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Art. 29 D.Lgs. 81/2015 — Esclusioni e discipline specifiche

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Art. 29 D.Lgs. 81/2015 — Esclusioni e discipline specifiche

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro privato e un lavoratore per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma di tale articolo;

b) ai contratti a tempo determinato stipulati per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) ai contratti a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, fermo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del codice civile decorso un triennio, e salva la facoltà delle parti di stipulare contratti di durata inferiore;

d) ai contratti conclusi nel settore della ricerca scientifica, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore in tale settore;

e) ai contratti conclusi con i lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo le attività delle pubbliche amministrazioni, alle quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.