Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 D.Lgs. 81/2015 – Standard professionali e formativi

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce le linee guida per gli standard formativi dell’apprendistato e le modalità di raccordo dei percorsi di apprendistato con il sistema scolastico, universitario e di istruzione e formazione professionale.

In sintesi

L'articolo 46 del D.Lgs. 81/2015 affida al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, il compito di definire le linee guida per gli standard formativi dell'apprendistato e le modalità di raccordo dei percorsi di apprendistato con il sistema scolastico, universitario e di istruzione e formazione professionale. L'adozione deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, previa intesa in Conferenza unificata e sentite le parti sociali. Questa norma ha carattere strumentale e organizzativo: senza standard formativi condivisi a livello nazionale, le diverse tipologie di apprendistato rischiano di produrre qualifiche non riconoscibili e percorsi formativi non confrontabili tra le regioni. La definizione degli standard è condizione necessaria per garantire la piena operatività del sistema, in particolare per gli apprendistati di primo livello (art. 43) che producono qualifiche formalmente riconosciute nel sistema di istruzione e formazione professionale.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'articolo 46 risponde alla necessità di garantire coerenza e uniformità al sistema dell'apprendistato su tutto il territorio nazionale. Senza standard formativi condivisi, le qualifiche conseguite attraverso l'apprendistato in una regione potrebbero non essere riconosciute in un'altra, compromettendo la mobilità dei lavoratori. La norma affida ai Ministeri competenti il compito di costruire un quadro di riferimento comune, valorizzando il raccordo tra i diversi sottosistemi formativi.

Analisi e struttura

La norma prevede un unico adempimento: entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, definisce le linee guida per gli standard formativi e le modalità di raccordo con i sistemi scolastico, universitario e IFP. Il procedimento richiede: intesa in Conferenza unificata (che coinvolge anche le regioni e gli enti locali) e parere delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Quando si applica

Le linee guida definite ai sensi dell'art. 46 si applicano a tutte le tipologie di apprendistato. Sono particolarmente rilevanti per l'apprendistato di primo livello (art. 43), dove le qualifiche devono essere riconoscibili nel sistema nazionale delle qualificazioni professionali. Costituiscono anche il riferimento per le regioni nella predisposizione delle proprie regolamentazioni.

Confronto e norme correlate

L'art. 46 è strettamente collegato agli artt. 43, 44 e 45, i cui rinvii agli standard professionali e formativi trovano attuazione proprio nelle linee guida qui previste. Il sistema delle qualificazioni professionali è disciplinato dal D.Lgs. 13/2013, che ha istituito il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Problemi applicativi

Il principale problema applicativo è il ritardo nell'adozione delle linee guida rispetto al termine di dodici mesi previsto dalla norma. Questo ha rallentato la piena operatività di alcune tipologie di apprendistato, in particolare quella di primo livello. La disomogeneità regionale nelle qualifiche rilasciate ha creato difficoltà nel riconoscimento reciproco dei titoli tra regioni diverse.

Casi pratici

Caso 1: Riconoscimento della qualifica IeFP fuori regione

Caso 2: Azienda che accede alle linee guida ministeriali

Caso 3: Raccordo tra apprendistato e crediti universitari

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 46 D.Lgs. 81/2015 sugli standard formativi?

Affida al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, il compito di definire le linee guida per gli standard formativi dell'apprendistato e le modalità di raccordo con i sistemi scolastico, universitario e IFP, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

A cosa servono gli standard formativi dell'apprendistato?

Garantiscono che le qualifiche conseguite tramite apprendistato siano uniformi e riconoscibili su tutto il territorio nazionale, facilitando la mobilità dei lavoratori tra le regioni e assicurando la comparabilità dei percorsi formativi.

Chi partecipa alla definizione delle linee guida?

Il Ministero del lavoro (capofila), il Ministero dell'istruzione (di concerto), le regioni e gli enti locali (intesa in Conferenza unificata) e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (parere).

Le linee guida ministeriali sono vincolanti per le regioni?

Sì, in quanto definiscono gli standard di riferimento che le regioni devono rispettare nella propria regolamentazione. Le regioni mantengono ampi margini di autonomia organizzativa ma non possono definire qualifiche incompatibili con gli standard nazionali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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