Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In assenza di contratti collettivi applicabili, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad una indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

2. Non è ammessa la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate.

In sintesi

L'articolo 47-quater del D.Lgs. 81/2015 disciplina il compenso dei rider stabilendo due principi fondamentali. Il primo è il diritto a un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In assenza di contratti collettivi applicabili, il rider ha diritto a un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il secondo principio, forse ancora più rilevante sul piano pratico, è il divieto assoluto di determinare il compenso in base alle consegne effettuate (il cosiddetto cottimo puro). Questa norma è stata concepita per eliminare la pratica delle piattaforme di remunerare i rider esclusivamente in base al numero di consegne completate, che incentivava comportamenti pericolosi e rendeva il reddito totalmente imprevedibile.
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Ratio della norma

L'art. 47-quater è il cuore economico della tutela dei rider. Prima del 2019, molte piattaforme di food delivery remuneravano i rider esclusivamente a cottimo: si pagava per ogni consegna completata, senza alcuna tutela per i periodi di disponibilità, per le condizioni avverse o per le perdite di tempo legate all'organizzazione. Questo sistema generava un'enorme variabilità dei redditi e incentivava comportamenti rischiosi (velocità eccessiva, circolazione con qualsiasi tempo). La norma introduce un pavimento retributivo orario e vieta il cottimo puro, allineando la tutela economica dei rider a quella degli altri lavoratori.

Analisi e struttura

Il comma 1, primo periodo, stabilisce il diritto al compenso minimo orario: il parametro di riferimento sono i minimi tabellari dei contratti collettivi di settori affini o equivalenti, firmati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. Questo rinvio ai CCNL di settori affini (tipicamente la logistica o il trasporto) è la soluzione adottata in assenza di un contratto collettivo specifico per i rider. Il secondo periodo del comma 1 introduce l'indennità del 10% per le condizioni particolari (notte, festività, maltempo) in assenza di contratti collettivi applicabili. Il comma 2 contiene il divieto assoluto di cottimo puro: è inderogabile e si applica a tutte le forme contrattuali rientranti nell'art. 47-bis.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i rider rientranti nell'art. 47-bis, indipendentemente dalla natura del rapporto. Il compenso minimo orario garantito è un minimo inderogabile: qualsiasi accordo contrattuale che preveda una remunerazione inferiore è nullo per contrasto con norma imperativa. Il divieto di cottimo puro si applica anche quando il contratto collettivo di settore non disciplina la materia.

Confronto e norme correlate

L'art. 47-quater si coordina con l'art. 47-ter (forma del contratto) e con le disposizioni sulla non discriminazione (art. 47-quinquies). Il rinvio ai CCNL di settori affini è stato oggetto di interpretazioni non uniformi: alcuni ritengono che debba applicarsi il CCNL della logistica e del trasporto, altri quello del commercio, a seconda delle attività prevalenti della piattaforma. La contrattazione collettiva di settore specifica per i rider è ancora in fase di sviluppo in Italia.

Problemi applicativi

Il principale problema applicativo riguarda l'identificazione del contratto collettivo di settore affine applicabile. In mancanza di un CCNL specifico per i rider, le piattaforme e i lavoratori spesso non concordano sul CCNL di riferimento, generando contenziosi. Un secondo problema è il calcolo del compenso minimo orario: le piattaforme tendono a computare solo il tempo di effettiva esecuzione della consegna, escludendo i tempi di attesa e di spostamento tra un ordine e l'altro; la giurisprudenza ha invece ritenuto che il tempo di disponibilità debba essere computato ai fini del compenso minimo. Infine, la nozione di cottimo puro è stata oggetto di dibattito: alcune piattaforme hanno introdotto sistemi misti (parte fissa + bonus per consegna) che sollevano interrogativi sulla compatibilità con il divieto del comma 2.

Casi pratici

Caso 1: Compenso orario minimo garantito

Caso 2: Indennità per lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli

Caso 3: Cottimo puro: sistema vietato

Domande frequenti

I rider hanno diritto a un compenso minimo orario?

Sì. L'art. 47-quater garantisce ai rider un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari dei CCNL di settori affini o equivalenti. È un minimo inderogabile che si applica a prescindere dal tipo di contratto (subordinato o autonomo) e dal numero di consegne effettuate.

Le piattaforme possono pagare i rider solo a consegna?

No. L'art. 47-quater, comma 2, vieta espressamente la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate (cottimo puro). Le piattaforme devono garantire un compenso orario minimo; sistemi misti con componente fissa sono ammessi ma non possono essere l'unica forma di remunerazione.

Cosa spetta al rider che lavora di notte o in maltempo?

In assenza di contratti collettivi applicabili, il rider ha diritto a un'indennità integrativa non inferiore al 10% del compenso orario per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Quale CCNL si applica per determinare il compenso minimo dei rider?

In assenza di un CCNL specifico per i rider, si applicano i minimi tabellari dei contratti collettivi di settori affini o equivalenti (tipicamente logistica e trasporto o commercio), stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L'individuazione del CCNL di riferimento è spesso oggetto di controversia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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