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Materia: Lavoro — lavoro a tempo parziale (part-time) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 20 marzo 2018, n. 6900
- La clausola elastica/flessibile che riserva al datore di variare unilateralmente la collocazione dell’orario di un part-time, senza i requisiti di legge, è illegittima.
- Da una clausola elastica illegittima deriva un danno risarcibile «in re ipsa»: il lavoratore deve tenere a disposizione le proprie energie per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato.
- Il risarcimento può essere liquidato in via equitativa; spetta al datore provare l’assenza di pregiudizio.
Il caso
In un contratto di lavoro part-time è inserita una clausola elastica (o «flessibile») che consente al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale dell’orario in modo sostanzialmente unilaterale, senza rispettare i requisiti e i limiti previsti dalla legge. Il lavoratore lamenta che questa indeterminatezza lo costringe a restare a disposizione dell’azienda ben oltre le ore effettivamente retribuite, e chiede il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte ricorda che nel part-time il contratto deve indicare la distribuzione dell’orario (rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno) e che le clausole elastiche — che permettono di variare la collocazione o di aumentare la durata della prestazione — non possono attribuire al datore un potere di modifica arbitrario: vanno pattuite per iscritto e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge (oggi, art. 6 del D.Lgs. 81/2015), a tutela della prevedibilità dell’impegno del lavoratore.
Quando la clausola è illegittima, il pregiudizio per il lavoratore è insito nella natura stessa del rapporto così configurato («in re ipsa»): egli è gravato dalla maggiore onerosità di dover tenere disponibili le proprie energie lavorative per un tempo superiore a quello effettivamente lavorato e retribuito, con compressione della possibilità di programmare la propria vita e di reperire altre occupazioni. Ne consegue un danno risarcibile, che il giudice può liquidare in via equitativa; è il datore a dover eventualmente provare l’assenza di pregiudizio.
Il principio di diritto
L’illegittimità di una clausola elastica/flessibile inserita in un rapporto di lavoro a tempo parziale, in violazione del principio per cui il contratto deve indicare la distribuzione dell’orario, determina un danno risarcibile in re ipsa, derivante dalla maggiore gravosità della disponibilità richiesta al lavoratore; il danno può essere liquidato equitativamente.
Implicazioni pratiche
Per chi lavora in part-time la pronuncia è importante: un orario «a chiamata di fatto», modificabile a piacimento dall’azienda, non solo è illegittimo, ma fa scattare un risarcimento anche se la variazione non si è in concreto verificata, proprio perché il danno sta nella continua disponibilità imposta. Per le imprese, ne discende la necessità di formulare le clausole elastiche entro i binari di legge (forma scritta, preavviso, limiti percentuali, maggiorazione retributiva) e con il consenso del lavoratore. Approfondimenti nella sezione Jobs Act — Contratti di Lavoro.
Domande frequenti
Il datore può cambiare l’orario del mio part-time quando vuole?
No. La collocazione dell’orario non può essere modificata in modo unilaterale e arbitrario: le clausole elastiche devono essere scritte e rispettare i limiti di legge. Altrimenti sono illegittime.
Ho diritto al risarcimento anche se l’orario non è mai stato cambiato?
Sì. Secondo la Cassazione il danno è in re ipsa: deriva dal dover restare comunque a disposizione dell’azienda per un tempo superiore a quello lavorato, e può essere liquidato in via equitativa.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 20 marzo 2018, n. 6900.
- Art. 6 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (clausole elastiche nel lavoro a tempo parziale).
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