Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il lavoro intermittente — noto come lavoro a chiamata o job on call — è il contratto pensato per le attività discontinue, dove serve manodopera solo in certi momenti (eventi, picchi stagionali, fine settimana). È molto usato nel turismo e nella ristorazione. Questa guida spiega quando è ammesso, come funziona l’indennità di disponibilità, quali sono i limiti (in particolare il tetto delle 400 giornate) e quali tutele spettano, con riferimento al D.Lgs. 81/2015.

Che cos'è il lavoro a chiamata

Nel lavoro intermittente il lavoratore si pone a disposizione del datore per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze dell’impresa. Il rapporto può essere a tempo determinato o indeterminato; ciò che lo caratterizza è che il lavoratore non presta servizio in modo continuativo, ma solo quando viene chiamato.

Il contratto va stipulato in forma scritta e deve indicare, tra l’altro, la durata, le ipotesi che giustificano il ricorso all’istituto, il luogo e i tempi della disponibilità e della chiamata, le modalità di preavviso (non inferiore a un giorno lavorativo).

Quando è ammesso

Il ricorso al lavoro intermittente è consentito in due grandi ipotesi:

  • per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere prestazioni in periodi predeterminati (settimana, mese, anno);
  • in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (purché le prestazioni si esauriscano entro i 25) o superiore a 55 anni.

Esistono inoltre divieti: non si può usare per sostituire lavoratori in sciopero, in unità interessate da licenziamenti collettivi recenti per le stesse mansioni, o in caso di mancata valutazione dei rischi.

Indennità di disponibilità e obbligo di risposta

Il contratto può prevedere due varianti:

  • con obbligo di risposta: il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata. In cambio, per i periodi di attesa percepisce l’indennità di disponibilità, una somma mensile fissata dal CCNL (con un minimo determinato a livello ministeriale). Il rifiuto ingiustificato della chiamata può comportare conseguenze, fino alla risoluzione;
  • senza obbligo di risposta: il lavoratore resta libero di accettare o no la chiamata e, di conseguenza, non percepisce alcuna indennità di disponibilità.

In entrambi i casi, per le ore effettivamente lavorate spetta la normale retribuzione, con le maggiorazioni eventualmente dovute.

Il limite delle 400 giornate e le tutele

Un limite fondamentale: con lo stesso datore di lavoro, il lavoro intermittente non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Superato il limite, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi da questo tetto i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Per i periodi lavorati, al lavoratore intermittente spettano il trattamento economico e normativo di un pari livello, in proporzione alla prestazione resa (retribuzione, ferie, tredicesima, contributi). Il principio è quello di non discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

Casi pratici

Caso 1 — eventi nel weekend. Un ristorante assume un cameriere a chiamata per i fine settimana di alta stagione, con contratto scritto e preavviso di un giorno; nel turismo non opera il tetto delle 400 giornate.

Caso 2 — indennità. Un giovane si obbliga a rispondere alle chiamate di un’azienda: nei periodi di attesa percepisce l’indennità di disponibilità prevista dal CCNL e, quando lavora, la normale retribuzione.

Domande frequenti

Chi può essere assunto a chiamata?

Il lavoro intermittente è ammesso per le esigenze individuate dai contratti collettivi e, in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (prestazioni entro i 25) o superiore a 55 anni. Il contratto deve essere scritto.

L'indennità di disponibilità spetta sempre?

No. Spetta solo se il lavoratore si è obbligato a rispondere alla chiamata: in tal caso, per i periodi di attesa, percepisce un’indennità fissata dal CCNL. Senza obbligo di risposta non spetta alcuna indennità.

C'è un limite di durata?

Sì: con lo stesso datore il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in tre anni solari; oltre il limite il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

Il lavoratore a chiamata ha le stesse tutele degli altri?

Per i periodi lavorati sì, in proporzione: retribuzione, ferie, tredicesima e contributi spettano in base alla prestazione effettiva, secondo il principio di non discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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In sintesi

  • Lavoro intermittente: detto anche a chiamata o job on call, è il contratto con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore per prestazioni di carattere discontinuo.
  • Quando è ammesso: per le esigenze individuate dai contratti collettivi o, in ogni caso, con soggetti di età inferiore a 24 anni o superiore a 55.
  • Con o senza obbligo di risposta: il lavoratore può obbligarsi a rispondere alla chiamata (e allora percepisce l'indennità di disponibilità) oppure restare libero di accettare.
  • Indennità di disponibilità: spetta solo se ci si è obbligati a rispondere; durante l'attesa, è una somma fissata dal CCNL.
  • Limite delle 400 giornate: con lo stesso datore il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in tre anni solari, salvo settori esclusi (turismo, pubblici esercizi, spettacolo).
  • Tutele proporzionate: per i periodi lavorati spettano retribuzione e istituti in proporzione alla prestazione effettiva.

Domande frequenti

Chi può essere assunto a chiamata?

Il lavoro intermittente è ammesso per le esigenze individuate dai contratti collettivi e, in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (prestazioni entro i 25) o superiore a 55 anni. Il contratto deve essere scritto (artt. 13-15, d.lgs. 81/2015).

L'indennità di disponibilità spetta sempre?

No. Spetta solo se il lavoratore si è obbligato a rispondere alla chiamata: in tal caso, per i periodi di attesa, percepisce un'indennità fissata dal CCNL. Senza obbligo di risposta non spetta alcuna indennità.

C'è un limite di durata?

Sì: con lo stesso datore il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in tre anni solari; oltre il limite il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

Il lavoratore a chiamata ha le stesse tutele degli altri?

Per i periodi lavorati sì, in proporzione: retribuzione, ferie, tredicesima e contributi spettano in base alla prestazione effettiva, secondo il principio di non discriminazione (art. 17) rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

Quando non si può usare il lavoro intermittente?

Nei casi vietati dall'art. 14: per sostituire lavoratori in sciopero, presso unità con licenziamenti collettivi o CIG nei sei mesi precedenti per le stesse mansioni, o in caso di mancata valutazione dei rischi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.