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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 9 del D.Lgs. 23/2015 prevede un regime di favore per i datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali dell'art. 18, commi 8 e 9, della L. 300/1970: le imprese con meno di 15 dipendenti nell'unità produttiva o di 60 a livello nazionale. Per questi soggetti non si applica la reintegra residuale dell'art. 3, comma 2, e le indennità previste dagli artt. 3, 4 e 6 sono dimezzate, con un tetto massimo di sei mensilità invece del limite ordinario più elevato. Anche le organizzazioni di tendenza (enti no profit politici, sindacali, culturali, religiosi) rientrano nell'ambito del D.Lgs. 23/2015, ma con le tutele attenuate previste dalla norma. Il regime ridotto non incide sull'applicabilità dell'art. 2: per i licenziamenti discriminatori o nulli la reintegrazione rimane piena anche nelle piccole imprese.

Testo dell'articoloVigente

Art. 9 D.Lgs. 23/2015 — Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 — Tutele crescenti — contratto a tempo indeterminato

1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l’ammontare delle indennita’ e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, e’ dimezzato e non puo’ in ogni caso superare il limite di sei mensilita’.

2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita’ di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

Commento

Ratio della norma

L'art. 9 recepisce la tradizionale distinzione dell'ordinamento lavoristico italiano tra imprese grandi e piccole ai fini delle tutele contro il licenziamento. Già l'art. 18 della L. 300/1970 prevedeva soglie occupazionali come presupposto per la tutela reale: la riforma del Jobs Act ha mantenuto questa differenziazione, adattandola al nuovo sistema indennitario. La ratio è quella di non gravare le piccole imprese con costi del licenziamento sproporzionati rispetto alle loro dimensioni economiche, bilanciando la tutela del lavoratore con la sostenibilità per il datore. Il tetto di sei mensilità e il dimezzamento delle indennità costituiscono un compromesso tra protezione del lavoratore e flessibilità per le imprese sotto-soglia.

Analisi e struttura

La norma si articola in due commi. Il comma 1 disciplina le piccole imprese: quando il datore non raggiunge i requisiti dimensionali dell'art. 18, commi 8 e 9, della L. 300/1970 (15 dipendenti nell'unità produttiva o comune, 60 a livello nazionale), non si applica la reintegra residuale del art. 3, comma 2 (quella per insussistenza del fatto materiale disciplinare). Le indennità degli artt. 3 (comma 1), 4 e 6 sono dimezzate e non possono superare sei mensilità. Il dimezzamento opera sia sul coefficiente annuale (da 2 a 1 mensilità per anno per l'art. 3, da 1 a 0,5 per l'art. 4) sia sul tetto massimo (da 36 a 6 per l'art. 3, da 12 a 6 per l'art. 4). Il comma 2 estende il D.Lgs. 23/2015 anche ai datori non imprenditori senza scopo di lucro che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione o religione: queste sono le organizzazioni di tendenza (partiti, sindacati, associazioni religiose, scuole private paritarie, ecc.).

Quando si applica

Il regime attenuato si applica ai datori di lavoro che al momento del licenziamento non superano le soglie dell'art. 18, commi 8 e 9: meno di 16 dipendenti nell'unità produttiva o nello stesso comune, oppure meno di 61 a livello nazionale. Il computo dei dipendenti segue i principi generali dell'art. 18: si includono anche gli apprendisti, i lavoratori part-time (conteggiati in proporzione all'orario contrattuale), e i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Poiché il regime differenziato riguarda solo il comma 2 dell'art. 3 (reintegra per insussistenza del fatto) e il quantum delle indennità, la tutela reale dell'art. 2 (licenziamento discriminatorio, nullo o orale) rimane piena anche nelle piccole imprese: il datore piccolo che licenzia discriminatoriamente è soggetto alla stessa reintegrazione del grande datore.

