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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 116 c.p. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

In vigore dal 1° luglio 1931

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.(1)

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In sintesi

  • Estende la responsabilità penale al concorrente il cui contributo causale produce un reato diverso da quello concordato.
  • Il presupposto è il nesso causale: il reato diverso deve essere conseguenza dell'azione o omissione del concorrente.
  • Se il reato realizzato è più grave di quello voluto, chi aveva intenzioni meno gravi beneficia di una diminuzione di pena.
  • La norma opera in combinato con gli artt. 110-115 c.p. sul concorso di persone nel reato.
  • Non occorre il dolo specifico sul reato diverso: è sufficiente la prevedibilità oggettiva dell'evento.

Risponde del reato diverso anche chi non lo volle, se ne è causa; pena ridotta se il reato è più grave di quello voluto.

Ratio

L'art. 116 c.p. risolve il problema della divergenza tra il reato concordato dai concorrenti e quello effettivamente realizzato. Il legislatore del 1930 ha scelto di ancorare la responsabilità al nesso causale piuttosto che alla volontà, evitando che il concorrente si sottragga alle conseguenze di ciò che ha materialmente contribuito a cagionare.

Analisi

Il primo comma stabilisce una forma di responsabilità oggettiva attenuata: il concorrente risponde del reato diverso non perché lo abbia voluto, ma perché il suo apporto (azione od omissione) costituisce condicio sine qua non dell'evento. La Corte costituzionale, con sentenza n. 42/1965 e successive pronunce, ha letto la disposizione in chiave costituzionalmente orientata, richiedendo almeno la prevedibilità in concreto del reato diverso, così da non trasformare la norma in pura responsabilità oggettiva vietata dall'art. 27 Cost. Il secondo comma introduce una circostanza attenuante speciale per il concorrente che aveva voluto il reato meno grave: la pena è diminuita, riconoscendo la minor rimproverabilità soggettiva rispetto a chi ha realizzato o voluto il reato più grave.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che, nell'ambito di un concorso di persone ex art. 110 c.p., il reato concretamente commesso differisce da quello originariamente concordato o voluto da uno o più partecipi. Esempi tipici: Tizio e Caio si accordano per un furto, ma Caio commette una rapina; oppure Tizio e Sempronio pianificano lesioni personali e Caio provoca la morte della vittima. Presupposti: (1) esistenza di un concorso di persone; (2) reato effettivamente diverso da quello voluto; (3) nesso causale tra il contributo del concorrente e l'evento diverso; (4) prevedibilità oggettiva del reato più grave.

Connessioni

La disposizione si coordina con l'art. 110 c.p. (concorso nel reato), l'art. 111 c.p. (determinazione al reato), l'art. 112 c.p. (circostanze aggravanti del concorso) e l'art. 27 Cost. (personalità della responsabilità penale). Va distinta dall'aberratio delicti ex art. 83 c.p., che riguarda l'errore nell'esecuzione da parte di un singolo agente, non la divergenza tra concorrenti. Non va confusa con l'art. 116 c.p.p., che disciplina la comunicazione degli atti nel processo penale.

Domande frequenti

L'art. 116 c.p. è diverso dall'art. 116 c.p.p.?

Sì, si tratta di norme completamente distinte. L'art. 116 del codice penale riguarda la responsabilità del concorrente per il reato diverso da quello voluto. L'art. 116 del codice di procedura penale disciplina invece la comunicazione e trasmissione degli atti tra autorità giudiziarie nel processo penale.

Il concorrente risponde sempre del reato più grave commesso dagli altri?

No. Risponde del reato più grave solo se questo è conseguenza causale della sua azione od omissione e se era prevedibile in concreto. Se il reato più grave è del tutto imprevedibile e si colloca al di fuori di qualsiasi sviluppo ragionevolmente ipotizzabile del piano criminoso, la responsabilità ex art. 116 c.p. può essere esclusa.

Cosa significa che la pena è 'diminuita' per chi volle il reato meno grave?

Il secondo comma dell'art. 116 c.p. prevede una circostanza attenuante speciale: il giudice riduce la pena stabilita per il reato più grave commesso, in misura fissa secondo le regole dell'art. 65 c.p. (diminuzione fino a un terzo). Questo riconosce che il concorrente aveva un'intenzione originaria meno grave rispetto al reato effettivamente realizzato.

È necessario che il concorrente abbia previsto concretamente il reato diverso?

Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata prevalente, è richiesta almeno la prevedibilità oggettiva del reato diverso, ossia che un osservatore ragionevole nella stessa situazione avrebbe potuto prevedere quella degenerazione. Una responsabilità puramente oggettiva, senza alcun addebito soggettivo, contrasterebbe con il principio di colpevolezza sancito dall'art. 27 della Costituzione.

L'art. 116 c.p. si applica anche ai reati colposi?

La norma trova applicazione prevalentemente nei contesti di concorso doloso, ma può rilevare anche quando il reato diverso realizzato ha natura colposa. In ogni caso, i presupposti del nesso causale e della prevedibilità devono essere verificati caso per caso, tenendo conto della specifica condotta di ciascun concorrente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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