Testo dell'articoloVigente
Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 13;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In sintesi
L'articolo 15 del D.Lgs. 81/2015 disciplina la forma e il contenuto del contratto di lavoro intermittente e gli obblighi di comunicazione preventiva per ogni chiamata. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere una serie di elementi specifici: le ipotesi (oggettive o soggettive) che giustificano il ricorso all'intermittente, le modalità della disponibilità del lavoratore, il preavviso di chiamata (non inferiore a un giorno lavorativo), il trattamento economico e normativo, le modalità di richiesta della prestazione e di rilevazione dell'orario, i tempi di pagamento e l'indennità di disponibilità, e le misure di sicurezza specifiche. Prima di ogni chiamata (o ciclo di prestazioni entro 30 giorni), il datore deve comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente - tramite SMS o posta elettronica - la durata della prestazione attesa.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'obbligo di forma scritta del contratto e la comunicazione preventiva di ogni chiamata rispondono a un duplice obiettivo: tutela del lavoratore (che deve conoscere ex ante le condizioni del rapporto e non può essere «sfruttato» al di fuori degli accordi) e controllo pubblico (l'Ispettorato del Lavoro deve poter verificare la legittimità di ogni prestazione). La comunicazione tramite SMS o email prima di ogni chiamata è stata introdotta come misura di trasparenza nel mercato del lavoro a chiamata, evitando il ricorso al lavoro nero mascherato da «collaborazione occasionale».
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca i sei elementi obbligatori del contratto scritto: (a) durata e ipotesi che legittimano il contratto; (b) luogo, modalità di disponibilità e preavviso minimo di un giorno lavorativo; (c) trattamento economico e normativo; (d) modalità di richiesta della prestazione e di rilevazione dell'orario; (e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; (f) misure di sicurezza specifiche. Il comma 2 introduce l'obbligo di comunicazione preventiva: prima dell'inizio di ogni prestazione o ciclo di prestazioni entro 30 giorni, il datore deve comunicare alla DTL competente la durata prevista, tramite SMS o email. Il Ministero del Lavoro può individuare ulteriori modalità di comunicazione in base all'evoluzione tecnologica.
Quando si applica
L'obbligo di forma scritta si applica a tutti i contratti intermittenti al momento della stipulazione. L'obbligo di comunicazione preventiva si applica prima di ogni singola chiamata o ciclo integrato di prestazioni non superiore a trenta giorni. La comunicazione deve essere tempestiva: inviata prima dell'inizio della prestazione, non contestualmente o a posteriori. L'omissione della comunicazione è soggetta a sanzioni amministrative.
Confronto e norme correlate
La norma si coordina con l'art. 13 (definizione e ipotesi ammesse) e l'art. 16 (indennità di disponibilità). L'obbligo di comunicazione preventiva è simile a quello già previsto per il lavoro a tempo determinato (art. 9-bis del D.L. 510/1996, poi consolidato), ma con modalità semplificate (SMS o email). La trasmissione via portale clicLavoro o sistemi equivalenti messa a punto dal Ministero del Lavoro è il canale standard nella prassi attuale.
Problemi applicativi
Il principale problema operativo è la comunicazione in tempo reale per ogni chiamata: in settori come il turismo o la ristorazione, dove le chiamate avvengono con pochissimo preavviso (es. la mattina per il pomeriggio), il rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva può essere tecnicamente difficile. La sanzione per mancata comunicazione è significativa e può portare a contestazioni ispettive. Un secondo nodo riguarda il contenuto minimo del contratto: la lett. f) impone misure di sicurezza specifiche, ma non chiarisce in che forma debbano essere documentate. Il rimando alla normativa sulla valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008) è implicito.
Casi pratici
Caso 1: Comunicazione preventiva via SMS prima della chiamata
Caso 2: Contratto senza indicazione del preavviso di chiamata
Caso 3: Ciclo integrato di prestazioni entro 30 giorni
Domande frequenti
Il contratto di lavoro intermittente deve essere scritto?
Sì, il comma 1 impone la forma scritta con contenuto minimo obbligatorio: ipotesi che giustificano il contratto, modalità di disponibilità e preavviso (minimo un giorno lavorativo), trattamento economico, modalità di richiesta e rilevazione della prestazione, tempi di pagamento e misure di sicurezza. La mancanza della forma scritta può rendere illegittimo il contratto.
Cosa deve comunicare il datore prima di ogni chiamata intermittente?
Prima dell'inizio di ogni prestazione o di un ciclo integrato non superiore a trenta giorni, il datore deve comunicare la durata prevista alla Direzione territoriale del lavoro competente, tramite SMS o posta elettronica. Nella pratica, si utilizza il portale clicLavoro o sistemi analoghi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro.
Con quanto preavviso deve essere chiamato il lavoratore intermittente?
Il preavviso minimo è di un giorno lavorativo, ma il contratto individuale può prevedere un termine maggiore. Questo preavviso garantisce al lavoratore un minimo di programmabilità: non può essere chiamato con poche ore di anticipo salvo che il contratto stesso non preveda una disponibilità immediata, che deve comunque essere pattuite esplicitamente.
Cosa succede se il datore non comunica la chiamata in anticipo?
L'omessa comunicazione preventiva alla DTL prima dell'inizio della prestazione costituisce una violazione sanzionabile. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può irrogare sanzioni amministrative. La comunicazione tardiva o postuma non sana la violazione: serve comunicare prima dell'inizio effettivo della prestazione lavorativa.