Confronto e norme correlate

Il regime si confronta con quello pre-Jobs Act per le piccole imprese, che in passato prevedeva solo un'indennità risarcitoria tra 2,5 e 6 mensilità ai sensi della L. 604/1966. Il D.Lgs. 23/2015 mantiene sostanzialmente lo stesso livello di protezione (tetto 6 mensilità), ma lo inquadra nel nuovo sistema delle tutele crescenti con la crescenza proporzionale all'anzianità. Il raffronto con la disciplina delle organizzazioni di tendenza è rilevante: prima del Jobs Act esisteva per esse un regime di esclusione parziale dall'art. 18; ora rientrano nella disciplina ordinaria del D.Lgs. 23/2015 ma con le tutele ridotte delle piccole imprese se non raggiungono le soglie occupazionali.

Problemi applicativi

Il principale profilo problematico riguarda il computo dei dipendenti: la verifica se il datore superi o meno le soglie dell'art. 18 è spesso contestata in giudizio. I lavoratori stagionali, i collaboratori parasubordinati e i somministrati pongono questioni di includibilità nel computo non sempre risolte uniformemente dalla giurisprudenza. Un secondo nodo riguarda le variazioni dimensionali nel corso del rapporto: se l'impresa supera le soglie durante il rapporto ma era sotto-soglia al momento dell'assunzione, il regime applicabile al licenziamento dipende dalla situazione alla data del recesso, non da quella dell'assunzione. Infine, per le organizzazioni di tendenza la questione della licenziabilità per ragioni ideologiche (es. insegnante di scuola cattolica che contrae un secondo matrimonio civile) è rimasta controversa anche dopo il Jobs Act: la Corte di Giustizia UE ha chiarito che le organizzazioni di tendenza possono imporre requisiti di coerenza ideologica solo in modo proporzionato e verificabile.

Casi pratici

Caso 1: Piccola impresa sotto 15 dipendenti: indennità dimezzata

Caso 2: Organizzazione di tendenza: licenziamento con tutela ridotta

Caso 3: Verifica soglia 15 dipendenti al momento del licenziamento

Domande frequenti

Cosa prevede il Jobs Act per le piccole imprese sotto i 15 dipendenti in caso di licenziamento?

L'art. 9 del D.Lgs. 23/2015 prevede un regime attenuato per i datori sotto la soglia dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (meno di 16 dipendenti nell'unità produttiva o nello stesso comune, o meno di 61 a livello nazionale). Le indennità per licenziamento ingiustificato sono dimezzate e non possono superare 6 mensilità. Non si applica la reintegrazione nemmeno per l'insussistenza del fatto disciplinare.

Qual è il massimo che un lavoratore può ottenere da una piccola impresa in caso di licenziamento illegittimo?

Il tetto è 6 mensilità, sia per il licenziamento ingiustificato (art. 3) sia per i vizi formali (art. 4). Il calcolo parte da 1 mensilità per anno (metà del coefficiente ordinario di 2), con un minimo di 3 mensilità per il licenziamento ingiustificato e di 1 per i vizi formali. L'offerta di conciliazione (art. 6) è parimenti dimezzata.

Le organizzazioni di tendenza (partiti, sindacati, scuole religiose) sono soggette al D.Lgs. 23/2015?

Sì. Il comma 2 dell'art. 9 include espressamente nel D.Lgs. 23/2015 i datori non imprenditori senza scopo di lucro che svolgono attività politiche, sindacali, culturali, di istruzione o religiose. Si applicano le tutele del decreto, con il regime ridotto se non superano le soglie dimensionali ordinarie.

Il licenziamento discriminatorio in una piccola impresa porta alla reintegrazione?

Sì. L'art. 9 attenua il regime delle indennità e esclude la reintegra residuale per insussistenza del fatto disciplinare, ma non incide sulla tutela dell'art. 2 per il licenziamento discriminatorio, nullo o orale. In questi casi la reintegrazione si applica a tutti i datori, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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