Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 23/2015 — Offerta di conciliazione
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 — Tutele crescenti — contratto a tempo indeterminato
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita’ per le parti di addivenire a ogni altra modalita’ di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo’ offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non e’ assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita’ della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita’, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia gia’ proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5 milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni di euro per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021, 30,8 milioni di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e’ integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e’ assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis.
Commento
Ratio della norma
L'offerta di conciliazione dell'art. 6 è uno degli strumenti più innovativi del D.Lgs. 23/2015: crea un incentivo economico e fiscale alla risoluzione stragiudiziale del licenziamento. Il datore beneficia della certezza del costo (conosce esattamente l'esposizione massima) e dell'esonero da contribuzione; il lavoratore beneficia di un incasso immediato esente da tassazione. Il meccanismo era stato pensato per ridurre il tasso di litigiosità post-licenziamento, che in Italia è storicamente molto elevato rispetto ad altri ordinamenti europei. L'importo offerto (1 mensilità per anno, 3-27) è inferiore a quello del licenziamento ingiustificato giudizialmente accertato (2 mensilità per anno, 6-36), ma è certo, immediato e fiscalmente vantaggioso.
Analisi e struttura
La struttura della norma è articolata. Il comma 1 individua le modalità operative: l'offerta deve essere formulata entro i termini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, ai sensi della L. 604/1966); deve avvenire in una sede protetta (sede sindacale, DTL, commissione di conciliazione, o altra sede prevista dall'art. 2113, quarto comma, c.c. o dall'art. 76 del D.Lgs. 276/2003); deve essere consegnata tramite assegno circolare. L'importo è 1 mensilità per anno, minimo 3, massimo 27 mensilità (inferiore alla soglia massima dell'art. 3 che arriva a 36). L'importo è interamente esente da IRPEF e non assoggettato a contribuzione previdenziale. L'accettazione ha effetti estintivi immediati: il rapporto si estingue alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione è definitiva, anche se già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede per chiudere altre pendenze del rapporto sono invece soggette al regime fiscale ordinario. Il comma 2 copre le minori entrate fiscali con una copertura finanziaria esplicita. Il comma 3 istituisce un sistema di monitoraggio: il datore deve comunicare entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto se la conciliazione è avvenuta o meno.
Quando si applica
L'offerta di conciliazione può essere proposta in qualsiasi caso di licenziamento dei lavoratori rientranti nel campo del D.Lgs. 23/2015, indipendentemente dalla motivazione del recesso (GMO, GMS, GC, o anche licenziamento formalmente viziato). Il datore non è obbligato a proporla: è una facoltà. Il lavoratore non è obbligato ad accettarla. L'accettazione è irrevocabile e determina l'estinzione del rapporto. La sede protetta è un requisito formale inderogabile: un accordo raggiunto fuori dalle sedi previste non ha gli effetti fiscali agevolati e non ha valore di rinuncia definitiva all'impugnazione.
Confronto e norme correlate
L'offerta di conciliazione si differenzia dall'indennità di cui all'art. 3 per due aspetti fondamentali: è facoltativa (non scaturisce da una decisione giudiziale), e ha un cap massimo inferiore (27 vs 36 mensilità). La differenza fiscale è invece la principale leva di attrattività: l'indennità ex art. 3 liquidata in sede giudiziale è esente da contribuzione ma soggetta a IRPEF, mentre l'importo accettato in sede conciliativa ex art. 6 è esente sia da IRPEF sia da contributi. Il coordinamento con l'art. 5 (revoca del licenziamento) è rilevante: se il datore revoca il licenziamento entro i quindici giorni dall'impugnazione, l'offerta di conciliazione non trova più applicazione. Il D.Lgs. 81/2015 non interferisce direttamente.
Problemi applicativi
Il primo profilo problematico riguarda la sede protetta: la norma richiede che l'accordo avvenga in una delle sedi dell'art. 2113, comma 4, c.c. o dell'art. 76 del D.Lgs. 276/2003. Se la conciliazione avviene fuori da queste sedi, la rinuncia non è definitiva e il lavoratore può comunque impugnare il licenziamento. Nella prassi, la DTL è la sede più comune, ma l'iter può essere lungo e la finestra temporale di 60 giorni può essere stretta. Un secondo nodo riguarda le somme accessorie pattuite nella stessa sede: le ulteriori somme (es. saldo TFR, ferie non godute, premi di risultato) sono soggette al regime ordinario, non al bonus fiscale dell'art. 6. Occorre dunque distinguere con chiarezza nell'atto conciliativo quanto attiene al licenziamento (esente IRPEF) e quanto alle altre pendenze (tassato). Infine, il meccanismo di monitoraggio del comma 3 — la comunicazione obbligatoria entro 65 giorni — è poco conosciuta nella prassi e la sua omissione è sanzionata con le stesse sanzioni dell'omessa comunicazione di cessazione del rapporto.
Casi pratici
Caso 1: Accettazione dell'assegno circolare in sede sindacale
Caso 2: Conciliazione con somme aggiuntive per altre pendenze
Caso 3: Rifiuto dell'offerta e prosecuzione del giudizio
Domande frequenti
Cos'è l'offerta di conciliazione del Jobs Act e quanto vale?
L'art. 6 del D.Lgs. 23/2015 permette al datore di offrire al lavoratore, entro 60 giorni dal licenziamento, un importo pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (min 3, max 27 mensilità) tramite assegno circolare in sede protetta. L'importo è completamente esente da IRPEF e da contribuzione previdenziale. L'accettazione chiude definitivamente ogni possibilità di impugnare il licenziamento.
La conciliazione ex art. 6 è conveniente per il lavoratore rispetto al giudizio?
Dipende. La conciliazione garantisce incasso immediato (1 mensilità per anno, max 27) completamente esentasse. Il giudizio potrebbe portare a indennità più alte (2 mensilità per anno, max 36) ma soggette a IRPEF e con i tempi e rischi del processo. Il vantaggio fiscale della conciliazione è significativo: su 10 mensilità, il risparmio IRPEF può essere di 2-4 mensilità nette.
Dove si fa la conciliazione ex art. 6 del D.Lgs. 23/2015?
L'offerta di conciliazione deve avvenire in una sede protetta: sede sindacale, Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), commissione di conciliazione dell'Ispettorato, o altre sedi previste dall'art. 2113, comma 4, del codice civile e dall'art. 76 del D.Lgs. 276/2003. Solo in queste sedi la rinuncia all'impugnazione è definitiva e il beneficio fiscale è riconosciuto.
Cosa succede se il lavoratore ha già impugnato il licenziamento e poi accetta la conciliazione?
L'accettazione dell'assegno circolare ex art. 6 è definitiva anche se il lavoratore aveva già proposto impugnazione stragiudiziale o giudiziale. L'accettazione determina l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e comporta la rinuncia all'impugnazione già proposta. La domanda giudiziale eventualmente già presentata dovrà essere ritirata.
Vedi anche