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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 11 del D.Lgs. 23/2015 dispone che ai licenziamenti dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto non si applicano le disposizioni del rito Fornero (commi da 48 a 68 dell'art. 1 della L. 92/2012). Il rito Fornero era una procedura processuale accelerata, a doppia fase (sommaria e a cognizione piena), introdotta nel 2012 per definire rapidamente le controversie sui licenziamenti dell'art. 18. I lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 non beneficiano di questa corsia preferenziale e le loro controversie si trattano con il rito ordinario del lavoro, che è già tendenzialmente celere ma senza la specifica fase sommaria preliminare.

Testo dell'articoloVigente

Art. 11 D.Lgs. 23/2015 — Rito applicabile

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 — Tutele crescenti — contratto a tempo indeterminato

1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Commento

Ratio della norma

Il rito Fornero era stato introdotto dalla L. 92/2012 come complemento processuale della riforma sostanziale: le controversie sui licenziamenti ex art. 18 venivano canalizzate in un procedimento bifasico (fase urgente sommaria + eventuale opposizione) per garantire tempi rapidi. Il D.Lgs. 23/2015 ha optato per escludere i nuovi assunti da questo rito speciale, sia per ragioni di sistemazione processuale (il rito Fornero era criticato per la sua complessità) sia perché il regime delle tutele crescenti, basato prevalentemente sull'indennizzo economico, si presta meno alla trattazione urgente tipica della fase sommaria del rito Fornero, che era pensata soprattutto per la reintegrazione immediata.

Analisi e struttura

La norma ha un contenuto negativo: esclude l'applicazione dei commi 48-68 dell'art. 1 della L. 92/2012 ai licenziamenti dei lavoratori del D.Lgs. 23/2015. Questi commi disciplinavano il rito Fornero nelle sue componenti: deposito del ricorso con indicazione sommaria dei fatti, fissazione dell'udienza entro 40 giorni, istruttoria sommaria, ordinanza che disponeva la reintegrazione o il risarcimento, opposizione entro 30 giorni dall'ordinanza, eventuale appello. L'esclusione significa che le controversie dei nuovi assunti seguono il rito ordinario del lavoro ex artt. 414 e ss. c.p.c., che prevede fasi di trattazione e istruttoria più lunghe ma anche un contraddittorio più completo sin dall'inizio.

Quando si applica

L'esclusione dal rito Fornero si applica a tutti i licenziamenti dei lavoratori rientranti nel D.Lgs. 23/2015, inclusi quelli per cui sia prevista la reintegrazione (art. 2). Anche un'azione per reintegrazione a seguito di licenziamento discriminatorio proposta da un lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 si tratta con il rito ordinario del lavoro, non con il rito Fornero. Questo crea una differenza procedurale tra vecchi e nuovi assunti anche nelle ipotesi in cui la tutela sostanziale è identica (discriminazione).

Confronto e norme correlate

Il rito Fornero continua ad applicarsi ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, per i quali l'art. 18 rimane la norma di riferimento. Per i nuovi assunti si applica il rito ordinario del lavoro. Nei giudizi con più lavoratori (alcuni assunti prima, altri dopo il 2015) si possono avere regimi processuali diversi per la stessa controversia collettiva, il che crea complicazioni di gestione processuale. I principi generali del rito del lavoro (speditezza, poteri istruttori del giudice, preclusioni) si applicano però a tutti.

Problemi applicativi

Il principale profilo pratico riguarda la gestione dei giudizi misti: quando un licenziamento collettivo coinvolge lavoratori assunti in epoche diverse, occorre determinare caso per caso quale rito si applichi a ciascun ricorrente. Ciò può portare alla necessità di procedimenti paralleli o alla riunione con rito ordinario. Un secondo profilo riguarda la tutela cautelare d'urgenza: anche i lavoratori soggetti al D.Lgs. 23/2015 possono ricorrere all'art. 700 c.p.c. per misure d'urgenza in casi di licenziamento discriminatorio o nullo, ferma restando l'inapplicabilità del rito Fornero. Infine, il D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) non ha modificato questa disposizione processuale.

Domande frequenti

I lavoratori assunti dopo il Jobs Act possono usare il rito Fornero per impugnare il licenziamento?

No. L'art. 11 del D.Lgs. 23/2015 esclude espressamente l'applicazione del rito Fornero (commi 48-68, art. 1, L. 92/2012) ai lavoratori rientranti nel decreto. Le loro controversie per impugnazione del licenziamento seguono il rito ordinario del lavoro ex artt. 414 e ss. del codice di procedura civile, che è comunque caratterizzato da tendenziale speditezza.

Cos'è il rito Fornero e perché non si applica ai nuovi assunti?

Il rito Fornero era un procedimento bifasico introdotto dalla L. 92/2012 per accelerare i giudizi sui licenziamenti ex art. 18: prevedeva una prima fase sommaria urgente (con ordinanza entro pochi mesi) e poi un'eventuale opposizione. Il D.Lgs. 23/2015 lo ha escluso per i nuovi assunti, sia perché il rito era criticato per complessità sia perché il regime indennitario si presta meno alla trattazione urgente sommaria.

Con il rito ordinario del lavoro, quanto durano i giudizi per licenziamento post Jobs Act?

Il rito ordinario del lavoro ha tempi variabili per sede giudiziaria: mediamente dai 12 ai 36 mesi in primo grado nelle sedi più lente. Non esistono termini vincolanti come nel rito Fornero (udienza entro 40 giorni). Tuttavia, il lavoratore può sempre chiedere una misura cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. se sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Posso chiedere misure d'urgenza se sono un lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015?

Sì. L'esclusione del rito Fornero non impedisce di ricorrere alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per la sospensione degli effetti del licenziamento, specie in caso di licenziamento discriminatorio o nullo. Occorre dimostrare al giudice la probabile fondatezza del diritto (fumus) e il pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in mora).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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