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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 10 del D.Lgs. 23/2015 estende il regime delle tutele crescenti anche ai licenziamenti collettivi disciplinati dalla L. 223/1991, quando coinvolgano lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. La norma differenzia le sanzioni in base alla gravità della violazione: il licenziamento collettivo intimato senza forma scritta è sanzionato con la reintegrazione (come per il licenziamento individuale nullo ex art. 2); le violazioni della procedura di mobilità o dei criteri di scelta si sanzionano invece con la sola indennità crescente prevista dall'art. 3, comma 1. La norma assicura coerenza sistematica tra il regime individuale e quello collettivo, evitando che la modalità collettiva del recesso possa offrire protezioni inferiori rispetto a quelle garantite per il licenziamento individuale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 10 D.Lgs. 23/2015 — Licenziamento collettivo

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 — Tutele crescenti — contratto a tempo indeterminato

1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12 nonche’ di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all’articolo 3, comma 1.

Commento

Ratio della norma

Il licenziamento collettivo è una procedura speciale, disciplinata dalla L. 223/1991, che si applica quando il datore di lavoro (con più di 15 dipendenti) intende licenziare almeno 5 lavoratori in 120 giorni per riduzione o trasformazione dell'attività. Storicamente, le conseguenze delle violazioni procedurali nel licenziamento collettivo erano disciplinate dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con reintegrazione come regola dominante. Il D.Lgs. 23/2015 ha dovuto coordinare il nuovo regime indennitario con la procedura collettiva: l'art. 10 stabilisce le sanzioni applicabili ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 che vengano licenziati nell'ambito di procedure collettive, differenziando tra vizio formale gravissimo (mancanza forma scritta, equiparato alla nullità) e irregolarità procedurali (procedura di mobilità, criteri di scelta).

Analisi e struttura

L'art. 10 disciplina due ipotesi distinte. La prima è il licenziamento collettivo intimato senza forma scritta: si applica il regime sanzionatorio dell'art. 2, cioè la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno (minimo 5 mensilità). Si tratta della stessa sanzione prevista per il licenziamento individuale orale o discriminatorio: il mancato rispetto della forma scritta è considerato così grave da meritare la reintegra anche nel contesto collettivo. La seconda ipotesi riguarda le violazioni della procedura di mobilità ex art. 4, comma 12, della L. 223/1991 (consultazione sindacale, accordo, comunicazione agli uffici del lavoro) o dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, della L. 223/1991 (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecniche e produttive): in questi casi si applica solo l'indennità del art. 3, comma 1 (2 mensilità per anno, range 6-36). Non vi è reintegrazione per le mere irregolarità procedurali o per la scelta errata dei lavoratori da licenziare.

Quando si applica

La norma si applica ai licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, cioè nelle imprese con più di 15 dipendenti che licenzino almeno 5 lavoratori in 120 giorni per ragioni produttive. Si applica solo ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 che rientrino nel campo dell'art. 1 del D.Lgs. 23/2015. I lavoratori assunti prima di tale data che vengano coinvolti nella stessa procedura collettiva restano soggetti all'art. 18 della L. 300/1970 nella versione ante o post Fornero a seconda della loro data di assunzione, creando un doppio binario anche nella procedura collettiva.

Confronto e norme correlate

Il regime si confronta con quello dell'art. 18, commi 1, 4 e 7, della L. 300/1970, che prima del Jobs Act prevedeva la reintegrazione per la violazione dei criteri di scelta e l'indennità da 12 a 24 mensilità per le violazioni procedurali. Il D.Lgs. 23/2015 abbassa significativamente la protezione per le violazioni procedurali (che ora danno solo l'indennità dell'art. 3, comma 1, con range 6-36 invece della tutela specifica dell'art. 18), ma mantiene la reintegra per il vizio più grave (mancanza di forma scritta). La L. 223/1991 mantiene integralmente la propria disciplina procedurale; il D.Lgs. 23/2015 modifica solo le conseguenze sanzionatorie per i nuovi assunti.

Problemi applicativi

Il principale nodo applicativo riguarda il doppio binario nella stessa procedura collettiva: i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015 che vengano licenziati insieme possono avere tutele diverse contro la stessa violazione procedurale. Questo crea asimmetrie che i datori di lavoro devono gestire con attenzione. Un secondo profilo riguarda la qualificazione delle violazioni: distinguere tra violazione della procedura di mobilità e violazione dei criteri di scelta non è sempre immediato, e i giudici hanno affrontato casi in cui la stessa condotta poteva rientrare in entrambe le ipotesi. Infine, la riforma del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) ha alzato i minimi dell'art. 3, comma 1 (da 4 a 6 mensilità) anche ai fini del licenziamento collettivo, migliorando parzialmente la posizione dei lavoratori coinvolti in procedure collettive irregolari.

Casi pratici

Caso 1: Licenziamento collettivo senza forma scritta: reintegrazione

Caso 2: Violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo

Caso 3: Procedura di mobilità con consultazione sindacale irregolare

Domande frequenti

Il licenziamento collettivo è soggetto alle tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015?

Sì. L'art. 10 del D.Lgs. 23/2015 estende le tutele crescenti ai licenziamenti collettivi ex L. 223/1991. I lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 che vengono coinvolti in una procedura collettiva irregolare possono ricevere: la reintegrazione (se il licenziamento è intimato senza forma scritta) oppure l'indennità del art. 3 (se vi sono violazioni della procedura o dei criteri di scelta).

Quando scatta la reintegrazione nel licenziamento collettivo per i nuovi assunti?

Solo se il licenziamento collettivo è intimato senza la comunicazione scritta individuale al lavoratore. In quel caso si applica il regime dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, con reintegrazione e risarcimento del danno (minimo 5 mensilità). Per tutte le altre irregolarità (procedura di mobilità, criteri di scelta) si applica solo l'indennità economica.

Cosa succede se l'azienda viola i criteri di scelta nel licenziamento collettivo?

La violazione dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, della L. 223/1991 (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecniche) comporta per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 solo il diritto a un'indennità pari a quella prevista dall'art. 3, comma 1 (2 mensilità per anno, range 6-36). Non vi è diritto alla reintegrazione, a differenza di quanto valeva per i vecchi assunti sotto l'art. 18.

Un lavoratore assunto prima del 2015 e uno assunto dopo hanno le stesse tutele se licenziati insieme?

No. Nella stessa procedura collettiva coesistono due regimi diversi: il lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 resta soggetto all'art. 18 della L. 300/1970 (con possibile reintegrazione per violazione dei criteri di scelta), mentre quello assunto dopo rientra nel D.Lgs. 23/2015 (solo indennità per le irregolarità procedurali). Questa asimmetria è una delle criticità più dibattute del Jobs Act.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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