Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57-bis c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica)
In vigore dal 1° luglio 1931
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 57 - Art. 57 c.p.: (Reati commessi col mezzo della stampa periodica)→Cod. pen. art. 58 - Articolo 58 Codice Penale: (Stampa clandestina)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 58-bis c.p.: (Procedibilità per i reati commessi col mezzo→Articolo 56 Codice Penale: (Delitto tentato)→Art. 59 c.p.: (Circostanze non conosciute o erroneamente suppost→Articolo 55 Codice Penale: (Eccesso colposo)→Articolo 60 Codice Penale: (Errore sulla persona dell’offeso)→Articolo 54 Codice Penale: (Stato di necessità)→Articolo 61 Codice Penale: (Circostanze aggravanti comuni)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Responsabilità penale per reati di stampa non periodica: risponde l'editore, e in sua assenza lo stampatore.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di garantire che i reati commessi attraverso la stampa non rimangano privi di un responsabile penale. Poiché la stampa non periodica (libri, opuscoli, volantini, manifesti) non è soggetta alla figura del direttore responsabile prevista per i periodici, il legislatore ha costruito una catena di responsabilità sussidiaria che coinvolge progressivamente l'editore e lo stampatore.
Analisi
L'art. 57-bis rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 57 c.p., applicandole però alla stampa non periodica. La struttura è a cascata: il primo soggetto chiamato a rispondere è l'autore della pubblicazione; se questi è ignoto o non imputabile, la responsabilità si trasferisce all'editore; se a sua volta l'editore non è indicato o non è imputabile, risponde lo stampatore. Si tratta di una responsabilità di carattere colposo per omesso controllo, non di responsabilità oggettiva: il soggetto chiamato a rispondere deve aver omesso di esercitare la vigilanza necessaria a impedire la commissione del reato.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente ai prodotti di stampa non periodica: libri, romanzi, saggi, opuscoli, manifesti, locandine e ogni altra pubblicazione che non abbia carattere periodico. Rimangono esclusi giornali, riviste e ogni altra pubblicazione con periodicità regolare, che ricadono invece sotto la disciplina dell'art. 57 c.p. e delle leggi sulla stampa periodica.
Connessioni
La norma si legge in stretta connessione con l'art. 57 c.p., di cui costituisce l'estensione alla stampa non periodica, e con la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), che regola gli obblighi di indicazione dell'editore e dello stampatore nelle pubblicazioni. Rileva inoltre il rapporto con le norme sulla diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.), che rappresenta il reato più frequentemente commesso con tale mezzo.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 57 e l'art. 57-bis c.p.?
L'art. 57 c.p. riguarda la stampa periodica (giornali, riviste) e chiama a rispondere il direttore responsabile. L'art. 57-bis si applica invece alla stampa non periodica (libri, opuscoli, manifesti) e individua come responsabili sussidiari l'editore e, in sua mancanza, lo stampatore.
Lo stampatore può essere condannato anche se non sapeva del contenuto illecito?
La responsabilità dello stampatore non è oggettiva: egli risponde per colpa, ossia per non aver esercitato la vigilanza dovuta. Tuttavia, in concreto, la giurisprudenza tende a valutare con rigore l'obbligo di controllo a suo carico, tenuto conto delle possibilità di verifica ragionevolmente esigibili.
Cosa si intende per 'autore ignoto' ai fini dell'art. 57-bis c.p.?
L'autore è considerato ignoto quando, nonostante le ordinarie attività di indagine, non sia possibile identificarlo con certezza. Non è sufficiente che l'autore si sia reso irreperibile dopo la pubblicazione: occorre che l'identità non sia accertabile già al momento della contestazione del reato.
L'art. 57-bis si applica anche alle pubblicazioni digitali o agli e-book?
La norma nasce per la stampa cartacea. L'applicazione alle pubblicazioni digitali è oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale: in assenza di una norma specifica, i giudici valutano caso per caso se il mezzo digitale possa essere equiparato alla stampa ai sensi della legge n. 47 del 1948.
Chi è considerato 'editore' ai fini di questa norma?
L'editore è il soggetto che assume la responsabilità economica e organizzativa della pubblicazione, curandone la diffusione al pubblico. Deve essere indicato nella pubblicazione ai sensi della legge sulla stampa. In assenza di tale indicazione, o se non è imputabile, la responsabilità passa allo stampatore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate