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Apprendistato: tipologie, durata e sgravi contributivi

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’apprendistato è il principale contratto di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: un rapporto a tempo indeterminato in cui il datore, oltre alla retribuzione, si impegna a trasmettere un mestiere o una professionalità attraverso un percorso formativo strutturato. La disciplina è contenuta negli articoli 41-47 del D.Lgs. 81/2015. Questa guida spiega le tre tipologie, quanto dura il periodo formativo, come viene calcolata la retribuzione e quali sono le agevolazioni contributive che rendono l’apprendistato così diffuso.

Le tre tipologie di apprendistato

Il legislatore distingue tre forme, ciascuna con una finalità diversa:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (1º tipo): rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni, ha una funzione anche scolastica e consente di conseguire un titolo del sistema di istruzione e formazione professionale mentre si lavora.
  • Apprendistato professionalizzante (2º tipo): è di gran lunga il più usato. Si rivolge ai soggetti dai 18 ai 29 anni (dai 17 se in possesso di una qualifica professionale) e serve a far acquisire una qualificazione contrattuale attraverso formazione sul lavoro e formazione di base e trasversale erogata dalle Regioni.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (3º tipo): dai 18 ai 29 anni, permette di conseguire titoli di studio universitari, dottorati, diplomi ITS o di svolgere attività di ricerca.

La scelta non è libera: dipende dall’età del lavoratore e dall’obiettivo formativo. La forma più rilevante per le imprese ordinarie è il professionalizzante.

Durata e piano formativo individuale

La durata del periodo formativo dell’apprendistato professionalizzante è stabilita dai contratti collettivi e di norma non supera i tre anni; sale fino a cinque anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione. Per le altre tipologie la durata è legata al titolo da conseguire.

Elemento essenziale è il piano formativo individuale: un documento che indica le competenze da acquisire, le ore di formazione e il tutor aziendale. La formazione deve essere effettiva e documentata: se manca, il contratto perde la sua giustificazione e l’ispettorato può riqualificarlo come ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dall’origine, con recupero dei contributi ordinari.

Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede dando il preavviso previsto dall’art. 2118 del codice civile, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato.

Quanto si guadagna: inquadramento e retribuzione

La legge consente due meccanismi alternativi per la retribuzione dell’apprendista, entrambi rimessi al CCNL:

  • Sotto-inquadramento: l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto quello spettante alla qualifica che conseguirà al termine del percorso.
  • Percentuale crescente: in alternativa, la retribuzione può essere stabilita in una percentuale del minimo della qualifica finale, che aumenta progressivamente con l’anzianità.

Le cifre esatte non sono fissate dalla legge ma dal contratto collettivo applicato: per gli importi occorre sempre consultare le tabelle del proprio CCNL. La legge stabilisce solo il meccanismo, non i valori.

Gli sgravi contributivi per il datore di lavoro

L’attrattività dell’apprendistato per le imprese deriva soprattutto dal regime contributivo agevolato:

  • Aliquota ridotta a carico del datore rispetto a quella ordinaria di un dipendente qualificato, per tutta la durata del periodo formativo.
  • Mantenimento dell’aliquota agevolata per un anno dopo la conferma in servizio in molti casi.
  • Esoneri rafforzati per i piccoli datori (fino a nove dipendenti) sulla quota contributiva, secondo le misure di volta in volta vigenti.
  • Esclusione dai limiti numerici: gli apprendisti, entro certi rapporti con il personale qualificato, non si computano ai fini dell’applicazione di numerosi istituti di legge e di contratto.

Le agevolazioni sono però condizionate alla effettiva conferma di una quota di apprendisti già assunti negli anni precedenti, secondo le percentuali fissate dalla legge per le imprese sopra una certa soglia dimensionale.

Recesso, malattia e tutele

Durante il periodo formativo il recesso è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo, come in ogni rapporto a tempo indeterminato. La particolarità riguarda il termine del periodo formativo: in quel momento ciascuna parte può recedere liberamente dando il preavviso, senza obbligo di motivazione. Se nessuno recede, il rapporto continua come ordinario.

All’apprendista spettano le stesse tutele degli altri lavoratori in materia di sicurezza, ferie, malattia e infortunio, nei termini previsti dal CCNL applicato. La formazione è un diritto-dovere: il tempo dedicato alla formazione è orario di lavoro retribuito.

Casi pratici

Caso 1 — conferma e sgravio. Un’officina assume un giovane di 22 anni con apprendistato professionalizzante triennale per diventare meccanico di terzo livello. Per i primi anni potrà inquadrarlo fino a due livelli sotto, con contribuzione ridotta; al termine, se lo conferma, mantiene per un ulteriore periodo l’aliquota agevolata.

Caso 2 — formazione mancata. Un’impresa assume un’apprendista ma non redige il piano formativo né eroga formazione. In sede ispettiva il rapporto viene riqualificato come ordinario fin dall’inizio: il datore perde gli sgravi e deve versare i contributi nella misura piena. La forma non basta: conta la sostanza formativa.

Domande frequenti

L'apprendistato è un contratto a termine?

No. È un contratto a tempo indeterminato con una fase formativa iniziale. Al termine del periodo formativo prosegue automaticamente come rapporto ordinario, salvo che una parte receda dando il preavviso. Per questo non si applicano le regole sulla durata massima e sulle proroghe dei contratti a termine.

Quanti anni può durare l'apprendistato professionalizzante?

Di norma fino a tre anni, elevabili a cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dai contratti collettivi. La durata precisa è stabilita dal CCNL applicato in base alla qualifica da conseguire.

Il datore può pagarmi di meno perché sono apprendista?

Sì, ma entro limiti precisi: o un inquadramento fino a due livelli sotto la qualifica finale, oppure una percentuale crescente del minimo. Le cifre non le decide il datore: sono fissate dal contratto collettivo. La formazione resta retribuita come orario di lavoro.

Cosa succede se non mi danno alcuna formazione?

La causa formativa viene meno e il rapporto può essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato fin dall’origine. Il datore perde le agevolazioni contributive. La formazione deve essere effettiva, con piano formativo e tutor.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.