Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

In sintesi

L'articolo 1 del D.Lgs. 81/2015 sancisce il principio fondamentale del Jobs Act: il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma comune e ordinaria del rapporto di lavoro. Questa affermazione, apparentemente semplice, ha una portata sistematica rilevante: tutte le forme contrattuali atipiche - a termine, part-time, intermittente, a progetto nella versione previgente - non sono alternative equivalenti ma deroghe che necessitano di giustificazione. Il legislatore del 2015, nel riordinare la disciplina dei contratti di lavoro, ha scelto di collocare questa norma in apertura del decreto proprio per segnalarne il valore di principio guida: la flessibilità è ammessa, ma il contratto stabile rimane il punto di riferimento. Sul piano pratico, la norma orienta l'interpretazione di tutte le disposizioni successive e fonda il favor legis per la stabilità occupazionale che permea il Jobs Act nel suo complesso.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 1 del D.Lgs. 81/2015 nasce in un contesto di riforma organica del mercato del lavoro. Il Jobs Act (L. 183/2014) delegava al governo di riordinare la disciplina dei contratti, superando la frammentazione normativa del D.Lgs. 276/2003 (legge Biagi). La scelta di aprire il decreto con l'affermazione del contratto a tempo indeterminato come «forma comune» non è meramente dichiarativa: risponde alla direttiva europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che impone agli Stati di adottare misure per prevenire gli abusi dei contratti precari. In Italia, il Jobs Act ha combinato questa affermazione di principio con l'introduzione del contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), cercando di rendere il contratto stabile più appetibile per i datori di lavoro.

Analisi e struttura

La disposizione è formulata in un unico comma di rara sintesi: «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Dal punto di vista sistematico, questa norma svolge una funzione di clausola generale interpretativa. Significa che ogni qual volta sia in discussione se qualificare un rapporto come subordinato o autonomo, o se applicare una forma contrattuale tipica, la forma comune resta il riferimento. Le deroghe - contratto a termine (art. 19 ss.), part-time (art. 4 ss.), intermittente (art. 13 ss.), somministrazione (art. 30 ss.) - devono essere espressamente previste e, in molti casi, giustificate da causali specifiche o limiti temporali.

Quando si applica

Il principio si applica in via interpretativa ogni volta che sorge un dubbio sulla natura del rapporto. In particolare: quando un contratto a termine viene prorogato oltre i limiti di legge si converte in contratto a tempo indeterminato (art. 19, comma 2); quando manca la forma scritta del part-time, l'orario si considera a tempo pieno (art. 5, comma 4); quando le collaborazioni organizzate dal committente superano le soglie dell'art. 2, si applica la disciplina del rapporto subordinato. Il principio opera anche in sede di bilanciamento degli interessi nel giudizio sul licenziamento, orientando il giudice verso la conservazione del posto.

Confronto e norme correlate

L'art. 1 si raccorda con lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), che garantisce i diritti fondamentali nel rapporto di lavoro subordinato, e con il D.Lgs. 23/2015 che introduce le tutele crescenti per i nuovi assunti a tempo indeterminato. Il confronto con la legge Biagi (D.Lgs. 276/2003) è illuminante: quella normativa aveva moltiplicato le forme contrattuali flessibili senza una chiara gerarchia; il Jobs Act invece stabilisce una gerarchia esplicita, con il contratto stabile al vertice. Sul piano europeo, il principio si allinea alla direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia e alla direttiva 1999/70/CE.

Problemi applicativi

Il principale problema applicativo è la natura meramente dichiarativa della norma: essa afferma un principio ma non prevede sanzioni specifiche per la sua violazione. Il «favor» per il contratto stabile si realizza attraverso le singole disposizioni che limitano le forme atipiche (durata massima del contratto a termine, percentuali di contingentamento, causali). Un'altra questione aperta riguarda l'ambito soggettivo: il principio si applica anche ai rapporti di collaborazione che la giurisprudenza riqualifica come subordinati? La risposta prevalente è affermativa, ma l'art. 2 del medesimo decreto introduce una categoria intermedia (collaborazioni etero-organizzate) che complica il quadro. Infine, resta il problema del lavoro in piattaforma digitale, dove la qualificazione del rapporto come subordinato, autonomo o etero-organizzato è tuttora oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Casi pratici

Caso 1: Contratto flessibile che diventa stabile

Caso 2: Qualificazione del rapporto di collaborazione

Caso 3: Assenza di forma scritta nel part-time

Domande frequenti

Cosa significa che il contratto a tempo indeterminato è la 'forma comune' di lavoro?

Significa che il contratto stabile è il riferimento ordinario del Jobs Act: tutte le forme atipiche (a termine, part-time, intermittente) sono deroghe che richiedono giustificazione normativa. Il principio orienta l'interpretazione di ogni altra disposizione del decreto a favore della stabilità occupazionale.

Il contratto a termine è illegittimo?

No, è pienamente legittimo ma deve rispettare i limiti fissati dal D.Lgs. 81/2015: durata massima 12 mesi liberamente, fino a 24 solo con causali specifiche, percentuale massima del 20% sui dipendenti a tempo indeterminato. La violazione di questi limiti comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato o sanzioni amministrative.

Il principio dell'art. 1 vale anche per i contratti già in corso prima del Jobs Act?

Sì, in termini interpretativi. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (25 giugno 2015) si applicano le norme previgenti, ma i principi interpretativi del Jobs Act influenzano anche la lettura di quei rapporti in caso di controversia giudiziale.

Se un datore di lavoro assume sempre con contratti a termine, rischia qualcosa?

Sì. Oltre al rischio di conversione dei contratti in tempo indeterminato quando si superano i limiti di legge, il datore è soggetto al contributo addizionale INPS dell'1,4% sulla retribuzione per ogni contratto a termine, e a sanzioni amministrative se supera la quota del 20% di dipendenti a termine sul totale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.