Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — somministrazione di lavoro · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, 7 novembre 2025, n. 29577
- La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore per le stesse mansioni è soggetta a un limite complessivo di 24 mesi (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018).
- Il superamento del limite determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero della somministrazione.
- Il lavoratore può chiedere — anche solo nei confronti dell’utilizzatore — la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo a tempo indeterminato.
Il caso
Un lavoratore viene impiegato in somministrazione (il rapporto a tre tra agenzia, lavoratore e impresa utilizzatrice) presso la stessa azienda e per le medesime mansioni attraverso una serie di missioni a tempo determinato che, sommate, superano i 24 mesi. Le missioni non sono perfettamente continue: tra l’una e l’altra ci sono delle pause. Il lavoratore chiede che il rapporto sia riconosciuto come instaurato direttamente con l’impresa utilizzatrice.
La decisione
La Corte ricostruisce la disciplina della durata massima della somministrazione a termine alla luce del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (convertito dalla L. 96/2018). La temporaneità è un connotato immanente della somministrazione a termine: il limite di 24 mesi opera in modo complessivo, sommando tutti i periodi di missione svolti dallo stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore per le stesse mansioni, senza che sia necessaria una continuità assoluta (i periodi si sommano anche se intervallati da pause).
Una volta superato il tetto, si determina la nullità dei contratti che compongono la struttura trilatera tipica della somministrazione. Questa nullità «di sistema» legittima il lavoratore a chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di quest’ultimo. Venuta meno la struttura a tre, il rapporto prosegue come ordinario rapporto diretto, con applicazione della disciplina legale e collettiva vigente presso il nuovo datore.
Il principio di diritto
La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore per le stesse mansioni soggiace al limite complessivo di 24 mesi; il suo superamento determina la nullità dei contratti del rapporto trilatero e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.
Implicazioni pratiche
Per le imprese che ricorrono in modo strutturale al lavoro somministrato, la pronuncia è un monito: il computo dei 24 mesi è cumulativo e prescinde dalle interruzioni, sicché il frazionamento delle missioni non «azzera» il contatore. Superato il limite, il rischio non è una semplice sanzione, ma la trasformazione del rapporto in capo all’utilizzatore. Per il lavoratore è uno strumento per stabilizzare la posizione, agendo direttamente contro l’azienda presso cui ha sempre operato. Conviene ricostruire con precisione le date di tutte le missioni e le mansioni svolte. Approfondimenti nella sezione Jobs Act — Contratti di Lavoro.
Domande frequenti
Le pause tra una missione e l’altra azzerano il conteggio dei 24 mesi?
No. La Cassazione ha chiarito che i periodi di missione si sommano anche se intervallati da pause: il limite di 24 mesi è complessivo e non richiede continuità assoluta.
Cosa ottengo se viene superato il limite?
Puoi chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, anche agendo solo nei suoi confronti: il rapporto prosegue come ordinario rapporto diretto.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2025, n. 29577.
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 31 e 38), come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.
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