Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 382 c.p. – Millantato credito del patrocinatore

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

In sintesi

  • Reato di corruzione professionale: patrocinatore che millanta credito presso magistrati, testimoni o periti
  • Condotta: riceve o promette di ricevere denaro o utilità dal cliente per procurare favori
  • Pena: reclusione da 2 a 8 anni e multa non inferiore a 1.032 euro
  • Estensione ai pubblici ministeri, testimoni esperti e interpreti
Indice dei contenuti

Il patrocinatore che millanta credito presso giudici, testimoni o periti riceve denaro dal cliente col pretesto di procurare favori, è punito con reclusione da due a otto anni.

Ratio

L'articolo 382 tutela l'integrità della funzione giurisdizionale e del processo civile penale. Il divieto mira a impedire che i professionisti legali sfruttino la posizione fiduciaria verso il cliente per estorcere denaro, promettendo di esercitare influenza illecita su magistrati, testimoni e ausiliari. È una norma fondamentale dell'etica professionale.

Analisi

La condotta integra due elementi: il millantamento di credito (promessa falsa o esagerata di influenza) presso soggetti processuali, e il ricevimento di vantaggio economico dal cliente. Il denaro può andare al patrocinatore stesso o a terzi. La multa minima di 1.032 euro è parametrata al danaro ricevuto. Non è necessario che il patrocinatore effettivamente ottenga il favore promesso: basta il tentativo di corruzione.

Quando si applica

Avvocato che dice al cliente: «Pago il testimone della controparte per fargli cambiare versione» e riceve soldi. Patrocinatore che millanta relazioni dirette con il giudice per un favore processuale. Consulente legale che estorce mila euro millantando influenza presso il pubblico ministero per il patteggiamento. In tutti i casi, se il cliente versa denaro per una promessa di favore illecito, scatta il reato.

Connessioni

Correlato agli artt. 380 e 381 (corruzione di pubblico ufficiale), 317-bis (corruzione tra privati), 319 (peculato). Rimanda alla disciplina deontologica degli avvocati (Codice Deontologico Forense). Vedi anche art. 383 per l'interdizione dai pubblici uffici quale conseguenza necessaria della condanna.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, avvocato a Torino, telefona al client Caio: «Conosco personalmente il giudice della tua causa. Dammi 5.000 euro e mi occupo di convincerlo a darti ragione». Caio trasferisce il denaro. Anche se il giudice non riceve mai la tangente e Tizio non la corrompe, il reato di millantato credito è già consumato nel momento dell'incasso.

Caso 2: Sempronio è patrocinatore in causa penale

Dice al suo assistito Mevio: «Ho buoni rapporti con il pubblico ministero. Se mi dai 3.000 euro, lo convinco a richiedere il rito abbreviato». Mevio paga. Il reato sussiste indipendentemente dal fatto che Sempronio contatti o non contatti il pm: il millantamento associato al ricevimento di denaro è sufficiente.

Domande frequenti

Se l'avvocato millanta credito ma il cliente non paga, c'è comunque reato?

No, il reato richiede il ricevimento effettivo di denaro o utilità dal cliente. La sola promessa falsa, senza corresponsione economica, non integra l'art. 382. Se invece l'avvocato tenta di farsi dare denaro, potrebbe configurarsi tentativo di millantato credito (art. 56 c.p.).

Il millantato credito deve riguardare un favore illegittimo?

Sì, deve riguardare favori non dovuti o illegittimi presso magistrati, testimoni, periti (corruzione della funzione). Se l'avvocato semplicemente chiede compenso per un servizio legittimo, anche se non ha davvero influenza, non rientra in questo articolo.

Come si distingue dal mandato professionale ordinario?

Nel mandato ordinario il cliente paga l'avvocato per prestazione legale effettiva (studio, udienze, atti). Nel millantato credito il cliente paga per una promessa falsa di influenza illegittima. La differenza sta nell'inganno e nella natura illecita della «promessa» di intervento.

Quali sono le conseguenze sulla carriera professionale?

Oltre alla reclusione e multa, l'articolo 383 c.p. prevede l'interdizione dai pubblici uffici. Per gli avvocati, ciò comporta la radiazione dall'albo forense e l'impossibilità di esercitare la professione. È una conseguenza quasi automatica della condanna.

Se il patrocinatore riceve denaro ma la promessa riguarda un'influenza presso un privato, scatta l'articolo 382?

No, l'art. 382 si applica solo se il millantamento riguarda credito presso magistrati, pubblici ministeri, testimoni, periti o interpreti nel contesto giudiziale. Se riguarda altre persone, potrebbe rilevare la truffa (art. 640 c.p.) ma non questo articolo specifico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.