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Materia: Lavoro — infortunio in itinere · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 31 agosto 2018, n. 21516
- L’infortunio in itinere è quello occorso nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro: è indennizzabile dall’INAIL.
- Per i mezzi privati la tutela presuppone, di regola, che l’uso del mezzo sia necessitato (mancanza o inadeguatezza dei mezzi pubblici).
- Per la bicicletta, dopo la L. 221/2015 sulla mobilità sostenibile, l’uso va considerato sempre necessitato, al pari del mezzo pubblico o dell’andare a piedi: l’infortunio è quindi indennizzabile.
Il caso
Un lavoratore si infortuna mentre raggiunge il posto di lavoro in bicicletta, riportando una invalidità permanente. L’INAIL e i giudici di merito negano l’indennizzo, ritenendo che l’uso della bici non fosse necessitato: secondo l’impostazione tradizionale, l’infortunio con mezzo privato è coperto solo se il mezzo era indispensabile per assenza di valide alternative. Il lavoratore ricorre in Cassazione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso e supera l’impostazione restrittiva. Richiama l’art. 5, comma 5, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto «collegato ambientale»), secondo cui «l’uso del velocipede — come definito dal Codice della strada — deve intendersi sempre necessitato», in ragione dei positivi riflessi ambientali della mobilità sostenibile. Ne consegue che, ai fini della tutela contro gli infortuni in itinere, l’uso della bicicletta è equiparato all’uso dei mezzi pubblici o allo spostamento a piedi.
La Corte precisa che la disposizione, pur successiva ai fatti di causa, esprime un principio che orienta l’interpretazione: l’andare in bicicletta non integra una scelta arbitraria del lavoratore (il cosiddetto rischio elettivo che esclude la copertura), ma una modalità di spostamento meritevole di tutela. L’infortunio occorso in tale tragitto va dunque indennizzato.
Il principio di diritto
Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’uso della bicicletta nel tragitto casa-lavoro deve considerarsi sempre necessitato per effetto della disciplina sulla mobilità sostenibile (art. 5, comma 5, L. 221/2015), restando equiparato all’uso dei mezzi pubblici o allo spostamento a piedi, salvo il limite del rischio elettivo.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha un impatto concreto crescente, con la diffusione della mobilità ciclabile casa-lavoro: chi si infortuna andando al lavoro in bicicletta gode in linea di principio della copertura INAIL, senza dover dimostrare l’indisponibilità di mezzi pubblici. Restano comunque esclusi i casi di rischio elettivo — deviazioni o condotte arbitrarie estranee alle finalità del tragitto — e l’eventuale interruzione del percorso per ragioni personali non necessitate. È opportuno conservare ogni elemento utile a ricostruire il tragitto e l’orario.
Domande frequenti
Se vado al lavoro in bici e mi faccio male sono coperto dall’INAIL?
In linea di principio sì. Dopo la L. 221/2015 l’uso della bicicletta nel tragitto casa-lavoro è considerato sempre necessitato: l’infortunio in itinere in bici è indennizzabile, salvo il rischio elettivo.
Devo dimostrare che non potevo usare i mezzi pubblici?
No, non per la bicicletta: l’uso è equiparato per legge a quello dei mezzi pubblici o allo spostamento a piedi. La prova della «necessità» resta invece rilevante per altri mezzi privati.
Cos’è il rischio elettivo che esclude la copertura?
È una scelta arbitraria e personale del lavoratore che crea un rischio estraneo al normale tragitto (per esempio una deviazione non necessitata): in quel caso l’infortunio non è coperto.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 31 agosto 2018, n. 21516.
- Art. 5, comma 5, della L. 28 dicembre 2015, n. 221; art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (infortunio in itinere); art. 50 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
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