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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 37 del D.Lgs. 81/2015 dispone che ai lavoratori somministrati si applicano le stesse norme previdenziali e assicurative dei lavoratori dipendenti ordinari: assicurazione contro la disoccupazione involontaria, tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tutela della maternità e della paternità, congedi parentali, e tutte le tutele assicurative obbligatorie. La norma ha carattere meramente ricognitivo: ribadisce che la struttura trilaterale della somministrazione non priva il lavoratore delle tutele previdenziali ordinarie, che competono al somministratore in qualità di datore di lavoro formale. La norma si coordina con l'obbligo solidale dell'utilizzatore ex art. 34, comma 2, per i contributi previdenziali non versati dall'agenzia.

Testo dell'articoloVigente

Art. 37 D.Lgs. 81/2015 — Norme previdenziali nella somministrazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Nei confronti dei lavoratori che svolgono attività di somministrazione si applicano le norme sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le norme relative alla tutela della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e alla tutela dei congedi parentali, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e le norme sulla maternità e paternità nei rapporti di lavoro e nei contratti di collaborazione nonché le norme in materia di tutele assicurative obbligatorie per i lavoratori dipendenti.

Commento

Ratio della norma

L'art. 37 risponde all'esigenza di chiarire che la forma trilaterale del rapporto di somministrazione non comporta lacune previdenziali per il lavoratore. Prima delle riforme degli anni '90, il lavoro tramite agenzia era privo di tutele previdenziali adeguate, rendendo i lavoratori interinali una categoria di serie B rispetto ai dipendenti diretti. L'art. 37 chiude definitivamente questa questione: il lavoratore somministrato è a tutti gli effetti un lavoratore dipendente dal punto di vista previdenziale e assicurativo.

Analisi e struttura

La norma elenca le coperture previdenziali applicabili: assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI), assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), tutela della maternità ex D.Lgs. 151/2001, congedi parentali ex D.Lgs. 80/2015, maternità e paternità nei contratti di collaborazione, e le tutele assicurative obbligatorie per i lavoratori dipendenti in genere. Il soggetto obbligato al versamento dei contributi è il somministratore, che è il datore di lavoro formale.

Quando si applica

Le norme previdenziali si applicano per tutta la durata del rapporto di somministrazione, compresa la fase di «disponibilità» tra una missione e l'altra nel caso di somministrazione a tempo indeterminato. Durante la disponibilità, il lavoratore mantiene il diritto alla copertura previdenziale anche se non è in attività. Tra una missione e l'altra nella somministrazione a tempo determinato, la copertura previdenziale segue le regole ordinarie della disoccupazione (NASpI se i requisiti sono soddisfatti).

Confronto e norme correlate

Il sistema è coerente con il principio di parità di trattamento dell'art. 34: non solo parità economica, ma anche parità previdenziale. Il riferimento al D.Lgs. 151/2001 (maternità) e al D.Lgs. 80/2015 (congedi) garantisce che la lavoratrice somministrata abbia accesso agli stessi congedi della lavoratrice dipendente diretta. L'obbligo di versamento contributi da parte del somministratore è rafforzato dalla solidarietà dell'utilizzatore ex art. 34, comma 2.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda la NASpI tra missioni successive nella somministrazione a tempo determinato: il lavoratore che cessa una missione ha diritto alla NASpI se ha i requisiti di contribuzione? La risposta è affermativa, purché siano soddisfatti i requisiti minimi (30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti e 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti). Un secondo nodo riguarda la maternità nella somministrazione a tempo indeterminato: la lavoratrice ha diritto al congedo di maternità durante il quale l'agenzia è tenuta a versare i contributi e a mantenere il rapporto. L'utilizzatore può sospendere la missione durante il periodo di maternità, ma il rapporto con l'agenzia non si interrompe.

Casi pratici

Caso 1: NASpI al termine della missione

Caso 2: Maternità durante la missione

Caso 3: Infortunio sul lavoro del somministrato

Domande frequenti

Il lavoratore somministrato ha diritto alla disoccupazione (NASpI) al termine della missione?

Sì, se ha i requisiti minimi: almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti e 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. La NASpI si applica ai lavoratori somministrati come a qualsiasi lavoratore dipendente. La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Il lavoratore somministrato è coperto dall'INAIL in caso di infortunio?

Sì. L'art. 37 garantisce la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il somministratore versa i premi INAIL come datore formale. In caso di infortunio durante la missione, l'INAIL eroga le prestazioni indipendentemente da chi ha causato l'infortunio.

La lavoratrice somministrata ha diritto al congedo di maternità?

Sì. Si applica integralmente il D.Lgs. 151/2001: congedo obbligatorio, indennità INPS, divieto di licenziamento per maternità. Nella somministrazione a tempo indeterminato, il rapporto con l'agenzia è sospeso ma non interrotto. Nella somministrazione a termine, il congedo può estendersi oltre la scadenza del contratto.

Chi versa i contributi previdenziali del lavoratore somministrato?

Il somministratore, in qualità di datore di lavoro formale. L'utilizzatore versa all'agenzia le somme per retribuzioni e contributi, e l'agenzia provvede al versamento all'INPS e all'INAIL. Se l'agenzia non versa, l'utilizzatore risponde in solido ex art. 34, comma 2.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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