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Materia: IRAP / autonoma organizzazione del professionista · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 15 luglio 2022, n. 22342
- L’IRAP del professionista presuppone un’autonoma organizzazione: una struttura che potenzia e accresce la sua capacità produttiva oltre il minimo indispensabile.
- Per il medico convenzionato il requisito è escluso quando si avvale di una segretaria, di una collaborazione part time o di un «assistente di sedia» (infermiere) con sole mansioni esecutive.
- Conta la qualità dell’apporto, non il semplice fatto di avere un dipendente: se il personale non accresce le potenzialità professionali del medico, non c’è organizzazione autonoma.
Il caso
Un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale chiede il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo di non disporre di un’autonoma organizzazione. Nello svolgere l’attività si avvale di una dipendente con funzioni di segretaria, della collaborazione part time di un terzo e di un cosiddetto «assistente di sedia», cioè di un infermiere con compiti meramente esecutivi. L’Agenzia delle Entrate nega il rimborso: la presenza di personale dipendente, a suo dire, integrerebbe il presupposto dell’imposta.
La decisione
La Corte ricorda il principio consolidato (a partire dalle Sezioni Unite del 2016): il presupposto dell’IRAP per gli esercenti arti e professioni è l’autonoma organizzazione, che ricorre quando il contribuente, oltre a impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che accresca la sua capacità produttiva. Il punto decisivo non è quindi la mera esistenza di un collaboratore, ma il tipo di apporto che esso fornisce.
Per il medico convenzionato, in particolare, il requisito è escluso quando il personale di cui si avvale — segretaria, collaboratore part time, «assistente di sedia» infermieristico — svolge mansioni di carattere esecutivo che non accrescono le potenzialità professionali del medico, ma si limitano ad agevolare l’espletamento di compiti ordinari. In tali ipotesi manca quel quid pluris organizzativo che giustifica il prelievo. La Corte cassa quindi la decisione che aveva negato il rimborso fondandosi sulla sola presenza di un dipendente.
Il principio di diritto
In tema di IRAP, per il medico convenzionato non sussiste autonoma organizzazione quando egli si avvalga di un dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo e di un «assistente di sedia» (infermiere) addetto a mansioni meramente esecutive: tale apporto, non accrescendo le potenzialità professionali del sanitario, non integra il presupposto dell’imposta.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma un criterio di sostanza: chi chiede il rimborso IRAP per gli anni pregressi deve dimostrare che il personale e i beni utilizzati erano strumentali al minimo e non potenziavano l’attività. Non basta che il Fisco rilevi la presenza di un dipendente per presumere l’organizzazione. Va ricordato che, per i professionisti persone fisiche, dal 2022 l’IRAP non è più dovuta in ogni caso (art. 1, comma 8, L. 234/2021): la questione resta dunque attuale soprattutto per i rimborsi delle annualità anteriori. Per il quadro dell’imposizione sui redditi professionali vedi la sezione TUIR.
Domande frequenti
Avere una segretaria fa scattare l’IRAP per il medico?
No, di per sé. Se la segretaria — o un infermiere «assistente di sedia» — svolge mansioni esecutive che non accrescono le potenzialità professionali del medico, manca l’autonoma organizzazione e l’imposta non è dovuta.
Posso ancora chiedere il rimborso dell’IRAP pagata?
Sì, per le annualità non prescritte, dimostrando l’assenza di autonoma organizzazione. Dal 2022 i professionisti persone fisiche non pagano comunque l’IRAP, per espressa previsione di legge.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 15 luglio 2022, n. 22342.
- Artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP); art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (esclusione dei professionisti persone fisiche dal 2022).
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