← Torna a Tutele Crescenti — Licenziamenti (D.Lgs. 23/2015)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 5 del D.Lgs. 23/2015 disciplina la facoltà del datore di lavoro di revocare il licenziamento entro quindici giorni dalla comunicazione dell'impugnazione da parte del lavoratore. Se la revoca avviene entro questo termine, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità: il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione e non si applicano le sanzioni indennitarie previste dal decreto. La norma offre al datore di lavoro una finestra temporale per rimediare a un recesso rivelatosi erroneo o avventato, evitando il contenzioso e le relative conseguenze economiche. Il lavoratore che accetta la revoca reintegra il rapporto come se il licenziamento non fosse mai avvenuto, con piena continuità di anzianità e retribuzione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 5 D.Lgs. 23/2015 — Revoca del licenziamento

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 — Tutele crescenti — contratto a tempo indeterminato

1. Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purche’ effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita’, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

Commento

Ratio della norma

L'art. 5 introduce un meccanismo deflattivo del contenzioso: consente al datore di ravvedersi dopo l'impugnazione del licenziamento, riportando le parti alla situazione ante-licenziamento senza conseguenze sanzionatorie. La norma si ispira a un principio di economia processuale e di favor per la conservazione del posto di lavoro, evitando che un licenziamento avventato o viziato si traduca necessariamente in un lungo giudizio. Il termine di quindici giorni dall'impugnazione è un compromesso: abbastanza breve da non lasciare il lavoratore in un limbo prolungato, abbastanza lungo da permettere al datore di riflettere sulla solidità del recesso.

Analisi e struttura

La norma ha un contenuto essenziale: la revoca deve essere comunicata entro quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento (non dalla data del licenziamento). Il dies a quo è quindi la ricezione dell'atto di impugnazione, non l'intimazione del recesso. Gli effetti della revoca tempestiva sono: ripristino del rapporto senza soluzione di continuità (l'anzianità di servizio non si interrompe), diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione, inapplicabilità di tutte le sanzioni previste dal D.Lgs. 23/2015 (né indennità ex art. 3 né indennità ex art. 4). Il lavoratore non ha un diritto di rifiutare la revoca: la norma prevede il ripristino automatico del rapporto, senza richiedere l'accettazione espressa.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i lavoratori rientranti nel campo del D.Lgs. 23/2015. Non pone limitazioni in base alla motivazione del licenziamento o alla sua entità. Anche un licenziamento disciplinare può essere revocato entro i quindici giorni. Non è invece possibile applicare la revoca se il lavoratore ha già accettato l'offerta di conciliazione ex art. 6, che determina l'estinzione definitiva del rapporto.

Confronto e norme correlate

Norme analoghe di revoca del licenziamento erano già presenti nell'ordinamento per i vecchi assunti: la L. 92/2012 aveva introdotto una disciplina simile per il regime dell'art. 18, con il medesimo termine di quindici giorni e i medesimi effetti di continuità del rapporto. Il coordinamento con l'art. 6 (offerta di conciliazione) è rilevante: se il datore ha già formulato l'offerta ex art. 6 e il lavoratore l'ha accettata, il rapporto è già estinto e la revoca non può più operare.

Problemi applicativi

Il principale profilo problematico riguarda il termine: quindici giorni dalla comunicazione al datore dell'impugnazione. Se l'impugnazione è inviata per raccomandata, il dies a quo decorre dalla data di ricezione, non di spedizione. Occorre dunque prestare attenzione alla prova della ricezione. Un secondo profilo riguarda il rapporto con il periodo di comporto: se il lavoratore è stato licenziato durante una malattia e la revoca ripristina il rapporto, si pone la questione se il periodo di malattia durante la sospensione debba o meno concorrere al comporto. La giurisprudenza non ha ancora uniformato il punto. Infine, la revoca unilaterale non richiede accordo del lavoratore, ma se questi nel frattempo ha trovato un nuovo impiego, il ripristino potrebbe creare difficoltà pratiche non disciplinate dalla norma.

Casi pratici

Caso 1: Revoca tempestiva dopo impugnazione del licenziamento

Caso 2: Revoca tardiva: le sanzioni si applicano

Caso 3: Revoca dopo accettazione offerta di conciliazione

Domande frequenti

Cosa succede se il datore di lavoro revoca il licenziamento entro 15 giorni dall'impugnazione?

Se la revoca è comunicata entro quindici giorni dalla ricezione dell'impugnazione del lavoratore, il rapporto di lavoro si ripristina senza soluzione di continuità. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione e non si applicano le indennità previste dal D.Lgs. 23/2015. L'anzianità di servizio non subisce interruzioni.

Il lavoratore deve accettare la revoca del licenziamento?

No. La revoca dell'art. 5 determina il ripristino automatico del rapporto senza richiedere l'accettazione espressa del lavoratore. La norma non prevede un diritto di opposizione alla revoca. Se il lavoratore nel frattempo ha trovato un altro impiego, si potrebbe porre un problema pratico di incompatibilità, ma la legge non disciplina questa ipotesi esplicitamente.

Da quando decorrono i 15 giorni per la revoca del licenziamento?

Il termine decorre dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento, non dalla data del licenziamento stesso. Se l'impugnazione è inviata per raccomandata, il dies a quo è la data di ricezione da parte del datore. È importante conservare la prova della ricezione per stabilire con certezza il dies a quo.

La revoca del licenziamento è possibile anche se il datore ha già fatto l'offerta di conciliazione ex art. 6?

No, se il lavoratore ha già accettato l'assegno circolare offerto in sede di conciliazione (art. 6), il rapporto è estinto in modo definitivo. In tal caso la revoca non può più operare. La revoca dell'art. 5 è possibile solo finché il rapporto non sia stato definitivamente sciolto per altra via.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.