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Il lavoro intermittente — noto come lavoro a chiamata o job on call — è il contratto pensato per le attività discontinue, dove serve manodopera solo in certi momenti (eventi, picchi stagionali, fine settimana). È molto usato nel turismo e nella ristorazione. Questa guida spiega quando è ammesso, come funziona l’indennità di disponibilità, quali sono i limiti (in particolare il tetto delle 400 giornate) e quali tutele spettano, con riferimento al D.Lgs. 81/2015.
Che cos'è il lavoro a chiamata
Nel lavoro intermittente il lavoratore si pone a disposizione del datore per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze dell’impresa. Il rapporto può essere a tempo determinato o indeterminato; ciò che lo caratterizza è che il lavoratore non presta servizio in modo continuativo, ma solo quando viene chiamato.
Il contratto va stipulato in forma scritta e deve indicare, tra l’altro, la durata, le ipotesi che giustificano il ricorso all’istituto, il luogo e i tempi della disponibilità e della chiamata, le modalità di preavviso (non inferiore a un giorno lavorativo).
Quando è ammesso
Il ricorso al lavoro intermittente è consentito in due grandi ipotesi:
- per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere prestazioni in periodi predeterminati (settimana, mese, anno);
- in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (purché le prestazioni si esauriscano entro i 25) o superiore a 55 anni.
Esistono inoltre divieti: non si può usare per sostituire lavoratori in sciopero, in unità interessate da licenziamenti collettivi recenti per le stesse mansioni, o in caso di mancata valutazione dei rischi.
Indennità di disponibilità e obbligo di risposta
Il contratto può prevedere due varianti:
- con obbligo di risposta: il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata. In cambio, per i periodi di attesa percepisce l’indennità di disponibilità, una somma mensile fissata dal CCNL (con un minimo determinato a livello ministeriale). Il rifiuto ingiustificato della chiamata può comportare conseguenze, fino alla risoluzione;
- senza obbligo di risposta: il lavoratore resta libero di accettare o no la chiamata e, di conseguenza, non percepisce alcuna indennità di disponibilità.
In entrambi i casi, per le ore effettivamente lavorate spetta la normale retribuzione, con le maggiorazioni eventualmente dovute.
Il limite delle 400 giornate e le tutele
Un limite fondamentale: con lo stesso datore di lavoro, il lavoro intermittente non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Superato il limite, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi da questo tetto i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Per i periodi lavorati, al lavoratore intermittente spettano il trattamento economico e normativo di un pari livello, in proporzione alla prestazione resa (retribuzione, ferie, tredicesima, contributi). Il principio è quello di non discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.
Casi pratici
Caso 1 — eventi nel weekend. Un ristorante assume un cameriere a chiamata per i fine settimana di alta stagione, con contratto scritto e preavviso di un giorno; nel turismo non opera il tetto delle 400 giornate.
Caso 2 — indennità. Un giovane si obbliga a rispondere alle chiamate di un’azienda: nei periodi di attesa percepisce l’indennità di disponibilità prevista dal CCNL e, quando lavora, la normale retribuzione.
Domande frequenti
Chi può essere assunto a chiamata?
Il lavoro intermittente è ammesso per le esigenze individuate dai contratti collettivi e, in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (prestazioni entro i 25) o superiore a 55 anni. Il contratto deve essere scritto.
L'indennità di disponibilità spetta sempre?
No. Spetta solo se il lavoratore si è obbligato a rispondere alla chiamata: in tal caso, per i periodi di attesa, percepisce un’indennità fissata dal CCNL. Senza obbligo di risposta non spetta alcuna indennità.
C'è un limite di durata?
Sì: con lo stesso datore il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in tre anni solari; oltre il limite il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
Il lavoratore a chiamata ha le stesse tutele degli altri?
Per i periodi lavorati sì, in proporzione: retribuzione, ferie, tredicesima e contributi spettano in base alla prestazione effettiva, secondo il principio di non discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Domande frequenti
Chi può essere assunto a chiamata?
Il lavoro intermittente è ammesso per le esigenze individuate dai contratti collettivi e, in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (prestazioni entro i 25) o superiore a 55 anni. Il contratto deve essere scritto (artt. 13-15, d.lgs. 81/2015).
L'indennità di disponibilità spetta sempre?
No. Spetta solo se il lavoratore si è obbligato a rispondere alla chiamata: in tal caso, per i periodi di attesa, percepisce un'indennità fissata dal CCNL. Senza obbligo di risposta non spetta alcuna indennità.
C'è un limite di durata?
Sì: con lo stesso datore il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in tre anni solari; oltre il limite il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
Il lavoratore a chiamata ha le stesse tutele degli altri?
Per i periodi lavorati sì, in proporzione: retribuzione, ferie, tredicesima e contributi spettano in base alla prestazione effettiva, secondo il principio di non discriminazione (art. 17) rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.
Quando non si può usare il lavoro intermittente?
Nei casi vietati dall'art. 14: per sostituire lavoratori in sciopero, presso unità con licenziamenti collettivi o CIG nei sei mesi precedenti per le stesse mansioni, o in caso di mancata valutazione dei rischi.