Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 D.Lgs. 81/2015 – Forma del contratto di somministrazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’articolo 31, commi 1 e 3;

d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

e) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

g) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

2. Il contratto di somministrazione può contenere, in luogo degli elementi di cui al comma 1, lettera c), una clausola che preveda l’utilizzazione del lavoratore somministrato per l’esecuzione di qualsiasi tipo di mansione, sempre nei limiti di legge e di contratto collettivo.

3. Qualora il contratto di somministrazione sia stipulato a tempo determinato il somministratore e l’utilizzatore possono richiamare nel contratto di somministrazione il contratto collettivo applicabile, con indicazione delle clausole rilevanti.

4. L’omissione della forma scritta comporta la nullità del contratto di somministrazione: in tale caso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

In sintesi

L'articolo 33 del D.Lgs. 81/2015 impone la forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro come requisito ad substantiam - a pena di nullità - e ne disciplina il contenuto obbligatorio. Il contratto deve indicare: gli estremi dell'autorizzazione dell'agenzia, il numero dei lavoratori da somministrare, le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive della somministrazione, la presenza di eventuali rischi per la salute e le misure di prevenzione, la data di inizio e la durata prevista, le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori, il luogo, l'orario e il trattamento economico. La mancanza della forma scritta comporta la nullità del contratto di somministrazione e la conseguente considerazione dei lavoratori come dipendenti dell'utilizzatore a tutti gli effetti. Il comma 4, che espressamente collega la nullità per difetto di forma alla conversione del rapporto, è la principale norma sanzionatoria della disciplina formale.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'obbligo di forma scritta risponde a esigenze di certezza, trasparenza e verificabilità del rapporto di somministrazione. La molteplicità dei soggetti coinvolti - agenzia, utilizzatore, lavoratore - rende indispensabile che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore contenga tutti gli elementi necessari per definire i rispettivi diritti e obblighi. La forma scritta è anche funzionale al controllo ispettivo: l'INL e l'INPS possono verificare l'esistenza e il contenuto del contratto di somministrazione per accertare la regolarità del rapporto.

Analisi e struttura

Il comma 1 elenca le clausole obbligatorie: a) autorizzazione dell'agenzia; b) numero dei lavoratori; c) ragioni della somministrazione (causali); d) rischi per la salute e misure di prevenzione; e) data di inizio e durata; f) mansioni e inquadramento; g) luogo, orario e trattamento economico. Il comma 2 prevede una clausola di flessibilità: in luogo delle causali di cui alla lett. c, il contratto può contenere una clausola per l'utilizzazione per qualsiasi tipo di mansione (nei limiti di legge e di contratto collettivo). Il comma 3 stabilisce che nel contratto a tempo determinato si può richiamare il CCNL applicabile con indicazione delle clausole rilevanti. Il comma 4 è la norma sanzionatoria: la mancanza della forma scritta comporta la nullità del contratto e la conversione del rapporto a dipendente diretto dell'utilizzatore.

Quando si applica

L'obbligo di forma scritta vale per qualsiasi contratto di somministrazione, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia (a termine o indeterminato). Non è sufficiente un accordo verbale o per comportamenti concludenti: la forma scritta è richiesta ad substantiam. La nullità per difetto di forma opera ex lege, senza necessità di impugnativa giudiziale preventiva: i lavoratori si considerano dipendenti dell'utilizzatore «dalla data di costituzione del rapporto».

Confronto e norme correlate

La disciplina della forma scritta è analoga a quella prevista per il contratto a termine diretto (che richiede forma scritta ai fini della prova ma non ad substantiam) e per il contratto intermittente (forma scritta obbligatoria con specifici elementi). La differenza rilevante è che per il contratto a termine il difetto di forma comporta solo la trasformazione in contratto TI, non la nullità in senso stretto; per la somministrazione, il comma 4 parla esplicitamente di «nullità del contratto di somministrazione».

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda la stipula del contratto dopo l'inizio della missione: l'agenzia o l'utilizzatore non di rado formalizzano per iscritto il contratto successivamente all'avvio della missione. La giurisprudenza ha chiarito che la forma scritta deve precedere o essere contestuale all'inizio della missione; una formalizzazione successiva non sana il vizio originario. Un secondo problema è l'omissione di singoli elementi obbligatori: la norma prevede la nullità solo per l'omissione della forma scritta, non per la mancanza di singoli elementi del contenuto. Tuttavia, l'omissione di elementi essenziali (come le causali) può configurare somministrazione irregolare ai fini dell'art. 38.

Casi pratici

Caso 1: Contratto verbale di somministrazione: nullità

Caso 2: Clausola per qualsiasi mansione nel contratto di somministrazione

Caso 3: Contratto scritto stipulato dopo l'inizio della missione

Domande frequenti

Il contratto di somministrazione deve essere obbligatoriamente in forma scritta?

Sì, la forma scritta è richiesta a pena di nullità (ad substantiam). Un accordo verbale tra agenzia e utilizzatore è nullo: i lavoratori inviati in missione si considerano automaticamente dipendenti dell'utilizzatore dalla data di inizio del rapporto.

Cosa deve contenere il contratto di somministrazione?

Il contratto deve indicare: autorizzazione dell'agenzia, numero di lavoratori, ragioni della somministrazione (o clausola per qualsiasi mansione), rischi per la salute e misure di prevenzione, data e durata della missione, mansioni e inquadramento, luogo, orario e trattamento economico.

La mancanza di singole clausole obbligatorie rende nullo il contratto di somministrazione?

La nullità ex comma 4 scatta solo per l'assenza della forma scritta nel suo insieme. L'omissione di singoli elementi obbligatori può invece configurare somministrazione irregolare ai fini dell'art. 38, con la possibilità per il lavoratore di chiedere l'instaurazione del rapporto con l'utilizzatore e il risarcimento del danno.

Il contratto di somministrazione deve essere firmato prima dell'inizio della missione?

Sì. La forma scritta deve precedere o essere contestuale all'inizio della missione. Una formalizzazione successiva non sana il vizio originario per il periodo precedente alla firma. L'agenzia e l'utilizzatore devono assicurarsi di formalizzare il contratto prima di inviare il lavoratore in missione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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