Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 48 D.Lgs. 81/2015 – Definizione e campo di applicazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’ articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Jobs Act - Contratti di Lavoro (D.Lgs. 81/2015).
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In sintesi

L'articolo 48 del D.Lgs. 81/2015, originariamente dedicato ai tirocini formativi e di orientamento, è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2017, n. 32, con decorrenza dal 17 marzo 2017. Nella sua versione originaria, la disposizione rinviava la regolamentazione dei tirocini (stage extracurriculari) alle regioni e alle province autonome, nell'ambito di un'armonizzazione nazionale della materia avviata con le Linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 2013. L'abrogazione è avvenuta nell'ambito di una revisione del corpus normativo del Jobs Act, che ha redistribuito la disciplina dei tirocini tra le disposizioni regionali e le linee guida nazionali già operative. La materia dei tirocini extracurriculari è oggi regolata dalle singole normative regionali in attuazione delle Linee guida Stato-Regioni, senza una norma statale di raccordo dedicata nel D.Lgs. 81/2015.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 48 originario si inseriva in un disegno legislativo che intendeva ricondurre la disciplina dei tirocini extracurriculari a un quadro normativo coerente a livello nazionale, ponendo fine alla frammentazione tra le diverse regolamentazioni regionali. La scelta di abrogare la norma nel 2017 riflette la volontà di semplificare il quadro normativo, evitando duplicazioni con le disposizioni regionali già operative in attuazione delle Linee guida nazionali.

Analisi e struttura

La norma è stata soppressa integralmente. Il suo contenuto originario prevedeva il rinvio alle regioni per la regolamentazione dei tirocini. Con l'abrogazione, il sistema è tornato a reggersi sulle Linee guida nazionali Stato-Regioni del 2013, aggiornate nel 2017, che rimangono il riferimento primario per tirocini extracurriculari in tutta Italia.

Quando si applica

L'articolo non è più in vigore dal 17 marzo 2017. Chi cerca la disciplina dei tirocini extracurriculari deve fare riferimento alle Linee guida Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e alle rispettive normative regionali, che regolano durata massima, indennità minima, obblighi del soggetto ospitante e del promotore.

Confronto e norme correlate

La disciplina vigente dei tirocini extracurriculari è contenuta nelle Linee guida nazionali e nelle leggi regionali. Gli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 81/2015 sono stati anch'essi abrogati contestualmente. L'apprendistato (artt. 41-47) rimane il principale strumento di formazione in alternanza con valore contrattuale a tempo indeterminato, distinto dal tirocinio che non è un contratto di lavoro.

Problemi applicativi

L'abrogazione ha determinato un'ulteriore frammentazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con significative differenze tra le regioni in termini di durata massima (spesso 6-12 mesi), indennità minima (da 300 a 800 euro mensili a seconda della regione) e obblighi del soggetto ospitante. La mancanza di una norma statale di raccordo rende complessa la gestione dei tirocini che si svolgono in regioni diverse o che coinvolgono soggetti di regioni diverse.

Casi pratici

Caso 1: Stagista che cerca la norma di riferimento

Caso 2: Tirocinio in regione diversa da quella di residenza

Caso 3: Azienda che non paga l'indennità di tirocinio

Domande frequenti

L'art. 48 D.Lgs. 81/2015 sui tirocini è ancora in vigore?

No. L'art. 48 è stato abrogato dal D.Lgs. 32/2017 con decorrenza dal 17 marzo 2017. La disciplina dei tirocini extracurriculari è oggi regolata dalle singole normative regionali in attuazione delle Linee guida nazionali Stato-Regioni del 2013.

Dove si trova la disciplina dei tirocini dopo l'abrogazione?

Nelle Linee guida nazionali Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (aggiornate nel 2017) e nelle leggi regionali attuative. Ogni regione ha adottato proprie disposizioni su durata, indennità, obblighi del soggetto ospitante e del promotore.

Qual è la differenza tra tirocinio e apprendistato?

Il tirocinio extracurriculare non è un contratto di lavoro: è un periodo formativo che non genera rapporto di lavoro subordinato, non produce contributi previdenziali (salvo eccezioni) e non dà accesso alle tutele del lavoro dipendente. L'apprendistato è invece un contratto di lavoro a tempo indeterminato con obblighi previdenziali e tutele lavoristiche complete.

Il tirocinante ha diritto a un'indennità?

Sì, in tutte le regioni italiane è prevista un'indennità minima obbligatoria, il cui importo varia da regione a regione (generalmente tra 300 e 800 euro mensili). In alcune regioni l'indennità è più alta o è differenziata per settore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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