Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 81/2015 – Diritti di precedenza
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
3. Il diritto di precedenza di cui al comma 1 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; il diritto di precedenza di cui al comma 2 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
4. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso il termine entro il quale va esercitato nonché in caso di mancata risposta all’offerta del datore di lavoro.
5. Il lavoratore ha diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine, a condizione che tale diritto sia espressamente previsto nel contratto a termine.
In sintesi
L'articolo 24 del D.Lgs. 81/2015 riconosce al lavoratore a tempo determinato un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo datore entro i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto. Il diritto matura dopo almeno sei mesi di attività lavorativa cumulata presso la stessa azienda, anche nell'ambito di più contratti successivi, e riguarda le mansioni già espletate. Per i lavoratori stagionali è previsto un diritto di precedenza specifico nelle nuove assunzioni a termine per le stesse attività stagionali. In entrambi i casi, il diritto di precedenza non è automatico: deve essere esercitato dal lavoratore mediante manifestazione scritta della propria volontà entro termini perentori - sei mesi dalla cessazione per la precedenza in assunzioni TI, tre mesi per le stagionali. Il diritto si estingue decorso il termine o in caso di mancata risposta all'offerta datoriale.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 24 risponde all'esigenza di valorizzare il percorso professionale del lavoratore che ha prestato attività a termine presso un'azienda, riconoscendogli una posizione preferenziale rispetto a candidati esterni in sede di stabilizzazione. Si tratta di un meccanismo che incentiva la fidelizzazione bidirezionale: il datore che ha formato e sperimentato il lavoratore dispone di un candidato già conosciuto; il lavoratore ha un vantaggio competitivo in vista dell'assunzione stabile. La norma non impone al datore di assumere (non è un obbligo assoluto di stabilizzazione), ma solo di preferire il lavoratore a parità di condizioni e mansioni.
Analisi e struttura
Il comma 1 disciplina il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato: presupposto è aver lavorato per più di sei mesi cumulati (anche in più contratti) con lo stesso datore, con riguardo alle mansioni già espletate. Il comma 2 regola il diritto di precedenza stagionale: il lavoratore assunto per attività stagionali ha precedenza per nuove assunzioni a termine stagionali. Il comma 3 fissa i termini di esercizio: sei mesi per il diritto TI, tre mesi per quello stagionale, decorrenti dalla cessazione del contratto. Il comma 4 specifica le cause di estinzione: scadenza del termine di esercizio o mancata risposta all'offerta del datore. Il comma 5 prevede un diritto di precedenza anche nelle assunzioni a termine, ma solo se il contratto originario lo prevedeva espressamente.
Quando si applica
Il diritto di precedenza si applica a qualsiasi assunzione TI effettuata dal datore entro i dodici mesi successivi alla cessazione del contratto a termine, purché riguardi le mansioni già svolte. Il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di effettivo lavoro: è irrilevante la durata nominale del contratto (che può essere stato per molti mesi ma con periodi di malattia o aspettativa). Il termine di esercizio - sei mesi - decorre dalla cessazione del singolo contratto, anche se si tratta dell'ultimo di una serie di rinnovi. La scelta tra più lavoratori che hanno manifestato la volontà di precedenza è effettuata dal datore secondo i criteri dei contratti collettivi o, in mancanza, i criteri della L. 223/1991.
Confronto e norme correlate
L'istituto si affianca al diritto di precedenza previsto dall'art. 8 per i part-time (precedenza in assunzioni a tempo pieno) e con i principi di non discriminazione dell'art. 25. La L. 92/2012 aveva già disciplinato i diritti di precedenza con formula analoga. Il diritto di precedenza non è incompatibile con i limiti di contingentamento dell'art. 23: il datore che deve assumere rispettando il tetto del 20% deve comunque dare precedenza al lavoratore avente diritto, ove l'assunzione sia complessivamente ammissibile.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la prova dell'esercizio del diritto: la norma richiede che il lavoratore «manifesti in tal senso la propria volontà» entro sei mesi, ma non specifica la forma. La giurisprudenza prevalente ammette qualsiasi forma scritta (lettera raccomandata, PEC, email con ricevuta di lettura), purché pervenga al datore entro il termine. Un secondo nodo riguarda il confronto tra lavoratori concorrenti: se più ex-dipendenti esercitano la precedenza sulle stesse mansioni, il datore può scegliere discrezionalmente tra i criteri di legge o contratto collettivo. Infine, il silenzio del datore all'offerta: la norma dice che il diritto si estingue per «mancata risposta all'offerta del datore», ma non disciplina il caso in cui il datore non offra affatto il posto al lavoratore avente diritto. In tal caso si apre un contenzioso sull'inadempimento del diritto di precedenza, risarcibile per equivalente.
Casi pratici
Caso 1: Esercizio del diritto di precedenza per assunzione TI
Caso 2: Termine scaduto: il diritto si estingue
Caso 3: Diritto di precedenza stagionale
Domande frequenti
Cos'è il diritto di precedenza nel contratto a termine e quando matura?
È il diritto del lavoratore a termine di essere preferito nelle assunzioni a tempo indeterminato del medesimo datore entro i dodici mesi successivi. Matura dopo almeno sei mesi di lavoro cumulato presso la stessa azienda e riguarda le mansioni già svolte. Per i stagionali esiste una precedenza analoga per le assunzioni stagionali future.
Come si esercita il diritto di precedenza?
Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà entro sei mesi dalla cessazione del contratto (tre mesi per i contratti stagionali). Non è automatico: senza manifestazione di volontà entro il termine, il diritto si estingue definitivamente. La forma scritta è raccomandata, PEC o email con ricevuta.
Il datore è obbligato ad assumere chi ha il diritto di precedenza?
No, non vi è un obbligo assoluto di assunzione. Il diritto di precedenza opera solo se il datore decide di effettuare assunzioni per mansioni identiche o equivalenti. In quel caso deve preferire il lavoratore con precedenza rispetto a candidati esterni. L'inadempimento è risarcibile per equivalente.
Cosa succede se più lavoratori vantano il diritto di precedenza sulle stesse mansioni?
Il datore sceglie tra i candidati aventi diritto in base ai criteri fissati dal contratto collettivo applicabile o, in mancanza, ai criteri stabiliti dall'art. 5 della L. 223/1991 (in quanto compatibili). La scelta deve comunque essere motivata e verificabile.