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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 47-bis del D.Lgs. 81/2015, introdotto dal D.L. 101/2019 convertito in L. 128/2019, apre il Capo V-bis dedicato alla tutela del lavoro mediante piattaforme digitali di consegna. La norma definisce il campo di applicazione dell'intera disciplina rider: si applica ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. La scelta definitoria è ampia: la norma si applica indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto, che sia subordinato, autonomo o di altra natura. Questo è il punto più innovativo: per la prima volta l'ordinamento italiano costruisce un corpus di tutele minime per i lavoratori delle piattaforme indipendentemente dal tipo di contratto. I rider, i ciclofattorini, i fattorini in bicicletta o in scooter che lavorano per le grandi piattaforme di food delivery sono i destinatari principali. La normativa risponde a un dibattito europeo e italiano acceso sulla qualificazione giuridica e la protezione dei gig worker.

Testo dell'articoloVigente

Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 — Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1 siano assunti con contratto di lavoro subordinato sia nel caso in cui i medesimi svolgano attività lavorativa mediante contratto di lavoro autonomo, anche tramite intermediari, nonché in qualsiasi altra forma contrattuale.

Commento

Ratio della norma

L'articolo 47-bis nasce in un contesto di forte conflitto giuslavoristico attorno alle figure dei cosiddetti gig worker, in particolare dei rider delle piattaforme di food delivery. Prima del 2019, la disciplina applicabile a questi lavoratori era incerta: le piattaforme li classificavano come lavoratori autonomi, mentre la giurisprudenza aveva iniziato a riqualificare i rapporti più continuativi come lavoro subordinato o etero-organizzato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015. Il legislatore, con il decreto n. 101 del 2019 convertito dalla L. 128/2019, ha scelto un approccio diverso: anziché risolvere la questione della qualificazione, ha costruito un insieme di tutele minime applicabili a prescindere dal tipo di contratto. La ratio è garantire un livello minimo di protezione a una categoria di lavoratori fortemente esposta alla debolezza contrattuale, alla variabilità del reddito e ai rischi connessi all'attività (infortuni stradali, condizioni meteorologiche avverse, algoritmi di valutazione opachi).

Analisi e struttura

Il comma 1 definisce il campo di applicazione soggettivo: lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con velocipedi o veicoli a motore ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera a), del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), attraverso piattaforme anche digitali. La definizione copre sia le biciclette che i ciclomotori, gli scooter e le moto. Il riferimento all'ambito urbano ha suscitato interrogativi interpretativi sulle consegne extraurbane, anche se la prassi prevalente ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi all'ambiente tipico dell'attività di food delivery. Il comma 2 è la disposizione più significativa: chiarisce che le tutele del Capo V-bis si applicano sia ai lavoratori subordinati sia agli autonomi, sia a chi lavora tramite intermediari, sia in qualsiasi altra forma contrattuale. Questo superamento della distinzione subordinazione/autonomia è inedito nel diritto del lavoro italiano e riflette la peculiarità del lavoro su piattaforma, dove la qualificazione giuridica è spesso oggetto di controversia.

Quando si applica

La normativa si applica a chiunque consegni beni attraverso una piattaforma digitale (o anche non digitale) in ambito urbano con un velocipede o un veicolo a motore. I destinatari tipici sono i rider delle grandi piattaforme di food delivery, ma la norma può applicarsi anche a chi consegna pacchi, farmaci o documenti tramite piattaforme di servizio analoghe. Non si applica ai corrieri che lavorano per le società di logistica tradizionale senza l'intermediazione di una piattaforma, né alle consegne extraurbane secondo l'interpretazione prevalente. Il Ministero del lavoro e l'INPS hanno chiarito in varie circolari i criteri operativi per l'applicazione della norma.

Confronto e norme correlate

L'art. 47-bis va letto in combinato disposto con gli artt. 47-ter (forma e informazioni), 47-quater (compenso minimo), 47-quinquies (divieto di discriminazione), 47-sexies (protezione dati), 47-septies (assicurazione obbligatoria INAIL) e 47-octies (Osservatorio). Sul piano europeo, la norma anticipa alcune istanze poi recepite dalla Proposta di Direttiva UE sul lavoro su piattaforma. Il rapporto con l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (collaborazioni etero-organizzate) è fondamentale: i rider che soddisfano i requisiti dell'art. 2 sono soggetti alla disciplina del lavoro subordinato; in caso contrario, il Capo V-bis garantisce comunque le tutele minime. La L. 128/2019 ha anche aperto alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare a talune disposizioni, introducendo un sistema di fonti complesso.

Problemi applicativi

Il principale problema interpretativo è la delimitazione della nozione di piattaforma digitale: la norma parla di piattaforme anche digitali, il che sembrerebbe includere anche i sistemi di dispatching tradizionale non basati su app. La giurisprudenza ha affrontato casi di realtà intermedie, come le piattaforme che operano tramite telefonate o messaggistica. Un secondo nodo riguarda la qualificazione dell'attività di consegna extraurbana: alcune piattaforme operano in aree metropolitane diffuse che si estendono oltre i confini urbani tradizionali. Infine, il dibattito più acceso riguarda il rapporto tra il Capo V-bis e la qualificazione subordinata: la normativa speciale non risolve la questione della qualificazione del rapporto, che rimane aperta alla giurisprudenza. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la qualificazione va effettuata caso per caso sulla base dei criteri generali di subordinazione, con il Capo V-bis che garantisce un pavimento di tutele minime indipendentemente dall'esito di tale valutazione.

Casi pratici

Caso 1: Rider autonomo con le tutele del Capo V-bis

Caso 2: Consegna tramite intermediario: la norma si applica ugualmente

Caso 3: Piattaforma non digitale: si applicano le norme?

Domande frequenti

Cos'è l'art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 e a chi si applica?

Introdotto dalla L. 128/2019 (decreto rider), è la norma che apre la disciplina di tutela dei lavoratori addetti alla consegna di beni tramite piattaforme digitali. Si applica a chi consegna beni per conto altrui in ambito urbano con bici o veicolo a motore attraverso piattaforme digitali, indipendentemente dal tipo di contratto.

I rider con contratto autonomo hanno diritti lavorativi?

Sì. L'art. 47-bis, comma 2, estende le tutele del Capo V-bis anche ai lavoratori autonomi, agli intermediari e a qualsiasi altra forma contrattuale. Compenso minimo, assicurazione INAIL, divieto di discriminazione e protezione dei dati si applicano a prescindere dalla qualificazione del rapporto.

Cosa si intende per piattaforma digitale nella norma sui rider?

La norma parla di piattaforme anche digitali, includendo app di food delivery, sistemi di dispatching e più in generale qualsiasi organizzazione tecnologica che assegni consegne ai rider. L'interpretazione prevalente è ampia e comprende anche sistemi non esclusivamente basati su app mobile.

Un rider può chiedere di essere riqualificato come lavoratore subordinato?

Sì. Il Capo V-bis non risolve la questione della qualificazione del rapporto. Un rider che soddisfa i requisiti della subordinazione o dell'etero-organizzazione (art. 2 D.Lgs. 81/2015) può richiedere giudizialmente la riqualificazione del rapporto, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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