Art. 21 D.Lgs. 81/2015 — Proroghe e rinnovi
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. La proroga è libera anche qualora il contratto abbia durata iniziale inferiore a dodici mesi, purché la durata complessiva del contratto non superi i dodici mesi.
2. I contratti per attività stagionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché quelli stipulati per ragioni sostitutive, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.
3. In caso di rinnovo di un contratto di cui all’articolo 13, l’intervallo tra un contratto e l’altro deve essere di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero di almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. In difetto, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due soli contratti, il secondo dei quali sia stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, non si applica l’intervallo di cui al comma 3 del presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 21 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 21 L. 184/1983: Revoca dello stato di adottabilità
- Art. 21 Reg. (UE) 2024/1689 — Cooperazione con le autorità competenti
- Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- Art. 21 D.Lgs. 148/2015 — Causali di intervento
- Art. 21 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione del sequestro