Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — contratto a termine (pubblico impiego) · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 febbraio 2023, n. 5542
- Nel pubblico impiego, l’abusiva reiterazione di contratti a termine non consente la conversione a tempo indeterminato, dove l’accesso è subordinato al concorso.
- Al lavoratore spetta però un risarcimento del danno, conforme al canone europeo di effettività della tutela.
- Il danno è riconosciuto con esonero dall’onere della prova, nei limiti dell’art. 32 della L. 183/2010 (tra 2,5 e 12 mensilità).
Il caso
Un tecnico viene assunto, per diversi anni, con una successione di contratti a termine da una fondazione lirico-sinfonica (ente assimilato, per questi fini, al settore pubblico), per spettacoli che in realtà coprivano l’intera stagione teatrale. Lamenta l’abuso nell’uso del termine e chiede la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Ma nel pubblico impiego l’accesso è di regola riservato al concorso: la conversione è possibile?
La decisione
Le Sezioni Unite confermano che, nel settore pubblico (e per le fondazioni lirico-sinfoniche), il divieto di conversione del contratto a termine abusivo è legittimo: l’accesso al pubblico impiego è presidiato dal principio costituzionale del concorso (art. 97 Cost.), che non può essere aggirato attraverso la trasformazione automatica del rapporto.
Tuttavia, il diritto dell’Unione (direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine) impone che, in mancanza di conversione, esista comunque una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva. Le Sezioni Unite affermano allora che le norme interne sul risarcimento vanno interpretate in conformità al canone dell’effettività della tutela: al lavoratore spetta un risarcimento del danno da abusiva reiterazione, riconosciuto con esonero dall’onere della prova — un danno per così dire «in re ipsa» — nei limiti dell’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della L. 183/2010 (compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione).
Il principio di diritto
In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato nulli stipulati con enti per i quali la conversione è preclusa (pubblico impiego, fondazioni lirico-sinfoniche), le disposizioni interne vanno lette in conformità al principio di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE: al lavoratore spetta il risarcimento del danno, con esonero dall’onere della prova, nei limiti dell’art. 32 della L. 183/2010.
Implicazioni pratiche
La pronuncia segna un punto di equilibrio: da un lato tutela il principio del concorso, dall’altro garantisce che l’abuso non resti impunito. Per chi ha lavorato a termine in modo reiterato per enti pubblici o assimilati, la strada non è la stabilizzazione automatica, ma una azione risarcitoria agevolata sul piano probatorio. La quantificazione segue i parametri dell’art. 32 della L. 183/2010, salva la possibilità di provare un danno maggiore. La logica è diversa da quella del settore privato, dove l’abuso porta invece alla conversione del rapporto. Approfondimenti nella sezione Jobs Act — Contratti di Lavoro.
Domande frequenti
Nel pubblico impiego il contratto a termine abusivo si converte a tempo indeterminato?
No. La conversione è preclusa perché l’accesso al pubblico impiego passa dal concorso. Al lavoratore spetta però un risarcimento del danno, secondo le Sezioni Unite.
Devo provare il danno subito?
No, il danno è riconosciuto con esonero dall’onere della prova nei limiti dell’art. 32 della L. 183/2010 (tra 2,5 e 12 mensilità), salva la prova di un pregiudizio maggiore.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 22 febbraio 2023, n. 5542.
- Art. 32, comma 5, della L. 4 novembre 2010, n. 183; direttiva 1999/70/CE; art. 97 della Costituzione.
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