Testo dell'articoloVigente
Art. 1 D.Lgs. 23/2015 — Campo di applicazione
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 — Tutele crescenti — contratto a tempo indeterminato
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e’ disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e’ disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
Commento
Ratio della norma
L'art. 1 del D.Lgs. 23/2015 traccia il perimetro soggettivo e temporale del nuovo regime di tutela contro il licenziamento illegittimo. La norma rappresenta la scelta politica centrale del Jobs Act: non eliminare le tutele contro il licenziamento, ma differenziarle in base alla data di assunzione, creando un doppio binario tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015. L'obiettivo dichiarato del legislatore era rendere più prevedibile il costo del licenziamento per le imprese, incentivando le assunzioni a tempo indeterminato attraverso la certezza dell'esposizione economica massima.
Analisi e struttura
La norma individua tre situazioni di applicabilità. La regola principale (comma 1) riguarda i lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi. Il comma 2 estende l'applicazione ai contratti convertiti dopo tale data: un contratto a termine trasformato in tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 entra nel regime delle tutele crescenti dalla data della conversione, indipendentemente da quando era iniziato il rapporto a termine. Il comma 3 prevede la cosiddetta clausola di trascinamento occupazionale: se un datore di lavoro che in precedenza non superava i 15 dipendenti raggiunge questa soglia grazie ad assunzioni post-7 marzo 2015, il regime delle tutele crescenti si estende a tutti i lavoratori licenziati, anche quelli assunti prima della data di entrata in vigore del decreto. Questo meccanismo ha lo scopo di evitare che le piccole imprese rimangano ibride con una parte di lavoratori sotto l'art. 18 e un'altra sotto le tutele crescenti.
Quando si applica
Il regime si applica ogni volta che ricorrano congiuntamente: la qualifica di operaio, impiegato o quadro (sono esclusi i dirigenti, che hanno un regime autonomo); un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; un'assunzione avvenuta dal 7 marzo 2015 o una conversione successiva a tale data. Sono esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori delle organizzazioni di tendenza nelle specifiche ipotesi di cui all'art. 9, e i dirigenti. Il D.Lgs. 81/2015 sulle forme contrattuali non incide sull'applicabilità, che dipende dalla tipologia contrattuale (tempo indeterminato) e dalla data di assunzione, non dalla denominazione del contratto.
Confronto e norme correlate
L'art. 1 si coordina con l'art. 18 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che continua ad applicarsi ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, mantenendo il regime di tutela reale (reintegrazione) per il licenziamento ingiustificato nelle imprese con più di 15 dipendenti. Rispetto alla L. 92/2012 (riforma Fornero), che aveva già modificato l'art. 18 introducendo una parziale monetizzazione della tutela, il D.Lgs. 23/2015 fa un passo ulteriore rendendo residuale la reintegrazione. Il D.Lgs. 81/2015, emanato contestualmente, ha ridisciplinato le forme contrattuali, con cui il D.Lgs. 23/2015 forma un sistema organico.
Problemi applicativi
Il principale nodo interpretativo riguarda la clausola di estensione del comma 3: quando un'impresa supera la soglia occupazionale per effetto di assunzioni post-7 marzo 2015, tutti i licenziamenti successivi — anche di lavoratori assunti molto prima — cadono sotto le tutele crescenti. Ciò crea una situazione asimmetrica in cui lo stesso lavoratore, non licenziato prima del superamento della soglia, si trova esposto a un regime meno favorevole per effetto di assunzioni di altri colleghi. Un secondo profilo critico riguarda l'applicazione ai contratti convertiti: la giurisprudenza ha chiarito che l'anzianità di servizio ai fini del calcolo dell'indennità decorre dalla data di prima assunzione (anche se con contratto a termine), non dalla data di conversione, per il computo delle mensilità. Infine, il decreto non si applica ai dirigenti, che restano disciplinati dalla contrattazione collettiva e dalla legge speciale.
Casi pratici
Caso 1: Assunzione post-7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato
Caso 2: Conversione contratto a termine dopo l'entrata in vigore del decreto
Caso 3: Piccola impresa che supera i 15 dipendenti dopo il decreto
Domande frequenti
Cos'è il campo di applicazione del D.Lgs. 23/2015 sulle tutele crescenti?
Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori (operai, impiegati, quadri) assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 o con contratti convertiti dopo tale data. Stabilisce un regime indennitario che cresce con l'anzianità di servizio, in alternativa alla reintegrazione prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori assunti precedentemente.
Chi è escluso dalle tutele crescenti del Jobs Act?
Sono esclusi i dirigenti, che hanno un regime autonomo basato sulla contrattazione collettiva, e i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nelle imprese che non abbiano successivamente superato la soglia occupazionale dei 15 dipendenti. I lavoratori domestici seguono invece la disciplina speciale del CCNL di categoria.
Se ho un contratto a termine trasformato in tempo indeterminato, rientro nelle tutele crescenti?
Sì. Se la conversione è avvenuta dopo il 7 marzo 2015, il rapporto rientra nel D.Lgs. 23/2015. L'anzianità di servizio ai fini del calcolo delle indennità si computa però dall'inizio del rapporto originario, non dalla data della conversione.
Cosa succede se l'azienda supera i 15 dipendenti dopo il 2015 grazie a nuove assunzioni?
Se un datore di lavoro raggiunge la soglia di 15 dipendenti tramite assunzioni post-7 marzo 2015, il regime delle tutele crescenti si estende a tutti i licenziamenti successivi, compresi quelli dei lavoratori assunti prima del decreto. Lo scopo è evitare regimi differenziati all'interno della stessa azienda.
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