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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 27 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce il criterio generale di computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini dell'applicazione delle soglie numeriche previste da leggi o contratti collettivi: essi sono computati in proporzione all'orario lavorato nei semestri precedenti. Questa regola risolve il problema tecnico di come «contare» lavoratori che non hanno prestato attività per l'intero periodo di riferimento, adottando un criterio proporzionale analogo a quello previsto per i part-time e per i lavoratori intermittenti. La norma ha carattere residuale rispetto a previsioni specifiche di legge o di contratto collettivo che possano disporre diversamente. Il suo impatto pratico si manifesta in tutti i contesti in cui la normativa parametra diritti o soglie al numero di dipendenti dell'azienda: dalla tutela reale in caso di licenziamento, ai diritti di informazione e consultazione sindacale, alle soglie per l'elezione delle RSU.

Testo dell'articoloVigente

Art. 27 D.Lgs. 81/2015 — Criteri di computo contratto determinato

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Salvo che la legge o il contratto collettivo disponga altrimenti, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, i lavoratori a tempo determinato sono computati in proporzione all’orario lavorato nei semestri precedenti.

Commento

Ratio della norma

La norma risponde all'esigenza di garantire un computo equo dei lavoratori flessibili, evitando che la brevità o discontinuità del loro rapporto li renda irrilevanti ai fini del calcolo delle soglie occupazionali. Prima del Jobs Act, la questione era spesso affidata all'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, con soluzioni non uniformi. Il criterio proporzionale al semestre assicura che ogni lavoratore a termine contribuisca al computo in misura proporzionale alla sua effettiva presenza, senza creare distorsioni in un senso o nell'altro.

Analisi e struttura

La regola è semplice: i lavoratori a termine vengono «pesati» in proporzione all'orario lavorato nei semestri precedenti rispetto all'orario full-time di riferimento. Se un lavoratore ha lavorato a termine per tre mesi a tempo pieno nell'arco degli ultimi sei mesi, contribuirà al computo per 0,5 unità (tre su sei mesi). Il riferimento al «semestre» è un parametro temporale fisso, non mobile: il semestre di riferimento è quello precedente al momento in cui si effettua il computo. La locuzione «salvo che la legge o il contratto collettivo disponga altrimenti» conferma il carattere suppletivo della norma.

Quando si applica

L'art. 27 opera come regola di default ogni volta che una norma (legge o contratto collettivo) prevede una soglia numerica senza specificare come computare i lavoratori a termine. Si applica ai fini delle soglie per la tutela reale ex art. 18 L. 300/1970 e per il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti), delle soglie per i diritti sindacali ex Statuto dei Lavoratori, e di ogni altra disposizione che parametri diritti o obblighi al numero di dipendenti.

Confronto e norme correlate

Il criterio del semestre è analogo a quello previsto per i lavoratori intermittenti dall'art. 18 D.Lgs. 81/2015 (computo per semestri) ma si differenzia da quello dei part-time (art. 9), che utilizza un rapporto proporzionale all'orario concordato rispetto al full-time senza riferimento al semestre. Il D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act tutele crescenti) ha propria disciplina sulle soglie, che non sempre coincide con quella del D.Lgs. 81/2015: in quei casi, prevale la regola speciale del D.Lgs. 23/2015.

Problemi applicativi

Il nodo principale riguarda la base di computo: il semestre precedente a quale data? L'interpretazione prevalente è che si consideri il semestre antecedente al momento in cui si verifica l'evento che rende rilevante il computo (es. il giorno del licenziamento). Un secondo problema è come computare lavoratori che hanno avuto più contratti a termine nello stesso semestre con periodi di interruzione: si sommano i periodi di effettivo lavoro e si rapportano ai sei mesi complessivi. Infine, la norma non precisa se si debba considerare l'orario «concordato» o l'orario «effettivamente prestato»: la dottrina prevalente opta per l'orario concordato contrattualmente, che è il dato certo e documentato.

Casi pratici

Caso 1: Computo per la soglia dei 15 dipendenti

Caso 2: Lavoratore a termine part-time nel computo

Caso 3: Contratto collettivo con regola diversa

Domande frequenti

Come si computano i lavoratori a tempo determinato ai fini delle soglie numeriche di legge?

In proporzione all'orario lavorato nei semestri precedenti rispetto all'orario full-time. Un lavoratore a termine a tempo pieno per tre dei sei mesi precedenti vale 0,5 unità. La regola si applica salvo che la legge o il contratto collettivo disponga diversamente.

Perché il computo dei lavoratori a termine è importante?

Molte tutele legali e contrattuali dipendono dal numero di dipendenti dell'azienda: la tutela reale nei licenziamenti (soglia 15 o 60 dipendenti), i diritti sindacali, gli obblighi informativi. Il criterio proporzionale garantisce che i lavoratori a termine contribuiscano al computo senza distorcere il numero effettivo di addetti.

Il datore di lavoro può escludere i lavoratori a termine dal computo?

No, salvo espressa previsione di legge o contratto collettivo. I lavoratori a termine vanno computati in proporzione al semestre precedente. Escluderli arbitrariamente significherebbe aggirare le soglie e potrebbe esporre il datore a contestazioni ispettive e giudiziali.

Come si applica la proporzione se il lavoratore ha avuto più contratti a termine nello stesso semestre?

Si sommano tutti i periodi di effettivo lavoro nel semestre e si rapportano ai sei mesi totali del semestre. Ad esempio, due contratti a termine di un mese e mezzo ciascuno, con un mese di interruzione, danno un contributo di 3/6 = 0,5 unità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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