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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 47-ter del D.Lgs. 81/2015 stabilisce due obblighi fondamentali per i datori di lavoro o committenti che si avvalgono di rider: la forma scritta del contratto (a pena di nullità) e gli obblighi informativi precontrattuali. Prima della stipula, il committente deve fornire tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 152/1997 (informazione sui contenuti del rapporto). Deve inoltre informare per iscritto il rider, con preavviso di almeno trenta giorni, delle regole di assegnazione delle prestazioni attraverso la piattaforma, incluse quelle relative alla tipologia e all'ammontare delle commissioni trattenute dalla piattaforma stessa. La norma risponde all'esigenza di rendere trasparente il funzionamento degli algoritmi di assegnazione e di garantire al rider piena conoscenza delle condizioni economiche prima di obbligarsi. È una norma di tutela informativa che completa la definizione del campo applicativo dell'art. 47-bis.

Testo dell'articoloVigente

Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 — Forma contrattuale e informazioni per i rider

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. I contratti di cui all’articolo 47-bis, comma 1, sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

2. Prima della stipula del contratto, il datore di lavoro o il committente fornisce al lavoratore le informazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e successive modificazioni. Il datore di lavoro o il committente, altresì, informa per iscritto il lavoratore con adeguato preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni, delle regole di assegnazione delle prestazioni, anche attraverso piattaforme digitali, incluse quelle relative alla tipologia e all’ammontare, anche non determinato, delle commissioni trattenute.

Commento

Ratio della norma

L'art. 47-ter risponde a una criticità specifica del lavoro su piattaforma: l'asimmetria informativa strutturale tra la piattaforma e il rider. Le piattaforme digitali di food delivery utilizzano algoritmi complessi per l'assegnazione delle consegne, la valutazione dei rider e la determinazione del compenso. Prima della L. 128/2019, il rider era spesso ignaro dei criteri che determinavano quante consegne gli venivano assegnate e quale compenso riceveva per ciascuna tipologia. La norma impone la trasparenza come prerequisito della relazione contrattuale.

Analisi e struttura

Il comma 1 prescrive la forma scritta del contratto a pena di nullità. Questa è una norma di protezione del lavoratore: la nullità è rilevabile dal rider, che può far valere il vizio formale per tutelare i propri diritti. Il comma 2 si articola in due obblighi informativi distinti: il primo è l'informazione precontrattuale sui contenuti del rapporto ai sensi del D.Lgs. 152/1997; il secondo, specifico per il lavoro su piattaforma, è l'obbligo di informare per iscritto il rider con almeno 30 giorni di preavviso in caso di modifica delle regole di assegnazione delle prestazioni, incluse le commissioni trattenute dalla piattaforma.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i contratti di lavoro con i rider che rientrano nell'ambito dell'art. 47-bis, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto. Il preavviso di 30 giorni per la modifica delle regole di assegnazione è particolarmente rilevante quando la piattaforma aggiorna il proprio algoritmo o modifica le tariffe delle consegne.

Confronto e norme correlate

Il D.Lgs. 152/1997 (recante attuazione della direttiva 91/533/CEE) disciplina l'obbligo del datore di informare il lavoratore sui contenuti del rapporto. L'art. 47-ter aggiunge un ulteriore obbligo specifico per le piattaforme: la comunicazione delle regole algoritmiche di assegnazione. Questa disposizione si coordina con l'art. 47-sexies, che regolamenta la protezione dei dati personali e la trasparenza dei sistemi decisionali automatizzati.

Problemi applicativi

La principale questione interpretativa riguarda il contenuto dell'informativa sulle regole di assegnazione: le piattaforme tendono a considerare i propri algoritmi come segreto industriale, ma l'obbligo di informare il rider è norma imperativa che non può essere elusa con generiche clausole di riservatezza. Un secondo problema riguarda il preavviso di 30 giorni in caso di modifica: le piattaforme che aggiornano frequentemente i propri algoritmi si trovano a dover gestire notifiche continue ai rider attivi.

Casi pratici

Caso 1: Contratto rider senza forma scritta: conseguenze

Caso 2: Modifica algoritmo: preavviso obbligatorio di 30 giorni

Caso 3: Informativa precontrattuale incompleta

Domande frequenti

Il contratto del rider deve essere scritto?

Sì. L'art. 47-ter, comma 1, prescrive la forma scritta a pena di nullità. La nullità è una nullità di protezione che può essere fatta valere dal lavoratore per tutelare i propri diritti, non dalla piattaforma.

Cosa deve comunicare la piattaforma prima dell'inizio del rapporto?

Deve fornire tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 152/1997 (contenuti del rapporto, retribuzione, orario, luogo di lavoro) e informare per iscritto il rider delle regole di assegnazione delle prestazioni, incluse le commissioni trattenute dalla piattaforma.

Con quanto preavviso la piattaforma può modificare le regole di assegnazione?

Almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica. La comunicazione deve avvenire in forma scritta e deve descrivere le nuove regole, incluso l'impatto sulla tipologia e sull'ammontare delle commissioni trattenute.

Il rider può rifiutare le modifiche unilaterali della piattaforma?

La norma non disciplina esplicitamente il diritto di rifiuto. Tuttavia, modifiche sostanziali delle condizioni economiche o operative che incidono negativamente sul rider potrebbero configurare un inadempimento contrattuale, con possibilità di richiedere la risoluzione o il risarcimento del danno in sede giudiziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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