Art. 34 D.Lgs. 81/2015 — Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
3. L’utilizzatore adempie agli obblighi retributivi e contributivi attraverso il versamento al somministratore delle somme a tal fine determinate. Il contratto di somministrazione determina, a pena di nullità, i criteri per la determinazione e l’erogazione della retribuzione e dei contributi.
4. I lavoratori sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso di lui, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti in forza, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tale informazione può essere fornita mediante un avviso generale affisso in un luogo adeguato nell’impresa o nello stabilimento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 34 L. 184/1983: Diritti del minore straniero adottato all'ingresso
- Art. 34 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi operativi degli organismi notificati
- Art. 34 Cod. Amb. — Norme tecniche, organizzative e integrative
- Art. 34 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione correlata
- Art. 34 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende