In sintesi
L'articolo 47-quinquies del D.Lgs. 81/2015 stabilisce il divieto di discriminazione nei confronti dei rider che rientrano nell'ambito dell'art. 47-bis. La norma vieta qualsiasi discriminazione basata sull'appartenenza del rider a una categoria protetta, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia svolto o meno tramite piattaforme digitali. La disposizione è essenziale nel contesto del lavoro su piattaforma, dove i sistemi algoritmici di assegnazione delle consegne possono produrre effetti discriminatori indiretti a danno di categorie protette (donne in gravidanza, lavoratori disabili, lavoratori over 50) senza che vi sia una scelta consapevole dell'operatore umano. La norma va letta in combinato con l'art. 47-sexies, che introduce requisiti di trasparenza per i sistemi decisionali automatizzati, proprio per prevenire discriminazioni algoritmiche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 — Divieto di discriminazione rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere discriminati. È in particolare fatto divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla loro appartenenza a una categoria protetta, che sia svolta o meno tramite piattaforme digitali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Il divieto di discriminazione per i rider risponde all'esigenza di estendere a questa categoria le tutele antidiscriminatorie già previste dall'ordinamento per i lavoratori subordinati e, in parte, per i lavoratori autonomi. Nel contesto delle piattaforme digitali, il rischio di discriminazione assume caratteristiche nuove: l'algoritmo può penalizzare sistematicamente un rider appartenente a una categoria protetta (ad esempio assegnandogli consegne meno redditizie o riducendo le sue opportunità di lavoro) senza che vi sia una discriminazione intenzionale da parte di un individuo.
Analisi e struttura
La norma è sintetica: vieta qualsiasi discriminazione dei rider e specifica che il divieto riguarda in particolare la discriminazione basata sull'appartenenza a una categoria protetta. Il riferimento alle categorie protette rimanda alla normativa antidiscriminatoria generale (D.Lgs. 216/2003 sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, D.Lgs. 215/2003 sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza, Codice delle pari opportunità). La previsione che il divieto si applica indipendentemente dal fatto che il lavoro sia svolto tramite piattaforma digitale chiarisce che non si tratta di una norma limitata al lavoro tramite app.
Quando si applica
Il divieto si applica in tutte le fasi del rapporto: nell'assegnazione delle consegne, nella valutazione delle prestazioni, nella gestione della disponibilità del rider, nella sospensione o interruzione del servizio. Si applica anche nella fase di accesso alla piattaforma (onboarding) e di esclusione dalla stessa (deactivation).
Confronto e norme correlate
Il divieto di discriminazione dei rider si coordina con il generale divieto di discriminazione nel lavoro sancito dalla normativa europea (Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La tutela antidiscriminatoria per i lavoratori autonomi è più limitata rispetto a quella per i subordinati, ma il Capo V-bis la estende ai rider indipendentemente dalla qualificazione del rapporto.
Problemi applicativi
Il principale problema è la prova della discriminazione algoritmica: il rider che ritiene di essere stato penalizzato dall'algoritmo ha difficoltà a dimostrare il nesso tra la propria appartenenza a una categoria protetta e il peggioramento delle proprie opportunità di lavoro. Il regime probatorio antidiscriminatorio (che prevede l'inversione dell'onere della prova una volta che il lavoratore abbia fornito elementi presuntivi della discriminazione) dovrebbe applicarsi anche in questo contesto.
Casi pratici
Caso 1: Rider disabile penalizzato dall'algoritmo
Caso 2: Lavoratrice in gravidanza e riduzione delle consegne
Caso 3: Deactivation discriminatoria
Domande frequenti
I rider sono tutelati contro le discriminazioni?
Sì. L'art. 47-quinquies vieta qualsiasi discriminazione basata sull'appartenenza a una categoria protetta (sesso, età, disabilità, origine etnica, religione, sindacalizzazione). La tutela si applica indipendentemente dal tipo di contratto e anche quando il lavoro non è svolto tramite piattaforma digitale.
Un algoritmo può discriminare un rider?
Sì, con effetti che la norma mira a contrastare. Un sistema di assegnazione automatizzato può produrre discriminazioni indirette senza intenzionalità umana. L'art. 47-sexies richiede trasparenza e non discriminazione nei sistemi decisionali automatizzati proprio per prevenire questo fenomeno.
Come fa un rider a provare la discriminazione?
La normativa antidiscriminatoria prevede l'inversione dell'onere della prova: una volta che il rider fornisce elementi di fatto idonei a rendere presunta la discriminazione, spetta alla piattaforma dimostrare che la disparità di trattamento è giustificata da ragioni oggettive.
La piattaforma può disattivare un rider senza giustificazione?
No, non se la disattivazione è collegata all'appartenenza del rider a una categoria protetta. La disattivazione discriminatoria configura una violazione dell'art. 47-quinquies, con possibilità di azione risarcitoria e ripristinatoria in sede giudiziaria.
Vedi anche