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Art. 60 c.p. (Errore sulla persona dell’offeso)
In vigore dal 1° luglio 1931
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.
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In sintesi
L'errore sull'identità della vittima esclude le aggravanti soggettive ma non le attenuanti erroneamente supposte.
Ratio
L'art. 60 c.p. risolve un problema di imputazione soggettiva: quando l'agente colpisce una persona diversa da quella voluta, sarebbe iniquo addebitargli circostanze aggravanti che non conosceva e non poteva conoscere, perché legate all'identità reale della vittima. Il legislatore del 1930 ha scelto di ancorare la responsabilità aggravata alla consapevolezza dell'agente, coerentemente con il principio di colpevolezza.
Analisi
La disposizione distingue tre situazioni. Prima: l'agente colpisce Caio credendo di colpire Tizio — le aggravanti proprie di Caio (ad esempio la qualità di pubblico ufficiale) non gli vengono applicate. Seconda: l'agente credeva erroneamente che Tizio avesse una qualità attenuante (ad esempio una relazione di parentela che avrebbe ridotto la pena) — quell'attenuante supposta opera comunque a suo favore. Terza eccezione: se la circostanza riguarda l'età, una condizione fisica o psichica della vittima reale, la regola non si applica. In questo caso, dunque, chi aggredisce una persona anziana o disabile risponde delle relative aggravanti anche se credeva di colpire qualcun altro, perché tali caratteristiche sono percepibili oggettivamente e la loro presenza non dipende da rapporti personali.
Quando si applica
L'art. 60 c.p. rileva ogni volta che sussiste un'aberratio in persona: l'agente identifica erroneamente la vittima, e la vittima reale presenta qualità o rapporti con il reo che avrebbero influito sulla pena. Esempi tipici: omicidio di un familiare del reo scambiato per un estraneo (aggravante esclusa), oppure lesioni a un soggetto ritenuto erroneamente consenziente o legato da particolari rapporti (attenuante applicata). Non si applica invece nelle ipotesi di aberratio ictus, disciplinata dall'art. 82 c.p., dove l'errore non riguarda l'identità ma la direzione materiale dell'azione.
Connessioni
L'art. 60 c.p. va letto insieme all'art. 59 c.p. (valutazione delle circostanze), all'art. 47 c.p. (errore di fatto) e all'art. 82 c.p. (aberratio ictus). Sul piano dei reati aggravati dalla qualità della vittima, si raccordano gli artt. 576 e 577 c.p. per l'omicidio, e l'art. 61 n. 10 c.p. per la qualità di pubblico ufficiale.
Domande frequenti
Cosa succede se colpisco per errore una persona anziana credendo di aggredire qualcun altro?
In questo caso l'art. 60 c.p. non ti protegge: l'eccezione prevista dall'ultimo comma esclude l'operatività della norma per le circostanze relative all'età o a condizioni fisiche della vittima reale. L'aggravante legata all'età si applica comunque.
Qual è la differenza tra errore sulla persona (art. 60) e aberratio ictus (art. 82)?
Nell'errore sulla persona l'agente identifica male la vittima ma colpisce chi voleva colpire (credendola qualcun altro). Nell'aberratio ictus l'agente identifica correttamente il bersaglio ma, per errore nell'esecuzione, colpisce una persona diversa. Le due norme hanno presupposti e conseguenze distinte.
Le circostanze attenuanti supposte per errore si applicano sempre?
Sì, in linea di principio l'art. 60 c.p. stabilisce che le attenuanti erroneamente supposte, relative a condizioni, qualità o rapporti con la vittima, vengono valutate a favore dell'agente. Fanno eccezione, anche qui, le circostanze riguardanti età o condizioni fisiche o psichiche.
L'art. 60 c.p. si applica anche ai reati colposi?
La norma è formulata per situazioni in cui l'agente ha un obiettivo preciso e sbaglia persona: il campo naturale è quello del dolo. Nei reati colposi il problema dell'identità della vittima si pone in termini diversi e la disposizione trova applicazione solo in ipotesi del tutto particolari.
Questa norma è rimasta invariata dal 1931?
Sì, l'art. 60 c.p. è in vigore nella sua formulazione originaria dal 1° luglio 1931 e non ha subito modifiche legislative successive. Il dibattito dottrinale si è concentrato sulla sua interpretazione, ma il testo è rimasto invariato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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