Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 57-bis c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica)

In vigore dal 1° luglio 1931

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

In sintesi

  • Disciplina la responsabilità penale nei reati commessi tramite stampa non periodica (libri, opuscoli, manifesti).
  • L'editore risponde in via sussidiaria quando l'autore è ignoto o non imputabile.
  • Lo stampatore subentra quando l'editore non è indicato o non è imputabile.
  • Richiama le stesse disposizioni dell'art. 57 c.p., estendendole alla stampa non periodica.
  • Introduce una catena di responsabilità scalare tra autore, editore e stampatore.
Indice dei contenuti

Responsabilità penale per reati di stampa non periodica: risponde l'editore, e in sua assenza lo stampatore.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di garantire che i reati commessi attraverso la stampa non rimangano privi di un responsabile penale. Poiché la stampa non periodica (libri, opuscoli, volantini, manifesti) non è soggetta alla figura del direttore responsabile prevista per i periodici, il legislatore ha costruito una catena di responsabilità sussidiaria che coinvolge progressivamente l'editore e lo stampatore.

Analisi

L'art. 57-bis rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 57 c.p., applicandole però alla stampa non periodica. La struttura è a cascata: il primo soggetto chiamato a rispondere è l'autore della pubblicazione; se questi è ignoto o non imputabile, la responsabilità si trasferisce all'editore; se a sua volta l'editore non è indicato o non è imputabile, risponde lo stampatore. Si tratta di una responsabilità di carattere colposo per omesso controllo, non di responsabilità oggettiva: il soggetto chiamato a rispondere deve aver omesso di esercitare la vigilanza necessaria a impedire la commissione del reato.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente ai prodotti di stampa non periodica: libri, romanzi, saggi, opuscoli, manifesti, locandine e ogni altra pubblicazione che non abbia carattere periodico. Rimangono esclusi giornali, riviste e ogni altra pubblicazione con periodicità regolare, che ricadono invece sotto la disciplina dell'art. 57 c.p. e delle leggi sulla stampa periodica.

Connessioni

La norma si legge in stretta connessione con l'art. 57 c.p., di cui costituisce l'estensione alla stampa non periodica, e con la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), che regola gli obblighi di indicazione dell'editore e dello stampatore nelle pubblicazioni. Rileva inoltre il rapporto con le norme sulla diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.), che rappresenta il reato più frequentemente commesso con tale mezzo.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio pubblica un opuscolo contenente affermazioni diffamatorie nei confronti di Caio, ma risulta irreperibile e la sua identità non è accertabile. In questo caso l'editore indicato nel colophon della pubblicazione può essere chiamato a rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa per non aver esercitato il dovuto controllo sul contenuto.

Sempronio cura la stampa di un volume per conto di una casa editrice che, al momento del procedimento penale, risulta non imputabile perché persona giuridica priva di rappresentante legale identificabile. In tale ipotesi la responsabilità penale si sposta sullo stampatore, sempre che questi non abbia adottato le cautele necessarie a verificare la liceità del contenuto che andava a stampare.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 57 e l'art. 57-bis c.p.?

L'art. 57 c.p. riguarda la stampa periodica (giornali, riviste) e chiama a rispondere il direttore responsabile. L'art. 57-bis si applica invece alla stampa non periodica (libri, opuscoli, manifesti) e individua come responsabili sussidiari l'editore e, in sua mancanza, lo stampatore.

Lo stampatore può essere condannato anche se non sapeva del contenuto illecito?

La responsabilità dello stampatore non è oggettiva: egli risponde per colpa, ossia per non aver esercitato la vigilanza dovuta. Tuttavia, in concreto, la giurisprudenza tende a valutare con rigore l'obbligo di controllo a suo carico, tenuto conto delle possibilità di verifica ragionevolmente esigibili.

Cosa si intende per 'autore ignoto' ai fini dell'art. 57-bis c.p.?

L'autore è considerato ignoto quando, nonostante le ordinarie attività di indagine, non sia possibile identificarlo con certezza. Non è sufficiente che l'autore si sia reso irreperibile dopo la pubblicazione: occorre che l'identità non sia accertabile già al momento della contestazione del reato.

L'art. 57-bis si applica anche alle pubblicazioni digitali o agli e-book?

La norma nasce per la stampa cartacea. L'applicazione alle pubblicazioni digitali è oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale: in assenza di una norma specifica, i giudici valutano caso per caso se il mezzo digitale possa essere equiparato alla stampa ai sensi della legge n. 47 del 1948.

Chi è considerato 'editore' ai fini di questa norma?

L'editore è il soggetto che assume la responsabilità economica e organizzativa della pubblicazione, curandone la diffusione al pubblico. Deve essere indicato nella pubblicazione ai sensi della legge sulla stampa. In assenza di tale indicazione, o se non è imputabile, la responsabilità passa allo stampatore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.