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La somministrazione di lavoro è legittima solo dentro precisi binari. Quando questi vengono violati, la legge reagisce con la sanzione più temuta dalle imprese: il lavoratore può farsi assumere direttamente dall’utilizzatore. Vediamo quando la somministrazione è irregolare e cosa comporta.
Quando la somministrazione è irregolare
La somministrazione è irregolare quando avviene fuori dai limiti e dalle condizioni di legge (d.lgs. 81/2015): ad esempio in violazione dei divieti (art. 32: sciopero, licenziamenti collettivi, CIG, mancata valutazione dei rischi), oltre i limiti percentuali, o senza i requisiti di forma del contratto.
La conseguenza chiave: costituzione del rapporto (art. 38)
Nei casi di irregolarità, il lavoratore può chiedere — con ricorso al giudice — la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione (art. 38, d.lgs. 81/2015). È l’effetto più dirompente: l’impresa che ha usato il lavoratore se lo ritrova dipendente diretto.
| Vizio | Conseguenza |
|---|---|
| Somministrazione irregolare (fuori limiti/divieti) | Costituzione del rapporto con l’utilizzatore (art. 38) |
| Somministrazione fraudolenta | Sanzione penale specifica oltre alla costituzione del rapporto (art. 38-bis) |
| Agenzia non autorizzata | Somministrazione abusiva, con sanzioni |
La somministrazione fraudolenta (art. 38-bis)
Quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, si configura la somministrazione fraudolenta (art. 38-bis), reintrodotta dal “decreto dignità”, con sanzione penale (ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno) a carico di somministratore e utilizzatore, oltre alla costituzione del rapporto.
Differenza con l’appalto illecito
Lo stesso effetto (costituzione del rapporto con l’utilizzatore) si produce nell’appalto illecito, cioè quando un appalto maschera una mera fornitura di manodopera priva di organizzazione e rischio dell’appaltatore (art. 1655 c.c.). Somministrazione irregolare e appalto illecito sono due facce dello stesso fenomeno: l’interposizione vietata di manodopera.
Il termine per agire
Il lavoratore deve impugnare la somministrazione irregolare entro i termini di decadenza previsti (impugnazione entro 60 giorni e successivo deposito del ricorso entro 180, sul modello dei licenziamenti), quindi tempestività e assistenza legale sono importanti.
Spunti pratici
- Verifica i limiti (divieti art. 32, percentuali, forma): la violazione apre alla costituzione del rapporto.
- Costituzione del rapporto con l’utilizzatore (art. 38): la sanzione più pesante.
- Fraudolenta: scatta anche la sanzione penale (art. 38-bis).
- Termini: impugna entro 60 + 180 giorni.
Esempio pratico
Un’impresa ricorre a lavoratori somministrati in un reparto dove ha appena attivato la cassa integrazione per le stesse mansioni: viola il divieto dell’art. 32. Il lavoratore impugna e ottiene la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 38). Se la somministrazione fosse stata congegnata per eludere il CCNL, scatterebbe anche la sanzione penale per somministrazione fraudolenta (art. 38-bis).
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Domande frequenti