Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In assenza di contratti collettivi applicabili, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad una indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
2. Non è ammessa la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate.
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In sintesi
L'articolo 47-quater del D.Lgs. 81/2015 disciplina il compenso dei rider stabilendo due principi fondamentali. Il primo è il diritto a un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In assenza di contratti collettivi applicabili, il rider ha diritto a un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il secondo principio, forse ancora più rilevante sul piano pratico, è il divieto assoluto di determinare il compenso in base alle consegne effettuate (il cosiddetto cottimo puro). Questa norma è stata concepita per eliminare la pratica delle piattaforme di remunerare i rider esclusivamente in base al numero di consegne completate, che incentivava comportamenti pericolosi e rendeva il reddito totalmente imprevedibile.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 47-quater è il cuore economico della tutela dei rider. Prima del 2019, molte piattaforme di food delivery remuneravano i rider esclusivamente a cottimo: si pagava per ogni consegna completata, senza alcuna tutela per i periodi di disponibilità, per le condizioni avverse o per le perdite di tempo legate all'organizzazione. Questo sistema generava un'enorme variabilità dei redditi e incentivava comportamenti rischiosi (velocità eccessiva, circolazione con qualsiasi tempo). La norma introduce un pavimento retributivo orario e vieta il cottimo puro, allineando la tutela economica dei rider a quella degli altri lavoratori.
Analisi e struttura
Il comma 1, primo periodo, stabilisce il diritto al compenso minimo orario: il parametro di riferimento sono i minimi tabellari dei contratti collettivi di settori affini o equivalenti, firmati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. Questo rinvio ai CCNL di settori affini (tipicamente la logistica o il trasporto) è la soluzione adottata in assenza di un contratto collettivo specifico per i rider. Il secondo periodo del comma 1 introduce l'indennità del 10% per le condizioni particolari (notte, festività, maltempo) in assenza di contratti collettivi applicabili. Il comma 2 contiene il divieto assoluto di cottimo puro: è inderogabile e si applica a tutte le forme contrattuali rientranti nell'art. 47-bis.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i rider rientranti nell'art. 47-bis, indipendentemente dalla natura del rapporto. Il compenso minimo orario garantito è un minimo inderogabile: qualsiasi accordo contrattuale che preveda una remunerazione inferiore è nullo per contrasto con norma imperativa. Il divieto di cottimo puro si applica anche quando il contratto collettivo di settore non disciplina la materia.
Confronto e norme correlate
L'art. 47-quater si coordina con l'art. 47-ter (forma del contratto) e con le disposizioni sulla non discriminazione (art. 47-quinquies). Il rinvio ai CCNL di settori affini è stato oggetto di interpretazioni non uniformi: alcuni ritengono che debba applicarsi il CCNL della logistica e del trasporto, altri quello del commercio, a seconda delle attività prevalenti della piattaforma. La contrattazione collettiva di settore specifica per i rider è ancora in fase di sviluppo in Italia.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo riguarda l'identificazione del contratto collettivo di settore affine applicabile. In mancanza di un CCNL specifico per i rider, le piattaforme e i lavoratori spesso non concordano sul CCNL di riferimento, generando contenziosi. Un secondo problema è il calcolo del compenso minimo orario: le piattaforme tendono a computare solo il tempo di effettiva esecuzione della consegna, escludendo i tempi di attesa e di spostamento tra un ordine e l'altro; la giurisprudenza ha invece ritenuto che il tempo di disponibilità debba essere computato ai fini del compenso minimo. Infine, la nozione di cottimo puro è stata oggetto di dibattito: alcune piattaforme hanno introdotto sistemi misti (parte fissa + bonus per consegna) che sollevano interrogativi sulla compatibilità con il divieto del comma 2.
Casi pratici
Caso 1: Compenso orario minimo garantito
Caso 2: Indennità per lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli
Caso 3: Cottimo puro: sistema vietato
Domande frequenti
I rider hanno diritto a un compenso minimo orario?
Sì. L'art. 47-quater garantisce ai rider un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari dei CCNL di settori affini o equivalenti. È un minimo inderogabile che si applica a prescindere dal tipo di contratto (subordinato o autonomo) e dal numero di consegne effettuate.
Le piattaforme possono pagare i rider solo a consegna?
No. L'art. 47-quater, comma 2, vieta espressamente la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate (cottimo puro). Le piattaforme devono garantire un compenso orario minimo; sistemi misti con componente fissa sono ammessi ma non possono essere l'unica forma di remunerazione.
Cosa spetta al rider che lavora di notte o in maltempo?
In assenza di contratti collettivi applicabili, il rider ha diritto a un'indennità integrativa non inferiore al 10% del compenso orario per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Quale CCNL si applica per determinare il compenso minimo dei rider?
