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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 45 del D.Lgs. 81/2015 disciplina l'apprendistato di terzo livello, destinato ai giovani tra 18 e 29 anni che vogliono conseguire titoli universitari, dottorati di ricerca, diplomi degli istituti tecnici superiori, o svolgere attività di ricerca, nonché praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. La regolamentazione è rimessa alle regioni, in accordo con le associazioni datoriali e sindacali, le università e le istituzioni formative. La durata massima è tre anni. In assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione è possibile attraverso convenzioni dirette tra datori di lavoro (o loro associazioni) e università, istituti tecnici superiori o istituzioni di ricerca, nonché con i rispettivi ordini o collegi professionali. Questo strumento consente di formare figure altamente qualificate coniugando la ricerca accademica con l'esperienza aziendale, aprendo la strada a dottorati industriali e percorsi di formazione avanzata in partenariato pubblico-privato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 45 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato alta formazione e ricerca

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Possono essere assunti in apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. La regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: durata del contratto non superiore a tre anni; previsione di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

3. In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, o per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, ovvero con i rispettivi ordini o collegi professionali.

Commento

Ratio della norma

L'apprendistato di alta formazione e ricerca nasce per rispondere a una lacuna del mercato del lavoro italiano: la scarsa integrazione tra sistema universitario e imprese. La ratio è costruire un ponte tra ricerca accademica e bisogni produttivi, consentendo alle aziende di partecipare attivamente alla formazione dei propri futuri quadri e ricercatori mentre questi conseguono titoli di studio universitari. Lo strumento è particolarmente utile per i settori ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

Analisi e struttura

Il comma 1 individua i destinatari (18-29 anni) e i titoli conseguibili: lauree triennali e magistrali, dottorati di ricerca, diplomi degli ITS, attività di ricerca, praticantato per professioni ordinistiche. Il comma 2 attribuisce la regolamentazione alle regioni, in accordo con le parti sociali territoriali, le università e le istituzioni formative, con i criteri minimi di durata (max 3 anni) e di previsione di un tutore aziendale adeguatamente formato. Il comma 3 introduce una clausola sussidiaria fondamentale: in assenza di regolamentazione regionale, è possibile attivare l'apprendistato di alta formazione attraverso convenzioni dirette tra datori di lavoro (singoli o associazioni) e università, ITS, istituzioni di ricerca o ordini professionali.

Quando si applica

Questa tipologia si applica quando un'azienda vuole formare figure di alto profilo (ingegneri, ricercatori, specialisti) collaborando con un'università o istituzione di ricerca. È particolarmente diffusa nei settori farmaceutico, informatico, aerospaziale, chimico e in generale nelle industrie a elevato contenuto di innovazione. Il praticantato ordinistico (avvocati, ingegneri, medici) è un'area di crescente utilizzo. L'assenza di regolamentazione regionale non è più un ostacolo grazie alla clausola del comma 3.

Confronto e norme correlate

Rispetto all'apprendistato professionalizzante (art. 44), questa tipologia richiede il coinvolgimento di un'istituzione accademica o di ricerca, il che ne rende l'attivazione più complessa ma anche più valorizzante per il lavoratore. Rispetto al dottorato industriale disciplinato dal MIUR, l'apprendistato di alta formazione offre un inquadramento contrattuale con piena tutela lavoristica. Il raccordo con gli ordini professionali è particolarmente importante per il praticantato: l'apprendistato può sostituire il tirocinio obbligatorio previsto prima dell'esame di abilitazione.

Problemi applicativi

Il principale limite è la disomogeneità territoriale: la regolamentazione regionale è molto eterogenea e alcune regioni non hanno ancora adottato norme operative. La clausola del comma 3 (convenzioni dirette) ha in parte sopperito a questa lacuna, ma la mancanza di standard uniformi crea incertezze. Un secondo problema riguarda il riconoscimento accademico dei crediti formativi maturati durante l'apprendistato, che dipende dalle politiche dei singoli atenei. Infine, la tutela retributiva dell'apprendista-dottorando è stata oggetto di dibattito: la retribuzione dell'apprendistato non sempre è comparabile alla borsa di dottorato ordinaria.

Casi pratici

Caso 1: Dottorato industriale in azienda farmaceutica

Caso 2: Praticantato forense in apprendistato

Caso 3: ITS in azienda manifatturiera

Domande frequenti

Cos'è l'apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 D.Lgs. 81/2015?

È la tipologia di apprendistato rivolta ai giovani tra 18 e 29 anni finalizzata al conseguimento di lauree, dottorati, diplomi ITS, o per il praticantato professionale ordinistico. Richiede una convenzione con un'università, istituto di ricerca o ordine professionale.

È possibile attivarlo in regioni senza regolamentazione?

Sì. In assenza di regolamentazione regionale, datori di lavoro singoli o associazioni possono stipulare convenzioni dirette con università, ITS, istituzioni di ricerca o ordini professionali per attivare l'apprendistato di alta formazione.

Un praticante avvocato può usare questa tipologia?

Sì. L'apprendistato di alta formazione è espressamente previsto per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Il praticante può così avere un contratto di lavoro subordinato con piena tutela previdenziale durante il periodo di tirocinio.

Quanto dura l'apprendistato di alta formazione?

La durata non può superare i tre anni. La durata effettiva è determinata dal titolo da conseguire e dalla regolamentazione regionale o dalla convenzione specifica stipulata con l'istituzione accademica o professionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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