In sintesi
L'articolo 47-sexies del D.Lgs. 81/2015 riconosce ai rider il diritto alla protezione dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). La norma introduce anche una disposizione specifica per i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati: quelli deputati a fornire indicazioni o a prendere decisioni rilevanti ai fini della determinazione del compenso, dell'erogazione, gestione, limitazione o cessazione del servizio devono essere trasparenti, non discriminatori e verificabili. Si tratta di una disposizione pionieristica nel diritto del lavoro italiano, che anticipa temi poi affrontati dalla proposta di Direttiva UE sul lavoro su piattaforma: il controllo algoritmico, la profilazione dei lavoratori e la necessità di garantire supervisione umana nelle decisioni automatizzate che incidono sul rapporto di lavoro.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47-sexies D.Lgs. 81/2015 — Protezione dati personali rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto alla protezione dei dati personali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. I sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni o a prendere decisioni rilevanti ai fini della determinazione del compenso nonché dell’erogazione, della gestione, della limitazione o della cessazione del servizio devono essere trasparenti, non discriminatori e verificabili.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Il lavoro su piattaforma si caratterizza per un controllo pervasivo del lavoratore attraverso sistemi tecnologici: la piattaforma raccoglie dati sulla posizione GPS del rider, sui tempi di consegna, sulle valutazioni dei clienti, sull'accettazione o rifiuto degli ordini, e utilizza questi dati per prendere decisioni automatizzate sull'assegnazione delle consegne, sul compenso e sulla continuità del rapporto. L'art. 47-sexies introduce una tutela specifica: i sistemi che producono effetti giuridicamente rilevanti sul rider devono essere trasparenti, non discriminatori e verificabili.
Analisi e struttura
Il comma 1 rimanda alle tutele generali del GDPR e del Codice Privacy, applicabili a tutti i lavoratori. Il comma 2 è la disposizione specifica per il lavoro su piattaforma: i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che incidono su compenso, erogazione del servizio, gestione, limitazione o cessazione devono avere tre caratteristiche: trasparenza (il rider deve poter comprendere come funzionano), non discriminazione (non devono produrre effetti discriminatori) e verificabilità (devono essere controllabili da soggetti terzi).
Quando si applica
La norma si applica a tutti i sistemi tecnologici della piattaforma che producono effetti sul rapporto con il rider. Include i sistemi di assegnazione degli ordini (dispatching), i sistemi di valutazione delle prestazioni (rating), i sistemi di calcolo del compenso e i sistemi che determinano la sospensione o la disattivazione del rider.
Confronto e norme correlate
L'art. 47-sexies si coordina con l'art. 22 del GDPR, che vieta le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici significativi sull'interessato, salvo eccezioni. La norma specifica per i rider è più ampia: impone trasparenza e verificabilità anche per i sistemi che non producono decisioni completamente automatizzate ma forniscono indicazioni rilevanti ai lavoratori.
Problemi applicativi
La principale difficoltà applicativa riguarda la nozione di sistema trasparente e verificabile: le piattaforme tendono a proteggere i propri algoritmi come segreto industriale. Il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato che il diritto alla spiegazione previsto dall'art. 22 del GDPR si applica anche nel contesto lavorativo. La verifica dell'algoritmo da parte di soggetti terzi (ispettorati, organizzazioni sindacali) è ancora un terreno largamente inesplorato nella pratica.
Casi pratici
Caso 1: Rider disattivato da algoritmo: diritto alla spiegazione
Caso 2: Accesso ai dati personali raccolti dalla piattaforma
Caso 3: Sistema di rating non trasparente
Domande frequenti
I rider hanno diritti specifici sulla protezione dei dati personali?
Sì. L'art. 47-sexies garantisce ai rider la piena tutela del GDPR e del Codice Privacy. Aggiunge inoltre l'obbligo che i sistemi decisionali automatizzati che incidono sul compenso, sull'assegnazione delle consegne o sulla cessazione del rapporto siano trasparenti, non discriminatori e verificabili.
Le piattaforme possono usare algoritmi opachi per decidere sul rider?
No. L'art. 47-sexies impone che i sistemi automatizzati rilevanti per il rapporto siano trasparenti e verificabili. La piattaforma non può invocare il segreto industriale per sottrarsi all'obbligo di trasparenza nei confronti dei rider e delle autorità di controllo.
Cosa fare se un algoritmo penalizza il rider ingiustamente?
Il rider può esercitare il diritto di accesso ai propri dati (art. 15 GDPR), richiedere spiegazioni sulla decisione automatizzata (art. 22 GDPR), presentare reclamo al Garante Privacy e, se la penalizzazione è discriminatoria, agire ai sensi dell'art. 47-quinquies.
Chi verifica la conformità degli algoritmi delle piattaforme?
Il Garante per la protezione dei dati personali è il principale organo di controllo. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le organizzazioni sindacali possono anch'essi richiedere informazioni sui sistemi di monitoraggio e decisionali ai sensi della normativa lavoristica e delle tutele specifiche del Capo V-bis.
Vedi anche