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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 40 del D.Lgs. 81/2015 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili all'utilizzatore che ricorra alla somministrazione al di fuori dei limiti e delle condizioni dell'art. 31, e al somministratore e all'utilizzatore nel caso di contratto di somministrazione privo dei requisiti di forma di cui all'art. 33. La sanzione base è di importo variabile tra 250 e 1.250 euro. Nel primo caso (violazione delle condizioni sostanziali dell'art. 31) risponde solo l'utilizzatore; nel secondo caso (violazione dei requisiti formali dell'art. 33) la sanzione si applica per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro, rendendo il regime particolarmente incisivo nelle ipotesi di missioni prolungate o con molti lavoratori. Le sanzioni si aggiungono alle tutele civili previste dagli artt. 38 e 39 e non le sostituiscono.

Testo dell'articoloVigente

Art. 40 D.Lgs. 81/2015 — Sanzioni per somministrazione irregolare

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro, nel caso in cui il contratto di somministrazione manchi dei requisiti di forma di cui all’articolo 33.

Commento

Ratio della norma

L'art. 40 completa il sistema sanzionatorio della somministrazione con le sanzioni di natura amministrativa, che si affiancano alle tutele civili (conversione del rapporto e indennità) e alle sanzioni penali del D.Lgs. 276/2003. La logica è di deterrenza graduata: le violazioni formali o procedurali dell'art. 33 sono punite con sanzione per lavoratore per giornata, rendendo il costo complessivo proporzionale alla dimensione e alla durata dell'irregolarità; le violazioni sostanziali dell'art. 31 prevedono invece una sanzione unitaria per singola violazione, a carico del solo utilizzatore.

Analisi e struttura

Il comma 1 sanziona l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione al di fuori delle condizioni dell'art. 31 (ad esempio, staff leasing senza previsione collettiva): ammenda da 250 a 1.250 euro. La sanzione è a carico del solo utilizzatore perché è lui il soggetto che ha deciso di ricorrere alla somministrazione irregolare. Il comma 2 sanziona entrambi i soggetti — somministratore e utilizzatore — per la mancanza dei requisiti di forma dell'art. 33: ammenda da 250 a 1.250 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro. La doppia cumulabilità (per lavoratore × per giornata) rende questa sanzione potenzialmente molto elevata in caso di missioni prolungate o di grandi dimensioni.

Quando si applica

Le sanzioni dell'art. 40 sono irrogate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in sede ispettiva, secondo le procedure del D.Lgs. 124/2004. La prescrizione del diritto alla contestazione della violazione è di cinque anni dalla data della violazione. Le sanzioni si applicano anche nei confronti delle agenzie che abbiano partecipato alla predisposizione di contratti di somministrazione privi di forma scritta (comma 2). Non si applicano invece alle ipotesi di somministrazione abusiva punite penalmente dall'art. 18 D.Lgs. 276/2003, che esclude il cumulo con sanzioni amministrative per i medesimi fatti.

Confronto e norme correlate

Le sanzioni dell'art. 40 sono significativamente più basse di quelle previste dall'art. 18 D.Lgs. 276/2003 per la somministrazione abusiva (reclusione fino a 18 mesi e ammenda da 5 a 50 euro per lavoratore per giornata). La distinzione tra le due fattispecie è fondamentale: l'art. 40 si applica a violazioni meno gravi (condizioni sostanziali e forma), mentre l'art. 18 D.Lgs. 276/2003 si applica alla somministrazione abusiva (agenzia non autorizzata). Le sanzioni dell'art. 40 si aggiungono alle tutele civili degli artt. 38 e 39 e non le esauriscono.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda la quantificazione della sanzione per la violazione formale (comma 2): in caso di missione di sei mesi con dieci lavoratori, la sanzione potenziale va da 250 × 10 × 180 giorni = 450.000 euro a 1.250 × 10 × 180 giorni = 2.250.000 euro. La forbice è così ampia da rendere decisivo il potere discrezionale dell'INL nella determinazione dell'importo. La prassi ispettiva ha valorizzato la gravità della violazione, la collaborazione del soggetto ispezionato e la presenza di buona fede come criteri per la graduazione della sanzione. Un secondo problema riguarda la possibilità di definire la sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 (pagamento del minimo entro 60 giorni dalla contestazione): anche per le sanzioni dell'art. 40 questa facoltà è ammessa, consentendo di chiudere la vertenza amministrativa con il pagamento del minimo edittale.

Casi pratici

Caso 1: Sanzione per staff leasing senza previsione collettiva

Caso 2: Contratto di somministrazione senza forma scritta: sanzione per lavoratore per giornata

Caso 3: Definizione agevolata della sanzione

Domande frequenti

Quali sanzioni prevede l'art. 40 per la somministrazione irregolare?

L'art. 40 prevede sanzioni amministrative da 250 a 1.250 euro. Per la violazione delle condizioni sostanziali dell'art. 31, la sanzione è a carico del solo utilizzatore. Per la mancanza dei requisiti formali dell'art. 33, la sanzione si applica per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro, a carico sia dell'agenzia che dell'utilizzatore.

La sanzione dell'art. 40 sostituisce la conversione del rapporto di lavoro?

No. Le sanzioni dell'art. 40 si aggiungono alle tutele civili degli artt. 38 e 39: il lavoratore può chiedere sia la conversione del rapporto che il pagamento dell'indennità, indipendentemente dal procedimento amministrativo sanzionatorio avviato dall'INL. Le due vie di tutela sono autonome e cumulabili.

È possibile pagare la sanzione dell'art. 40 in misura ridotta?

Sì. È possibile avvalersi della facoltà di definire la sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, pagando l'importo minimo entro sessanta giorni dalla contestazione. Questa opzione consente di chiudere la vertenza amministrativa senza contestare il verbale ispettivo, riducendo il costo complessivo.

L'art. 40 si applica anche alla somministrazione da parte di agenzia non autorizzata?

No. La somministrazione da parte di soggetto non autorizzato è punita dall'art. 18 D.Lgs. 276/2003 con sanzioni penali (reclusione e ammenda), non dalle sanzioni amministrative dell'art. 40. Il principio di specialità esclude il cumulo tra sanzione penale e amministrativa per il medesimo fatto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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