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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 123 c.p. Estensione della querela

In vigore dal 1° luglio 1931

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

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In sintesi

  • La querela ha effetto erga omnes rispetto ai concorrenti nel reato.
  • Non è necessario indicare nominativamente tutti i responsabili al momento della presentazione.
  • L'estensione opera di diritto, senza necessità di atti aggiuntivi del querelante.
  • Il principio tutela la coerenza del procedimento penale nei reati perseguibili a querela.
  • La norma è in vigore dall'entrata in vigore del codice Rocco, 1° luglio 1931.

La querela presentata contro uno dei correi si estende automaticamente a tutti i concorrenti nel reato.

Ratio

L'art. 123 c.p. risponde all'esigenza di evitare che la volontà punitiva del querelante produca effetti selettivi tra i concorrenti nel medesimo reato. Se il fatto è stato commesso da più persone, sarebbe irragionevole che la querela colpisse solo chi il querelante ha deciso di indicare, lasciando impuniti gli altri compartecipi. L'estensione automatica garantisce coerenza e parità di trattamento tra i correi.

Analisi

La disposizione stabilisce che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato, indipendentemente dal fatto che il querelante li abbia menzionati esplicitamente. Il termine «di diritto» esclude qualsiasi discrezionalità: l'effetto si produce per legge al momento della presentazione della querela. La norma presuppone il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) e si coordina con le disposizioni sulla procedibilità: se il reato è punibile a querela, tale condizione di procedibilità è soddisfatta nei confronti di tutti i concorrenti non appena uno di essi viene querelato. È importante distinguere l'estensione della querela dalla remissione, disciplinata dall'art. 155 c.p., che può invece essere selettiva.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente ai reati perseguibili a querela di parte. Deve sussistere una pluralità di soggetti che abbiano concorso nella commissione del fatto. Non rileva che il querelante conosca l'identità di tutti i compartecipi al momento della querela: l'estensione opera anche nei confronti di correi identificati successivamente.

Connessioni

L'art. 123 c.p. si collega sistematicamente all'art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato), agli artt. 120-126 c.p. (disciplina generale della querela) e all'art. 155 c.p. (remissione della querela). Sul versante processuale, interagisce con l'art. 336 c.p.p., che regola la forma e il contenuto della querela.

Domande frequenti

Se querelo solo una persona, la querela vale anche per gli altri complici?

Sì. L'art. 123 c.p. stabilisce che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato, quindi anche ai concorrenti non nominati espressamente.

Posso scegliere di querelare solo uno dei responsabili e lasciare gli altri fuori?

No. L'estensione opera automaticamente per legge e non dipende dalla volontà del querelante. Non è possibile limitare gli effetti della querela ad alcuni soltanto dei concorrenti nel reato.

L'art. 123 c.p. riguarda anche la remissione della querela?

No. La remissione è disciplinata dall'art. 155 c.p. e segue regole diverse: può essere selettiva, salvo che la legge disponga altrimenti. L'art. 123 c.p. riguarda esclusivamente l'estensione della querela al momento in cui viene presentata.

Qual è la differenza tra l'art. 123 del codice penale e l'art. 123 del codice di procedura penale?

Sono norme distinte. L'art. 123 c.p. riguarda l'estensione della querela ai concorrenti nel reato. L'art. 123 c.p.p. disciplina invece un istituto processuale differente. Occorre verificare sempre a quale codice ci si riferisce.

La norma si applica anche se i complici vengono identificati dopo la presentazione della querela?

Sì. L'estensione opera di diritto al momento della commissione del fatto e della presentazione della querela, indipendentemente dal momento in cui i singoli concorrenti vengono identificati dalle autorità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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