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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 39 del D.Lgs. 81/2015 disciplina il meccanismo di impugnazione e le tutele applicabili quando il contratto di somministrazione viola le condizioni sostanziali previste dall'art. 31 (ipotesi non previste dal CCNL per lo staff leasing, violazione dei limiti quantitativi, mancanza delle causali nella somministrazione a termine). Il lavoratore può chiedere al giudice del lavoro la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, notificando il ricorso anche solo a quest'ultimo. L'impugnazione deve avvenire entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto di somministrazione o dalla cessazione del contratto complessivo. Il meccanismo ricalca quello dell'art. 28 per il contratto a termine, garantendo uniformità di trattamento tra le due forme di flessibilità sotto il profilo della decadenza e delle tutele giudiziali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 39 D.Lgs. 81/2015 — Decadenza e tutele nella somministrazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Nei casi in cui il contratto di somministrazione sia stipulato in violazione di quanto disposto dall’articolo 31, il lavoratore ha diritto di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

2. L’impugnazione del contratto di somministrazione deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto ovvero dalla cessazione del contratto di somministrazione.

Commento

Ratio della norma

L'art. 39 completa il sistema sanzionatorio della somministrazione, distinguendosi dall'art. 38 per il tipo di irregolarità: l'art. 38 riguarda l'irregolarità «formale» (soggetto non autorizzato o mancanza di forma scritta), mentre l'art. 39 riguarda l'irregolarità «sostanziale» — la somministrazione formalmente corretta nei requisiti ma stipulata in violazione delle condizioni di ammissibilità dell'art. 31 (ad esempio, staff leasing senza previsione collettiva, superamento del limite del 20%, mancanza di causale nella somministrazione a termine oltre i dodici mesi). La scelta di assoggettare queste violazioni a un meccanismo di impugnazione con termine di decadenza — anziché alla conversione automatica dell'art. 38 — riflette la maggiore difficoltà di qualificare l'irregolarità sostanziale rispetto a quella formale, e la necessità di un controllo giudiziale.

Analisi e struttura

Il comma 1 disciplina la legittimazione attiva e il meccanismo processuale: il lavoratore propone ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale del Lavoro, notificandolo anche solo all'utilizzatore. Questa previsione — la notifica al solo utilizzatore — è peculiare rispetto all'ordinario litisconsorzio necessario: il legislatore ha scelto di semplificare la posizione processuale del lavoratore, consentendogli di convenire in giudizio direttamente il soggetto verso cui vuole ottenere la costituzione del rapporto. Il comma 2 fissa il termine di decadenza: centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto ovvero dalla cessazione del contratto di somministrazione complessivo. La formulazione alternativa («ovvero») è rilevante: se vi sono state missioni successive con lo stesso utilizzatore, il lavoratore può impugnare la cessazione del contratto di somministrazione complessivo entro centottanta giorni dalla fine dell'ultima missione.

Quando si applica

L'art. 39 si applica quando il contratto di somministrazione è formalmente valido (agenzia autorizzata, contratto scritto) ma viola le condizioni sostanziali dell'art. 31: mancanza di ipotesi collettiva per lo staff leasing, superamento del limite del 20%, mancanza di causale per la somministrazione a termine oltre i dodici mesi. Non si applica quando l'irregolarità riguarda i divieti dell'art. 32 (sciopero, licenziamenti collettivi, DVR), che invece integrano la fattispecie dell'art. 38. Il termine di centottanta giorni è perentorio: la sua mancata osservanza consolida la validità del contratto di somministrazione, impedendo qualsiasi azione giudiziale successiva.

Confronto e norme correlate

Il parallelo con l'art. 28 (decadenza per il contratto a termine) è evidente: stesso termine di centottanta giorni, stesso rimedio giudiziale, stessa natura onnicomprensiva delle tutele. La differenza è che per la somministrazione la norma non prevede espressamente un'indennità onnicomprensiva in aggiunta alla costituzione del rapporto, a differenza dell'art. 38 che la prevede esplicitamente. La giurisprudenza prevalente ha tuttavia ritenuto applicabile anche nel caso dell'art. 39 una tutela risarcitoria analoga, in forza del principio di uguaglianza di trattamento tra le fattispecie.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è l'individuazione del «dies a quo» del termine di centottanta giorni quando vi sono state missioni successive intervallate: si considera la fine dell'ultima missione o la cessazione di ciascuna? L'art. 39 prevede espressamente la cessazione del «singolo contratto ovvero dalla cessazione del contratto di somministrazione» come punto di partenza alternativo, consentendo al lavoratore di scegliere il momento più favorevole. Un secondo problema riguarda la notifica al solo utilizzatore: l'agenzia può intervenire nel giudizio? La giurisprudenza ha affermato che sì, l'agenzia può intervenire volontariamente, ma la sua mancata citazione non rende invalido il procedimento. Infine, il punto sulla compatibilità con la Direttiva 2008/104/CE: il termine decadenziale di 180 giorni — uguale a quello per il contratto a termine — è stato ritenuto compatibile con il principio di effettività della tutela garantito dal diritto UE, a condizione che il termine decorra in modo chiaro e prevedibile per il lavoratore.

Domande frequenti

Entro quando il lavoratore deve impugnare la somministrazione illegittima ex art. 39?

Entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto di somministrazione o dalla cessazione del contratto complessivo. Il termine è perentorio: oltre tale limite, l'azione è improponibile per decadenza. Il ricorso va notificato all'utilizzatore ex art. 414 c.p.c.

Qual è la differenza tra somministrazione irregolare (art. 38) e quella illegittima ex art. 39?

L'art. 38 riguarda l'irregolarità formale (agenzia non autorizzata o mancanza di forma scritta): la conversione opera automaticamente ex lege. L'art. 39 riguarda la violazione delle condizioni sostanziali dell'art. 31 (no causale, no previsione collettiva, superamento del 20%): richiede impugnazione giudiziale entro 180 giorni.

Il lavoratore deve citare in giudizio anche l'agenzia?

No. L'art. 39 consente al lavoratore di notificare il ricorso anche solo all'utilizzatore, semplificando la posizione processuale. L'agenzia può intervenire volontariamente nel giudizio, ma la sua mancata citazione non invalidà il procedimento. La sentenza che costituisce il rapporto opera direttamente nei confronti dell'utilizzatore.

Il lavoratore ottiene anche un'indennità aggiuntiva oltre alla costituzione del rapporto?

L'art. 39 non prevede espressamente un'indennità analoga a quella dell'art. 38 (2,5-12 mensilità). La giurisprudenza prevalente tuttavia riconosce una tutela risarcitoria per il periodo tra la cessazione e la sentenza, in forza del principio di uguaglianza di trattamento. L'entità del risarcimento è rimessa alla valutazione del giudice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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