Art. 32 D.Lgs. 81/2015 — Divieti somministrazione
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione