Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento collettivo
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato
1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12 nonche’ di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all’articolo 3, comma 1.
Vedi anche
→art. 8 TUTELE (Computo e misura delle indennita' per frazio)→art. 9 TUTELE (Piccole imprese e organizzazioni di tendenza)→art. 11 TUTELE (Rito applicabile)→art. 35 Cost. (Tutela lavoro)→art. 3 Cost. (Uguaglianza)→art. 41 Cost. (Iniziativa economica)→art. 1 D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act - forma contrattuale comune)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 10 del D.Lgs. 23/2015 estende il regime delle tutele crescenti anche ai licenziamenti collettivi disciplinati dalla L. 223/1991, quando coinvolgano lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. La norma differenzia le sanzioni in base alla gravità della violazione: il licenziamento collettivo intimato senza forma scritta è sanzionato con la reintegrazione (come per il licenziamento individuale nullo ex art. 2); le violazioni della procedura di mobilità o dei criteri di scelta si sanzionano invece con la sola indennità crescente prevista dall'art. 3, comma 1. La norma assicura coerenza sistematica tra il regime individuale e quello collettivo, evitando che la modalità collettiva del recesso possa offrire protezioni inferiori rispetto a quelle garantite per il licenziamento individuale.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Il licenziamento collettivo è una procedura speciale, disciplinata dalla L. 223/1991, che si applica quando il datore di lavoro (con più di 15 dipendenti) intende licenziare almeno 5 lavoratori in 120 giorni per riduzione o trasformazione dell'attività. Storicamente, le conseguenze delle violazioni procedurali nel licenziamento collettivo erano disciplinate dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con reintegrazione come regola dominante. Il D.Lgs. 23/2015 ha dovuto coordinare il nuovo regime indennitario con la procedura collettiva: l'art. 10 stabilisce le sanzioni applicabili ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 che vengano licenziati nell'ambito di procedure collettive, differenziando tra vizio formale gravissimo (mancanza forma scritta, equiparato alla nullità) e irregolarità procedurali (procedura di mobilità, criteri di scelta).
Analisi e struttura
L'art. 10 disciplina due ipotesi distinte. La prima è il licenziamento collettivo intimato senza forma scritta: si applica il regime sanzionatorio dell'art. 2, cioè la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno (minimo 5 mensilità). Si tratta della stessa sanzione prevista per il licenziamento individuale orale o discriminatorio: il mancato rispetto della forma scritta è considerato così grave da meritare la reintegra anche nel contesto collettivo. La seconda ipotesi riguarda le violazioni della procedura di mobilità ex art. 4, comma 12, della L. 223/1991 (consultazione sindacale, accordo, comunicazione agli uffici del lavoro) o dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, della L. 223/1991 (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecniche e produttive): in questi casi si applica solo l'indennità del art. 3, comma 1 (2 mensilità per anno, range 6-36). Non vi è reintegrazione per le mere irregolarità procedurali o per la scelta errata dei lavoratori da licenziare.
Quando si applica
La norma si applica ai licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, cioè nelle imprese con più di 15 dipendenti che licenzino almeno 5 lavoratori in 120 giorni per ragioni produttive. Si applica solo ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 che rientrino nel campo dell'art. 1 del D.Lgs. 23/2015. I lavoratori assunti prima di tale data che vengano coinvolti nella stessa procedura collettiva restano soggetti all'art. 18 della L. 300/1970 nella versione ante o post Fornero a seconda della loro data di assunzione, creando un doppio binario anche nella procedura collettiva.
Confronto e norme correlate
Il regime si confronta con quello dell'art. 18, commi 1, 4 e 7, della L. 300/1970, che prima del Jobs Act prevedeva la reintegrazione per la violazione dei criteri di scelta e l'indennità da 12 a 24 mensilità per le violazioni procedurali. Il D.Lgs. 23/2015 abbassa significativamente la protezione per le violazioni procedurali (che ora danno solo l'indennità dell'art. 3, comma 1, con range 6-36 invece della tutela specifica dell'art. 18), ma mantiene la reintegra per il vizio più grave (mancanza di forma scritta). La L. 223/1991 mantiene integralmente la propria disciplina procedurale; il D.Lgs. 23/2015 modifica solo le conseguenze sanzionatorie per i nuovi assunti.
Problemi applicativi
Il principale nodo applicativo riguarda il doppio binario nella stessa procedura collettiva: i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015 che vengano licenziati insieme possono avere tutele diverse contro la stessa violazione procedurale. Questo crea asimmetrie che i datori di lavoro devono gestire con attenzione. Un secondo profilo riguarda la qualificazione delle violazioni: distinguere tra violazione della procedura di mobilità e violazione dei criteri di scelta non è sempre immediato, e i giudici hanno affrontato casi in cui la stessa condotta poteva rientrare in entrambe le ipotesi. Infine, la riforma del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) ha alzato i minimi dell'art. 3, comma 1 (da 4 a 6 mensilità) anche ai fini del licenziamento collettivo, migliorando parzialmente la posizione dei lavoratori coinvolti in procedure collettive irregolari.
Casi pratici
Caso 1: Licenziamento collettivo senza forma scritta: reintegrazione
Caso 2: Violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo
Caso 3: Procedura di mobilità con consultazione sindacale irregolare
Domande frequenti
Il licenziamento collettivo è soggetto alle tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015?
Sì. L'art. 10 del D.Lgs. 23/2015 estende le tutele crescenti ai licenziamenti collettivi ex L. 223/1991. I lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 che vengono coinvolti in una procedura collettiva irregolare possono ricevere: la reintegrazione (se il licenziamento è intimato senza forma scritta) oppure l'indennità del art. 3 (se vi sono violazioni della procedura o dei criteri di scelta).
Quando scatta la reintegrazione nel licenziamento collettivo per i nuovi assunti?
Solo se il licenziamento collettivo è intimato senza la comunicazione scritta individuale al lavoratore. In quel caso si applica il regime dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, con reintegrazione e risarcimento del danno (minimo 5 mensilità). Per tutte le altre irregolarità (procedura di mobilità, criteri di scelta) si applica solo l'indennità economica.
Cosa succede se l'azienda viola i criteri di scelta nel licenziamento collettivo?
La violazione dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, della L. 223/1991 (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecniche) comporta per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 solo il diritto a un'indennità pari a quella prevista dall'art. 3, comma 1 (2 mensilità per anno, range 6-36). Non vi è diritto alla reintegrazione, a differenza di quanto valeva per i vecchi assunti sotto l'art. 18.
Un lavoratore assunto prima del 2015 e uno assunto dopo hanno le stesse tutele se licenziati insieme?
No. Nella stessa procedura collettiva coesistono due regimi diversi: il lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 resta soggetto all'art. 18 della L. 300/1970 (con possibile reintegrazione per violazione dei criteri di scelta), mentre quello assunto dopo rientra nel D.Lgs. 23/2015 (solo indennità per le irregolarità procedurali). Questa asimmetria è una delle criticità più dibattute del Jobs Act.