Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — contribuzione previdenziale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 26 maggio 2021, n. 14690
- I contributi previdenziali si prescrivono, di regola, in cinque anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995).
- La mancata opposizione alla cartella di pagamento o all’avviso di addebito INPS non converte il termine breve quinquennale in quello decennale.
- La conversione al decennale (art. 2953 c.c.) richiede un titolo giudiziale definitivo: cartella e avviso di addebito sono atti amministrativi e non lo producono.
Il caso
L’INPS (o l’agente della riscossione) pretende il pagamento di contributi previdenziali a distanza di molti anni, sostenendo che, non essendo stata impugnata nei termini la cartella di pagamento (o l’avviso di addebito), il credito sarebbe ormai soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Il debitore eccepisce invece la prescrizione quinquennale, propria dei contributi, già maturata.
La decisione
La Corte, in linea con le Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016), conferma che la mancata impugnazione della cartella o dell’avviso di addebito ne determina soltanto l’irretrattabilità — non se ne può più contestare il merito — ma non muta la natura del termine di prescrizione. La conversione del termine breve in quello decennale prevista dall’art. 2953 del codice civile (effetto del giudicato) opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, cioè di una sentenza passata in giudicato.
La cartella esattoriale e l’avviso di addebito dell’INPS hanno invece natura di atti amministrativi e sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Ne consegue che, per i contributi previdenziali, resta fermo il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall’art. 3, comma 9, della L. 335/1995, anche quando l’atto sia divenuto definitivo per omessa opposizione.
Il principio di diritto
La mancata opposizione alla cartella di pagamento o all’avviso di addebito relativi a contributi previdenziali non converte la prescrizione quinquennale in decennale: trattandosi di atti amministrativi privi di efficacia di giudicato, non opera l’art. 2953 c.c., che presuppone un titolo giudiziale definitivo; il credito contributivo resta dunque soggetto al termine breve.
Implicazioni pratiche
La conseguenza pratica è rilevante: molti crediti contributivi si prescrivono in cinque anni anche dopo che la cartella è divenuta definitiva. Se tra un atto interruttivo e il successivo trascorre il quinquennio, il credito può essere prescritto. Conviene quindi ricostruire con attenzione la catena degli atti notificati e i relativi intervalli temporali prima di pagare, verificando per ciascuna annualità il decorso del termine. Va ricordato che il termine decennale resta possibile solo per i crediti anteriori al 1996 e nei limitati casi previsti dalla disciplina transitoria.
Domande frequenti
In quanto tempo si prescrivono i contributi previdenziali?
Di regola in cinque anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995). La mancata impugnazione della cartella non allunga il termine a dieci anni.
Se non ho fatto opposizione alla cartella perdo l’eccezione di prescrizione?
No. La cartella diventa definitiva nel merito, ma resta soggetta alla prescrizione quinquennale: la definitività non la trasforma in decennale, perché non è un titolo giudiziale.
Quando vale il termine decennale?
Solo se esiste un titolo giudiziale definitivo (una sentenza passata in giudicato) o nei casi residui previsti dalla disciplina transitoria per i contributi anteriori al 1996.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 26 maggio 2021, n. 14690.
- Art. 3, commi 9 e 10, della L. 8 agosto 1995, n. 335; art. 2953 del codice civile; Cass. Sezioni Unite, 17 novembre 2016, n. 23397.
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