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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 385 c.p. Evasione

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

In sintesi

  • Reato di evasione: fuga da carcere o custodia di persona arrestata/detenuta
  • Pena base: reclusione da 6 mesi a 1 anno; fino a 3 anni se con violenza o minaccia
  • Aggravante di armi o gruppo: reclusione da 3 a 5 anni
  • Attenuante: se l'evaso si costituisce prima della condanna, la pena è diminuita

Chiunque evade da carcere essendo legalmente arrestato o detenuto è punito con reclusione da sei mesi a un anno, aumentata se usa violenza, armi o agisce in gruppo.

Ratio

L'evasione è reato contro lo Stato e l'ordine pubblico: lede la sovranità dello Stato sul territorio e il funzionamento della giustizia penale. Chi è legalmente detenuto ha il dovere di espiare la pena e l'evasione rappresenta un rifiuto dell'ordine penale. La norma tutela anche la sicurezza pubblica, impedendo che detenuti pericolosi circolino liberi. La diminuzione per costituzione spontanea incentiva il ravvedimento.

Analisi

L'articolo articola il reato su più livelli: evasione semplice (6 mesi-1 anno), evasione con violenza o minaccia verso persone ovvero mediante effrazione (1-3 anni), evasione con armi o da più persone riunite (3-5 anni). Non è necessario percorrere una grande distanza: basta la sottrazione alla custodia. La norma si estende anche all'imputato in stato di arresto domiciliare che si allontana e al condannato ammesso a lavorare fuori che non rientra. La pena è diminuita se l'evaso si costituisce prima della condanna definitiva.

Quando si applica

Detenuto che scava tunnel e fuggisce da Rebibbia: evasione semplice (6 mesi-1 anno). Detenuto che aggredisce e ferisce la guardia durante la fuga: evasione con violenza (1-3 anni). Tre detenuti che fuggono insieme dal penitenziario, uno di loro armato di coltello: evasione con armi da più persone (3-5 anni). Imputato in arresto domiciliare a Roma che esce di casa e raggiunge Milano senza autorizzazione: evasione secondo il terzo comma. Condannato in differimento di pena che non rientra entro il termine assegnato: evasione.

Connessioni

Art. 386 c.p. (procurata evasione: chi aiuta l'evaso). Art. 387 c.p. (colpa del custode). Art. 388 c.p. (violazione dolosa sentenza). Art. 330 cpp (arresto in flagranza per evasione). Vedi Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) per diritti del detenuto e procedure di custodia. Rimanda a diritto internazionale su estradizione per evasi.

Domande frequenti

Se l'evaso si consegna spontaneamente dopo la condanna, la pena è comunque diminuita?

No, la diminuzione di pena per art. 385 comma 4 riguarda solo chi si costituisce PRIMA della condanna definitiva. Dopo la sentenza definitiva, la consegna non comporta diminuzione.

L'evasione di un minore imputato è punita diversamente?

No, formalmente il reato è lo stesso (art. 385 c.p.). Tuttavia, il minore beneficia delle disposizioni del Codice Minorile sulla determinazione della pena (artt. 20-22 D.P.R. 448/1988) che prevedono attenuazione discrezionale.

Se l'evaso non intendeva fuggire definitivamente, ma solo temporaneamente?

L'intenzione di tornare non esclude il reato. L'evasione è il fatto di sottrarsi alla custodia, indipendentemente dalla durata o dall'animus. Se fuggi per poche ore e ritorni, il reato è consumato lo stesso.

La violenza deve essere verso la guardia carceraria, o vale anche verso altri detenuti?

La norma dice «violenza o minaccia verso le persone», senza specificare. Giurisprudenza consolidata: vale violenza verso chiunque durante l'evasione (guardie, detenuti, cittadini, passanti) se funzionale alla fuga.

Se un terzo aiuta l'evaso, commette il reato di cui all'articolo 386?

Sì, chi procura o agevola l'evasione è soggetto all'art. 386 c.p. (procurata evasione), con pena da 6 mesi a 5 anni a seconda dei mezzi usati e della qualità dell'evaso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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