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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La somministrazione di lavoro è legittima solo dentro precisi binari. Quando questi vengono violati, la legge reagisce con la sanzione più temuta dalle imprese: il lavoratore può farsi assumere direttamente dall’utilizzatore. Vediamo quando la somministrazione è irregolare e cosa comporta.

Quando la somministrazione è irregolare

La somministrazione è irregolare quando avviene fuori dai limiti e dalle condizioni di legge (d.lgs. 81/2015): ad esempio in violazione dei divieti (art. 32: sciopero, licenziamenti collettivi, CIG, mancata valutazione dei rischi), oltre i limiti percentuali, o senza i requisiti di forma del contratto.

La conseguenza chiave: costituzione del rapporto (art. 38)

Nei casi di irregolarità, il lavoratore può chiedere — con ricorso al giudice — la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione (art. 38, d.lgs. 81/2015). È l’effetto più dirompente: l’impresa che ha usato il lavoratore se lo ritrova dipendente diretto.

Vizio Conseguenza
Somministrazione irregolare (fuori limiti/divieti) Costituzione del rapporto con l’utilizzatore (art. 38)
Somministrazione fraudolenta Sanzione penale specifica oltre alla costituzione del rapporto (art. 38-bis)
Agenzia non autorizzata Somministrazione abusiva, con sanzioni

La somministrazione fraudolenta (art. 38-bis)

Quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, si configura la somministrazione fraudolenta (art. 38-bis), reintrodotta dal “decreto dignità”, con sanzione penale (ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno) a carico di somministratore e utilizzatore, oltre alla costituzione del rapporto.

Differenza con l’appalto illecito

Lo stesso effetto (costituzione del rapporto con l’utilizzatore) si produce nell’appalto illecito, cioè quando un appalto maschera una mera fornitura di manodopera priva di organizzazione e rischio dell’appaltatore (art. 1655 c.c.). Somministrazione irregolare e appalto illecito sono due facce dello stesso fenomeno: l’interposizione vietata di manodopera.

Il termine per agire

Il lavoratore deve impugnare la somministrazione irregolare entro i termini di decadenza previsti (impugnazione entro 60 giorni e successivo deposito del ricorso entro 180, sul modello dei licenziamenti), quindi tempestività e assistenza legale sono importanti.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa ricorre a lavoratori somministrati in un reparto dove ha appena attivato la cassa integrazione per le stesse mansioni: viola il divieto dell’art. 32. Il lavoratore impugna e ottiene la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 38). Se la somministrazione fosse stata congegnata per eludere il CCNL, scatterebbe anche la sanzione penale per somministrazione fraudolenta (art. 38-bis).

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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