Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.Lgs. 81/2015 – Disposizioni finali apprendistato
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato compatibile con la natura del contratto di apprendistato.
3. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni in materia di apprendistato si applicano secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
In sintesi
L'articolo 47 del D.Lgs. 81/2015 contiene le disposizioni di chiusura del Capo V sull'apprendistato. Anzitutto, preserva le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di tutela e sicurezza del lavoro, che rimangono invariate rispetto alla disciplina generale. In secondo luogo, stabilisce la clausola di rinvio: per tutto ciò che non è espressamente previsto nel Capo V, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato compatibile con la natura del contratto di apprendistato. Infine, per i datori di lavoro del settore agricolo, l'apprendistato si applica secondo le previsioni specifiche dell'art. 7 del D.Lgs. 276/2003 e dei contratti collettivi nazionali agricoli. Questa norma ha un'importante funzione sistemica: evita lacune normative, garantisce la piena tutela lavoristica all'apprendista e ribadisce il rispetto delle competenze regionali in materia di sicurezza del lavoro.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'articolo 47 svolge la funzione di norma di chiusura del sistema apprendistato: colma le lacune che potrebbero emergere nell'applicazione della disciplina speciale, assicurando che l'apprendista non si trovi in una zona grigia priva di tutele. La ratio è garantire la piena applicazione della normativa lavoristica ordinaria in tutti gli aspetti non regolati dalla disciplina speciale, rispettando al contempo le competenze regionali.
Analisi e struttura
Il comma 1 ribadisce la salvaguardia delle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro: si tratta di un richiamo importante in un periodo in cui la ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di lavoro ha attraversato fasi di incertezza. Il comma 2 introduce la clausola di rinvio alla disciplina ordinaria del lavoro subordinato, limitandola ai profili compatibili con la natura del contratto di apprendistato. Il comma 3 introduce la disciplina specifica per il settore agricolo, che per tradizione storica ha un regime di apprendistato parzialmente diverso.
Quando si applica
La clausola del comma 2 si applica in tutti i casi in cui la disciplina speciale dell'apprendistato non preveda una soluzione per una questione concreta. Esempi tipici: diritto alle ferie, disciplina delle assenze per malattia, orario di lavoro, tutele in materia di sicurezza sul lavoro. Per il settore agricolo, il comma 3 si applica ogni volta che un datore di lavoro agricolo vuole stipulare un contratto di apprendistato.
Confronto e norme correlate
La clausola di rinvio al diritto comune del lavoro subordinato è coerente con la qualificazione dell'apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si differenzia dalla disciplina del contratto a progetto (oggi abolito), che aveva una clausola di rinvio molto più limitata. Il rapporto con la L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) è rilevante: tutte le norme dello Statuto compatibili con la natura del contratto si applicano integralmente.
Problemi applicativi
La valutazione della compatibilità tra disciplina ordinaria e natura del contratto di apprendistato è stata fonte di contenziosi. Alcuni profili, come l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in caso di licenziamento durante il periodo formativo, hanno generato orientamenti giurisprudenziali non uniformi. Nel settore agricolo, la disciplina speciale ha complicato la gestione delle stagionalità e dei periodi di inattività tipici del settore.
Casi pratici
Caso 1: Ferie dell'apprendista: quante spettano
Caso 2: Apprendistato agricolo stagionale
Caso 3: Sicurezza sul lavoro e competenze regionali
Domande frequenti
Cosa dice l'art. 47 D.Lgs. 81/2015 come norma di chiusura dell'apprendistato?
Prevede tre regole: preserva le competenze regionali in materia di sicurezza del lavoro; stabilisce che per tutto ciò non previsto si applica la disciplina ordinaria del lavoro subordinato compatibile; e introduce regole speciali per il settore agricolo.
L'apprendista ha gli stessi diritti di un lavoratore normale?
Sì, per tutti i profili non regolati dalla disciplina speciale dell'apprendistato. L'art. 47 rinvia alla disciplina ordinaria del lavoro subordinato, garantendo all'apprendista ferie, malattia, tutele di sicurezza e ogni altro diritto compatibile con la natura formativa del rapporto.
L'apprendistato agricolo è diverso?
Sì. Per i datori di lavoro del settore agricolo, l'apprendistato si applica secondo le previsioni dell'art. 7 del D.Lgs. 276/2003 e dei contratti collettivi nazionali agricoli, che tengono conto delle peculiarità del settore come la stagionalità.
Le norme regionali sulla sicurezza si applicano anche agli apprendisti?
Sì. L'art. 47, comma 1, salvaguarda espressamente le competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Gli apprendisti sono soggetti alle medesime norme di sicurezza degli altri lavoratori, incluse eventuali disposizioni regionali più restrittive.