Testo dell'articoloVigente
Art. 42 D.Lgs. 81/2015 — Disciplina generale apprendistato
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il contratto di apprendistato può essere stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. I limiti di età di cui al presente comma non si applicano agli apprendisti che abbiano già conseguito la laurea, purché abbiano un’età non superiore a ventinove anni compiuti.
2. L’assunzione di apprendisti è consentita ai datori di lavoro che abbiano mantenuto in servizio almeno il 20 per cento degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato nell’ultimo triennio. A tale fine non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già in forza, o di un apprendista in caso di assenza di apprendisti in forza. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai datori di lavoro che occupino meno di tre dipendenti.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso consentita l’assunzione di apprendisti in numero non superiore a tre.
4. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 41, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi di cui al comma 7 del presente articolo, maggiorati del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
5. In caso di inadempimento del datore di lavoro nella erogazione della formazione, il lavoratore ne dà comunicazione alla struttura pubblica territoriale di riferimento di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Entro un mese dalla comunicazione del lavoratore, la struttura pubblica territoriale verifica, anche attraverso gli ispettori del lavoro, i motivi dell’inadempimento e promuove le iniziative necessarie per risolvere le eventuali difficoltà.
6. Al lavoratore in apprendistato si applicano le disposizioni di legge e di contratto collettivo sulla disciplina del recesso dal contratto di lavoro, ove compatibili con la natura del contratto di apprendistato.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
8. Fermo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, durante l’apprendistato trovano applicazione le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili al datore di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro, ivi incluse le disposizioni in materia di distacco.
Commento
Ratio della norma
L'articolo 42 costituisce la disciplina cornice dell'intero istituto dell'apprendistato: fissa le condizioni soggettive e oggettive dell'accesso, i limiti quantitativi all'utilizzo, le conseguenze dell'inadempimento formativo e i benefici contributivi. La ratio è duplice: da un lato incentivare le imprese ad assumere apprendisti attraverso agevolazioni contributive e normative; dall'altro garantire che l'istituto non si riduca a un mero strumento di riduzione del costo del lavoro, assicurando effettività alla componente formativa.
Analisi e struttura
Il comma 1 fissa i limiti di età (15-25 anni, 15-29 per laureati). Il comma 2 introduce il requisito della stabilizzazione: il datore deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% degli apprendisti del triennio precedente; in caso contrario può assumere solo un apprendista aggiuntivo rispetto a quelli in forza, o uno in caso di assenza. I datori con meno di tre dipendenti sono esonerati da questo vincolo. Il comma 3 fissa il rapporto numerico massimo tra apprendisti e maestranze qualificate (3:2), con deroga al 100% per i datori sotto i 10 dipendenti e con un minimo assoluto di 3 apprendisti sempre consentito. Il comma 4 disciplina le sanzioni per inadempimento formativo imputabile al datore: versamento dei contributi sospesi maggiorati del 100%, senza altre sanzioni per omessa contribuzione. Il comma 7 prevede il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dopo la prosecuzione a regime ordinario.
Quando si applica
La disciplina si applica a qualunque datore di lavoro privato che intenda stipulare un contratto di apprendistato. Il requisito della stabilizzazione è verificato dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro. Il rapporto numerico tra apprendisti e maestranze va rispettato prima dell'assunzione e monitorato durante il rapporto. I benefici contributivi ridotti si applicano durante il periodo di apprendistato e per un anno successivo alla sua conclusione con prosecuzione del rapporto.
Confronto e norme correlate
L'art. 42 si innesta sulla definizione dell'art. 41 e va letto insieme alle disposizioni delle singole tipologie (artt. 43-45). Il regime contributivo agevolato è definito dalla normativa INPS: per l'apprendistato professionalizzante le aliquote contributive a carico del datore sono storicamente ridotte al 10% circa, con azzeramento nelle imprese fino a 9 dipendenti. Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) si applica in quanto compatibile, come richiamato dal comma 8. La L. 92/2012 aveva già introdotto alcune delle regole poi confermate dal Jobs Act.
Problemi applicativi
Il requisito del 20% di stabilizzazione è stato criticato come ostacolo all'utilizzo dell'apprendistato nelle imprese giovani o in espansione. La verifica del tasso di stabilizzazione richiede un monitoraggio triennale non sempre agevole per le piccole imprese. Sul piano sanzionatorio, la distinzione tra inadempimento imputabile al datore e inadempimento per cause esterne (ad esempio mancanza di strutture formative regionali) genera incertezze interpretative. La giurisprudenza ha chiarito che la mancata erogazione della formazione, se imputabile in via esclusiva al datore, determina non solo le sanzioni contributive ma può comportare la requalificazione del rapporto in lavoro subordinato ordinario.
Casi pratici
Caso 1: Limite di stabilizzazione per nuove assunzioni
Caso 2: Sanzioni per formazione non erogata
Caso 3: Beneficio contributivo prolungato
Domande frequenti
Cos'è la disciplina generale dell'apprendistato ex art. 42 D.Lgs. 81/2015?
L'art. 42 fissa le condizioni comuni a tutte le tipologie di apprendistato: limiti di età, quota di stabilizzazione del 20% nel triennio precedente, rapporto numerico massimo tra apprendisti e lavoratori qualificati (3:2), sanzioni per inadempimento formativo del datore e benefici contributivi post-apprendistato.
Un'azienda che non ha stabilizzato abbastanza apprendisti può assumerne di nuovi?
Sì, ma in misura limitata: può assumere solo un ulteriore apprendista rispetto a quelli già in forza, oppure uno in caso di assenza totale di apprendisti. Le imprese con meno di tre dipendenti sono esonerate da questo vincolo e possono assumere liberamente.
Quanti apprendisti può avere un datore di lavoro?
Il numero massimo è pari a 3/2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. Per i datori sotto i 10 dipendenti il rapporto non può superare il 100%. È sempre consentita l'assunzione di almeno 3 apprendisti, indipendentemente dall'organico.
I benefici contributivi finiscono con l'apprendistato?
No. I benefici contributivi si mantengono per un anno dalla data in cui l'apprendistato si trasforma in rapporto ordinario a tempo indeterminato, incentivando così la stabilizzazione effettiva dei giovani lavoratori.
Vedi anche