Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 D.Lgs. 23/2015 – Computo indennità per frazioni di anno

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

1. Per le frazioni di anno d’anzianita’ di servizio, le indennita’ e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

In sintesi

L'art. 8 del D.Lgs. 23/2015 stabilisce la regola tecnica per il calcolo delle indennità quando l'anzianità di servizio non è composta da anni interi: le frazioni di anno si riproporzionano e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. La norma si applica alle indennità degli artt. 3, 4 e 6, cioè a tutte le ipotesi indennitarie del decreto (licenziamento ingiustificato, vizi formali, offerta di conciliazione). Il principio è analogo a quello già in uso per il calcolo del TFR: le frazioni di mese rilevanti vengono arrotondate all'intero, mentre le frazioni inferiori a quindici giorni si ignorano ai fini del computo.
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Ratio della norma

L'art. 8 risolve una questione tecnica ma concreta: il calcolo delle indennità è ancorato all'anzianità di servizio espressa in anni, ma nella realtà i rapporti di lavoro raramente si concludono alla scadenza di un anno esatto. Senza questa regola sarebbero sorti dubbi su come trattare i mesi o i giorni eccedenti l'ultimo anno intero. Il legislatore ha scelto una soluzione semplice e vicina alla disciplina del TFR: i mesi parziali pari o superiori a quindici giorni si contano come mesi interi, i mesi di meno di quindici giorni si ignorano.

Analisi e struttura

La norma ha due componenti. Il primo è il riproporzionamento delle frazioni di anno: se il lavoratore ha 5 anni e 7 mesi di anzianità, i 7 mesi si convertono in una frazione d'anno (7/12) e l'indennità si calcola su 5,583 anni. Il secondo è la regola per le frazioni di mese: i mesi incompleti si computano come mese intero se la frazione è uguale o superiore a quindici giorni; si ignorano se inferiore. La logica è la stessa dell'art. 2120 c.c. sul TFR.

Quando si applica

Si applica ogni volta che il calcolo delle indennità ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 richiede di considerare frazioni di anno. Riguarda sia il licenziamento ingiustificato (art. 3), sia i vizi formali (art. 4), sia l'offerta di conciliazione (art. 6). Per i lavoratori rientranti nell'art. 9 (piccole imprese), le stesse regole di calcolo si applicano alle indennità dimezzate.

Confronto e norme correlate

La regola è analoga a quella prevista dall'art. 2120 c.c. per il TFR, il cui calcolo è parametrato alle retribuzioni mensili con la medesima soglia dei quindici giorni per le frazioni di mese. L'analogia non è casuale: le retribuzioni di riferimento usate per calcolare le indennità del D.Lgs. 23/2015 sono le stesse usate per il TFR, quindi il meccanismo di arrotondamento è coerente con il sistema già in uso.

Problemi applicativi

Il principale profilo problematico riguarda i cambi di anzianità durante il rapporto: se il lavoratore è stato part-time per una parte del rapporto e full-time per un'altra, il calcolo della retribuzione di riferimento per il TFR deve riflettere le diverse fasce. L'art. 8 non risolve direttamente questa questione, che va affrontata con i principi generali sul calcolo del TFR in presenza di variazioni del regime orario. Un secondo profilo riguarda l'integrazione con l'art. 7 (computo negli appalti): quando si sommano periodi di anzianità maturati con appaltatori diversi, la regola delle frazioni si applica al totale, non ai singoli periodi separatamente.

Casi pratici

Caso 1: Anzianità con frazione di mese superiore a 15 giorni

Caso 2: Anzianità con frazione di mese inferiore a 15 giorni

Caso 3: Calcolo dell'offerta di conciliazione con frazioni di anno

Domande frequenti

Come si calcolano le frazioni di anno per l'indennità di licenziamento tutele crescenti?

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2015, le frazioni di anno si riproporzionano sull'anno intero. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero; le frazioni inferiori a 15 giorni si ignorano. Ad esempio, 5 anni e 7 mesi e 16 giorni diventano 5 anni e 8 mesi ai fini del calcolo.

Le frazioni di mese valgono anche per l'offerta di conciliazione ex art. 6?

Sì. Le regole di calcolo dell'art. 8 si applicano anche all'importo dell'offerta di conciliazione stragiudiziale (art. 6: 1 mensilità per anno) e all'indennità per vizi formali (art. 4: 1 mensilità per anno). Il meccanismo è lo stesso per tutte e tre le ipotesi indennitarie del D.Lgs. 23/2015.

Come si calcolano i mesi nei cambi di appaltatore ai fini dell'anzianità ex art. 7?

Quando si somma l'anzianità di periodi maturati con appaltatori diversi (art. 7), la regola delle frazioni dell'art. 8 si applica al totale complessivo, non ai singoli periodi separatamente. I mesi eccedenti l'ultimo anno intero del totale si trattano secondo la soglia dei 15 giorni come per ogni altro rapporto.

La regola dei 15 giorni del D.Lgs. 23/2015 è uguale a quella del TFR?

Sì, la logica è la stessa dell'art. 2120 c.c. sul TFR: le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, quelle inferiori si ignorano. Il parallelismo è voluto perché le indennità del D.Lgs. 23/2015 si calcolano sulla stessa retribuzione di riferimento usata per il TFR.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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