← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 c.p. Circostanze attenuanti

In vigore dal 1° luglio 1931

Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112.(1)

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Prevede la facoltà del giudice di ridurre la pena per il concorrente che ha avuto un ruolo minimale nel reato.
  • Si applica sia al concorso doloso (art. 110 c.p.) sia al concorso colposo (art. 113 c.p.).
  • Non opera nei casi di cui all'art. 112 c.p. (circostanze aggravanti del concorso), salvo la specifica eccezione del terzo comma.
  • Tutela anche chi è stato determinato a delinquere in presenza delle condizioni dei nn. 3 e 4 dell'art. 112, primo comma, e del terzo comma dello stesso articolo.
  • La diminuzione è discrezionale: il giudice valuta in concreto il contributo causale del singolo partecipante.

Attenuante del concorso minimo: riduce la pena per chi ha partecipato in modo marginale alla preparazione o all'esecuzione del reato.

Ratio

L'art. 114 c.p. è espressione del principio di proporzionalità della pena. Nel concorso di persone nel reato tutti i concorrenti rispondono in pari misura del fatto comune (art. 110 c.p.), ma tale regola può produrre esiti sproporzionati quando il contributo di taluno è stato del tutto marginale. La norma corregge questa rigidità consentendo al giudice di modulare la sanzione in relazione all'effettivo apporto causale.

Analisi

Il primo comma introduce la circostanza attenuante della partecipazione minima: il giudice può (e non deve) diminuire la pena quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. Il termine «minima importanza» va interpretato in senso restrittivo dalla giurisprudenza: non basta un contributo inferiore a quello degli altri, occorre che esso sia stato marginale e scarsamente efficiente sul piano causale. Il secondo comma esclude l'attenuante per le ipotesi aggravate elencate all'art. 112 c.p. (ad esempio: chi ha promosso o organizzato il concorso, chi ha determinato all'altrui reato un minore o un infermo di mente). Il terzo comma riapre invece la tutela per chi sia stato determinato a commettere il reato o a cooperarvi quando ricorrono le condizioni dei nn. 3 e 4 dell'art. 112, primo comma (determinazione di persona in condizioni di inferiorità psichica o di persona sottoposta ad autorità), nonché del terzo comma dell'art. 112 (numero di persone partecipanti): in questi casi la posizione passiva della vittima di pressione giustifica la riduzione della pena nonostante la circostanza aggravante.

Quando si applica

L'attenuante è applicabile ogni volta che il giudice accerti, in concreto, che il contributo di un concorrente è stato assolutamente marginale: ad esempio chi ha svolto una funzione di mera presenza, chi ha fornito un'informazione di scarso rilievo causale, chi ha tenuto un comportamento di supporto generico e sostituibile. Non si applica, invece, a chi ha organizzato, diretto o promosso il reato collettivo, né a chi ha determinato alla commissione del reato un soggetto non imputabile.

Connessioni

L'art. 114 c.p. si collega sistematicamente con l'art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato), l'art. 112 c.p. (aggravanti del concorso), l'art. 113 c.p. (concorso colposo), e l'art. 133 c.p. (criteri di commisurazione della pena). Va tenuto distinto dall'art. 114 c.p.p., che riguarda il divieto di pubblicazione di atti processuali: si tratta di norme del tutto diverse, collocate in codici differenti.

Domande frequenti

Cosa significa «minima importanza» ai sensi dell'art. 114 c.p.?

Significa che il contributo del concorrente è stato causalmente irrilevante o scarsamente efficiente rispetto alla realizzazione del reato: non è sufficiente che il suo apporto sia stato inferiore a quello degli altri, ma occorre che sia stato obiettivamente marginale sia nella fase preparatoria sia in quella esecutiva.

L'attenuante dell'art. 114 c.p. è obbligatoria o facoltativa?

È facoltativa: la norma usa il verbo «può», rimettendo al giudice la valutazione discrezionale circa l'effettiva marginalità del contributo. Il giudice deve motivare la propria decisione di applicarla o di escluderla, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto emersi nel processo.

Qual è la differenza tra l'art. 114 c.p. e l'art. 114 c.p.p.?

Sono norme completamente distinte: l'art. 114 del codice penale disciplina l'attenuante della partecipazione minima nel concorso di persone, riducendo la pena per il concorrente marginale. L'art. 114 del codice di procedura penale riguarda invece il divieto di pubblicazione di atti o immagini relativi a procedimenti penali, a tutela della presunzione di innocenza e della riservatezza.

L'attenuante del concorso minimo si applica anche al concorso colposo?

Sì. Il primo comma dell'art. 114 c.p. richiama espressamente gli artt. 110 e 113 c.p., con la conseguenza che l'attenuante opera sia nel concorso doloso sia nel concorso colposo nel reato, ogni volta che il contributo di uno dei partecipanti risulti minimale rispetto alla realizzazione dell'evento lesivo.

Quando l'art. 114 c.p. non si applica?

Non si applica nelle ipotesi di cui all'art. 112 c.p., che riguardano i concorrenti con ruolo qualificato: chi ha promosso, organizzato o diretto il concorso, chi ha determinato alla commissione del reato un minore o un infermo di mente. Tuttavia, il terzo comma dell'art. 114 c.p. reintroduce la possibilità di diminuzione per chi sia stato a sua volta determinato a delinquere in condizioni di inferiorità o di dipendenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.