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Art. 58 c.p. (Stampa clandestina)
In vigore dal 1° luglio 1931
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
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In sintesi
Equipara la stampa clandestina a quella regolare: le norme sui reati a mezzo stampa si applicano anche senza registrazione o autorizzazione.
Ratio
L'art. 58 c.p. nasce dall'esigenza di impedire che chiunque si sottragga alle norme penali in materia di stampa semplicemente omettendo di registrare la testata o di rispettare gli adempimenti prescritti dalla legge sulla stampa (l. n. 47/1948). Senza questa norma, l'editore o il direttore di una pubblicazione clandestina potrebbe sostenere di non essere soggetto alle regole pensate per la stampa «regolare».
Analisi
La disposizione opera per rinvio all'articolo precedente (art. 57 c.p.), che disciplina le responsabilità del direttore o redattore responsabile per i reati commessi col mezzo della stampa periodica. L'art. 58 estende tale regime anche alla stampa che non ha osservato le prescrizioni di legge: mancata registrazione presso il tribunale, assenza del direttore responsabile, omessa indicazione dell'editore o dello stampatore. La norma non crea una nuova figura di reato, ma funge da clausola di salvaguardia: chiunque diffonda stampati in modo clandestino risponde degli stessi reati previsti per la stampa legittima, secondo il medesimo regime di responsabilità.
Quando si applica
Si applica ogni volta che uno stampato — periodico o non periodico — venga pubblicato o diffuso senza aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge sulla stampa: mancata registrazione della testata, assenza delle indicazioni obbligatorie (nome dello stampatore, luogo e data di stampa), o diffusione anonima. In questi casi, se nello stampato è commesso un reato (diffamazione, istigazione, ecc.), le norme dell'art. 57 c.p. si applicano integralmente, come se la pubblicazione fosse regolare.
Connessioni
L'art. 58 va letto in combinato disposto con l'art. 57 c.p. (responsabilità del direttore per reati a mezzo stampa periodica) e con la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), che definisce gli obblighi di registrazione e le indicazioni obbligatorie degli stampati. Rileva anche l'art. 16 della l. 47/1948, che punisce autonomamente la stampa clandestina come illecito amministrativo o penale. In ambito digitale, la giurisprudenza ha progressivamente chiarito se e in che misura queste disposizioni si estendano alle testate online non registrate.
Domande frequenti
Cosa punisce l'art. 58 del codice penale?
L'art. 58 c.p. non punisce un reato autonomo, ma estende le norme sui reati a mezzo stampa (art. 57 c.p.) anche agli stampati clandestini, cioè pubblicati senza rispettare le prescrizioni di legge sulla stampa periodica e non periodica.
La stampa clandestina è un reato?
Sì, ma su due livelli distinti: la sola pubblicazione clandestina (senza registrazione o indicazioni obbligatorie) può integrare un illecito ai sensi della legge sulla stampa (l. 47/1948); se nello stampato clandestino è commesso un reato (es. diffamazione), si applicano le norme penali ordinarie, grazie all'art. 58 c.p.
Cos'è l'art. 58-bis del codice penale?
L'art. 58-bis c.p. riguarda la revoca delle misure alternative alla detenzione e dell'affidamento in prova per i condannati che, durante l'esecuzione della pena, tengano comportamenti incompatibili con le finalità rieducative: è una norma del tutto distinta dall'art. 58, che riguarda la stampa.
Cos'è l'art. 58-ter del codice penale?
L'art. 58-ter c.p. disciplina la dissociazione dal crimine come condizione per l'accesso a determinati benefici penitenziari: riguarda l'esecuzione della pena e non ha alcuna attinenza con la stampa clandestina di cui all'art. 58.
L'art. 58 c.p. si applica anche ai siti internet e alle testate online?
La questione è dibattuta. La giurisprudenza ha riconosciuto in più occasioni che le testate giornalistiche online registrate sono soggette alle stesse regole della stampa tradizionale; per i siti non registrati, l'applicazione dell'art. 58 c.p. dipende dalla natura della pubblicazione e dal caso concreto, con orientamenti non del tutto uniformi.
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