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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 113 c.p. Cooperazione nel delitto colposo

In vigore dal 1° luglio 1931

Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112.

In sintesi

  • Disciplina la responsabilità penale quando più soggetti contribuiscono colposamente allo stesso evento dannoso.
  • Ogni cooperatore risponde del delitto colposo con la stessa pena prevista per l'autore unico.
  • Non occorre un accordo preventivo: è sufficiente la consapevolezza di agire insieme, con violazione di regole cautelari da parte di ciascuno.
  • La pena è aggravata per chi ha indotto altri a partecipare, ricorrendo le condizioni degli artt. 111 e 112 nn. 3-4 c.p.
  • La norma si distingue dalla mera causalità concorrente (art. 41 c.p.), richiedendo un contributo consapevole alla condotta comune.

Più persone causano insieme un evento per colpa: ciascuna risponde del delitto colposo come se avesse agito da sola.

Ratio

L'art. 113 c.p. estende ai delitti colposi le regole sul concorso di persone nel reato (artt. 110 ss. c.p.), che per struttura disciplinano principalmente i reati dolosi. La scelta del legislatore risponde all'esigenza di imputare penalmente ciascun soggetto che, pur senza volere l'evento, abbia consapevolmente preso parte a un'attività comune dalla quale è derivato un danno per violazione di regole di diligenza, prudenza o perizia.

Analisi

Il primo comma stabilisce il principio di equiparazione: ogni cooperatore soggiace alla stessa pena del delitto colposo realizzato. I requisiti elaborati dalla giurisprudenza sono tre: (1) una condotta colposa di ciascun partecipante, intesa come violazione di una regola cautelare; (2) la consapevolezza di concorrere nell'azione altrui, anche senza accordo preventivo; (3) il nesso causale tra la condotta di ciascuno e l'evento. Il secondo comma prevede un aggravamento della pena per il cooperatore che abbia determinato altri a partecipare, nelle ipotesi previste dall'art. 111 (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) e dai nn. 3 e 4 dell'art. 112 (numero di partecipanti superiore a cinque; reato commesso da chi organizza o dirige). L'art. 113 c.p. si differenzia dall'art. 41 c.p. (concorso di cause): quest'ultimo riguarda la causalità materiale di condotte indipendenti, mentre la cooperazione colposa richiede una consapevole partecipazione all'azione comune.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente ai delitti colposi (es. omicidio colposo ex art. 589 c.p., lesioni colpose ex art. 590 c.p.) e non alle contravvenzioni. Ricorre tipicamente in contesti lavorativi (infortuni sul lavoro con più responsabili della sicurezza), sanitari (interventi chirurgici d'équipe), della circolazione stradale (manovre congiunte di più conducenti) e in ogni attività pericolosa svolta da più soggetti con divisione di compiti.

Connessioni

L'art. 113 c.p. va letto in combinato con: l'art. 110 c.p. (concorso doloso, di cui rappresenta il pendant colposo); l'art. 111 c.p. (determinazione al reato); l'art. 112 c.p. (circostanze aggravanti del concorso); l'art. 41 c.p. (concorso di cause); l'art. 589 c.p. (omicidio colposo) e l'art. 590 c.p. (lesioni colpose), che sono i delitti colposi più frequentemente contestati in concorso. In ambito lavorativo rileva anche il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), le cui violazioni spesso integrano la colpa specifica dei cooperatori.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 113 c.p. e il semplice concorso di cause ex art. 41 c.p.?

L'art. 41 c.p. riguarda condotte causalmente indipendenti che convergono su un evento: ciascuno risponde per effetto del nesso causale, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agire altrui. L'art. 113 c.p. richiede invece che i partecipanti siano consapevoli di cooperare a un'attività comune, pur in assenza di un accordo preventivo e pur senza volere l'evento. È questa consapevolezza di agire insieme a distinguere la cooperazione colposa dalla mera causalità concorrente.

È possibile applicare l'art. 113 c.p. anche alle contravvenzioni colpose?

No. L'art. 113 c.p. è espressamente limitato ai delitti colposi. Per le contravvenzioni vige l'art. 110 c.p., che disciplina il concorso in termini generali, ma la cooperazione colposa nella forma tipizzata dall'art. 113 non si estende alle contravvenzioni. La distinzione è rilevante perché delitti e contravvenzioni hanno regimi sanzionatori e prescrizioni differenti.

Come si applica l'art. 113 c.p. insieme all'art. 589 c.p. (omicidio colposo)?

L'art. 113 c.p. funge da norma sul concorso: stabilisce che, se l'omicidio colposo ex art. 589 c.p. è causato dalla cooperazione di più persone, ciascuna risponde come se fosse l'unico autore. Le pene dell'art. 589 c.p. si applicano a tutti i cooperatori. In caso di omicidio stradale o colpa professionale in ambito sanitario, questa combinazione normativa è tra le più contestate nella prassi giudiziaria.

Cosa si intende per 'consapevolezza di cooperare' richiesta dall'art. 113 c.p.?

Non è necessario un accordo o una volontà comune di realizzare il fatto: è sufficiente che ciascun soggetto sappia di agire insieme ad altri nell'ambito della stessa attività. Non occorre nemmeno che si conosca l'identità degli altri cooperatori. Quello che manca, rispetto al concorso doloso, è la volontà dell'evento: ciascuno agisce per colpa, violando regole cautelari, ma nessuno vuole il danno.

L'art. 113 c.p. è lo stesso dell'art. 113 del codice di procedura penale?

No, sono norme distinte appartenenti a codici diversi. L'art. 113 del codice penale (c.p.) disciplina la cooperazione nel delitto colposo, come descritto in questa pagina. L'art. 113 del codice di procedura penale (c.p.p.) riguarda invece materia processuale. È importante indicare sempre il codice di riferimento (c.p. o c.p.p.) per evitare confusioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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