Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 D.Lgs. 81/2015 — Superamento associazione in partecipazione
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 2549, secondo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto di quest’ultimo non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»
2. In ogni caso, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.
Stesso numero, altri codici
- Art. 53 D.Lgs. 504/1995 — Soggetti obbligati
- Articolo 53 L. 184/1983: Revoca promossa dal pubblico ministero
- Art. 53 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 53 Cod. Amb. — finalita
- Art. 53 D.Lgs. 159/2011 — (Limite della garanzia patrimoniale)
- Art. 53 D.Lgs. 209/2005 — Attività esercitabili