In assenza di un CCNL specifico per i rider, si applicano i minimi tabellari dei contratti collettivi di settori affini o equivalenti (tipicamente logistica e trasporto o commercio), stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L'individuazione del CCNL di riferimento è spesso oggetto di controversia.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 47-quater del D.Lgs. 81/2015 disciplina il compenso dei rider stabilendo due principi fondamentali. Il primo è il diritto a un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In assenza di contratti collettivi applicabili, il rider ha diritto a un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il secondo principio, forse ancora più rilevante sul piano pratico, è il divieto assoluto di determinare il compenso in base alle consegne effettuate (il cosiddetto cottimo puro). Questa norma è stata concepita per eliminare la pratica delle piattaforme di remunerare i rider esclusivamente in base al numero di consegne completate, che incentivava comportamenti pericolosi e rendeva il reddito totalmente imprevedibile.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 47-quater è il cuore economico della tutela dei rider. Prima del 2019, molte piattaforme di food delivery remuneravano i rider esclusivamente a cottimo: si pagava per ogni consegna completata, senza alcuna tutela per i periodi di disponibilità, per le condizioni avverse o per le perdite di tempo legate all'organizzazione. Questo sistema generava un'enorme variabilità dei redditi e incentivava comportamenti rischiosi (velocità eccessiva, circolazione con qualsiasi tempo). La norma introduce un pavimento retributivo orario e vieta il cottimo puro, allineando la tutela economica dei rider a quella degli altri lavoratori.
Analisi e struttura
Il comma 1, primo periodo, stabilisce il diritto al compenso minimo orario: il parametro di riferimento sono i minimi tabellari dei contratti collettivi di settori affini o equivalenti, firmati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. Questo rinvio ai CCNL di settori affini (tipicamente la logistica o il trasporto) è la soluzione adottata in assenza di un contratto collettivo specifico per i rider. Il secondo periodo del comma 1 introduce l'indennità del 10% per le condizioni particolari (notte, festività, maltempo) in assenza di contratti collettivi applicabili. Il comma 2 contiene il divieto assoluto di cottimo puro: è inderogabile e si applica a tutte le forme contrattuali rientranti nell'art. 47-bis.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i rider rientranti nell'art. 47-bis, indipendentemente dalla natura del rapporto. Il compenso minimo orario garantito è un minimo inderogabile: qualsiasi accordo contrattuale che preveda una remunerazione inferiore è nullo per contrasto con norma imperativa. Il divieto di cottimo puro si applica anche quando il contratto collettivo di settore non disciplina la materia.
Confronto e norme correlate
L'art. 47-quater si coordina con l'art. 47-ter (forma del contratto) e con le disposizioni sulla non discriminazione (art. 47-quinquies). Il rinvio ai CCNL di settori affini è stato oggetto di interpretazioni non uniformi: alcuni ritengono che debba applicarsi il CCNL della logistica e del trasporto, altri quello del commercio, a seconda delle attività prevalenti della piattaforma. La contrattazione collettiva di settore specifica per i rider è ancora in fase di sviluppo in Italia.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo riguarda l'identificazione del contratto collettivo di settore affine applicabile. In mancanza di un CCNL specifico per i rider, le piattaforme e i lavoratori spesso non concordano sul CCNL di riferimento, generando contenziosi. Un secondo problema è il calcolo del compenso minimo orario: le piattaforme tendono a computare solo il tempo di effettiva esecuzione della consegna, escludendo i tempi di attesa e di spostamento tra un ordine e l'altro; la giurisprudenza ha invece ritenuto che il tempo di disponibilità debba essere computato ai fini del compenso minimo. Infine, la nozione di cottimo puro è stata oggetto di dibattito: alcune piattaforme hanno introdotto sistemi misti (parte fissa + bonus per consegna) che sollevano interrogativi sulla compatibilità con il divieto del comma 2.
Casi pratici
Caso 1: Compenso orario minimo garantito
Caso 2: Indennità per lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli
Caso 3: Cottimo puro: sistema vietato
Domande frequenti
I rider hanno diritto a un compenso minimo orario?
Sì. L'art. 47-quater garantisce ai rider un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari dei CCNL di settori affini o equivalenti. È un minimo inderogabile che si applica a prescindere dal tipo di contratto (subordinato o autonomo) e dal numero di consegne effettuate.
Le piattaforme possono pagare i rider solo a consegna?
No. L'art. 47-quater, comma 2, vieta espressamente la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate (cottimo puro). Le piattaforme devono garantire un compenso orario minimo; sistemi misti con componente fissa sono ammessi ma non possono essere l'unica forma di remunerazione.
Cosa spetta al rider che lavora di notte o in maltempo?
In assenza di contratti collettivi applicabili, il rider ha diritto a un'indennità integrativa non inferiore al 10% del compenso orario per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Quale CCNL si applica per determinare il compenso minimo dei rider?
In assenza di un CCNL specifico per i rider, si applicano i minimi tabellari dei contratti collettivi di settori affini o equivalenti (tipicamente logistica e trasporto o commercio), stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L'individuazione del CCNL di riferimento è spesso oggetto di controversia.