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Art. 34 D.Lgs. 81/2015 — Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione

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Art. 34 D.Lgs. 81/2015 — Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

3. L’utilizzatore adempie agli obblighi retributivi e contributivi attraverso il versamento al somministratore delle somme a tal fine determinate. Il contratto di somministrazione determina, a pena di nullità, i criteri per la determinazione e l’erogazione della retribuzione e dei contributi.

4. I lavoratori sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso di lui, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti in forza, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tale informazione può essere fornita mediante un avviso generale affisso in un luogo adeguato nell’impresa o nello stabilimento.