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Art. 384-bis c.p. Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall’estero. (1)
In vigore dal 1° luglio 1931
I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all’estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
I reati di falsa testimonianza, corruzione, frode processuale commessi via videoconferenza in rogatoria internazionale sono punibili secondo la legge italiana come se fossero nel territorio dello Stato.
Ratio
L'articolo 384-bis è norma di diritto internazionale privato penale inserita nel 2017 a fronte della crescente digitalizzazione dei processi. Quando un testimone italiano testimonia via Zoom da estero in un procedimento italiano, o un testimone estero testimonia da Italia in procedimento estero in rogatoria, il crimine è «come se» commesso in Italia. Protegge l'integrità processuale anche in era transnazionale, evitando zone grigie di impunità.
Analisi
La norma crea finzione giuridica: il collegamento audiovisivo in rogatoria internazionale colloca il reato nel territorio italiano (art. 6 c.p.) per effetti di punibilità e legge applicabile. Riguarda reati specifici: artt. 366 (falsa testimonianza), 367 (frode processuale testimone), 368 (falsa testimonianza perito), 369 (false dichiarazioni perito), 371-bis (corruzione testimone), 372 (falso in perizia), 373 (false dichiarazioni consulente). È limitato alle rogatorie internazionali, non alle videochiamate ordinarie tra privati.
Quando si applica
Un testimone italiano residente in Svizzera testimonia via Zoom in un processo penale italiano in rogatoria svizzera e rende falsa testimonianza: è punibile secondo il c.p. italiano come se avesse testimoniato in aula a Roma, anche se fisicamente in Ginevra. Un perito estero in collegamento videoconferenza rilascia perizia mendace in rogatoria verso la Cina per procedimento italiano: ricade sotto art. 384-bis. Un testimone italiano che corrode il giudice estero via Zoom durante rogatoria: è punibile in Italia. La norma colpisce il collegamento audiovisivo IN ROGATORIA, non le videochiamate processuali ordinarie.
Connessioni
Art. 6 c.p. (luogo di commissione del reato). Art. 4 c.p. (diritto penale applicabile ai cittadini). Rogatoria internazionale è disciplinata da Codice di Procedura Penale (art. 685 ss. cpp). Vedi Convenzioni internazionali per l'assistenza giudiziaria (Hague Convention 1965). Rimanda ai principi di sovranità territoriale modificati da tecnologie digitali.
Domande frequenti
La norma vale per qualunque videoconferenza processuale?
No, è limitata a collegamenti audiovisivi nel corso di una rogatoria all'estero, cioè in procedimenti legali formali internazionali. Le videochiamate casuali tra avvocati o testimoni privati non rientrano.
Se il testimone non sa che la rogatoria è in corso, è comunque punibile?
Sì, l'ignoranza della forma rogatoria non esclude la punibilità. Il testimone che rende falsa testimonianza in collegamento audiovisivo durante rogatoria è punibile secondo il c.p. italiano indipendentemente dalla consapevolezza della formalità della rogatoria.
Quale legge si applica al reato: l'italiana o quella del Paese estero?
Secondo l'art. 384-bis, si applica la legge italiana (c.p.), come se il fatto fosse commesso nel territorio dello Stato. Quindi il testimone estero che fallisce rimane soggetto alle pene italiane, non a quelle del suo Paese.
La rogatoria deve essere fra Italia e estero, o vale anche fra due Stati esteri?
Dalla lettura dell'articolo («rogatoria all'estero»), sembra che almeno un capo della rogatoria sia italiano. Se è rogatoria fra due Stati esteri, la disposizione potrebbe non applicarsi, salvo rimandi al diritto internazionale.
Se il testimone rifiuta di testimoniare in videoconferenza, commette reato?
Il rifiuto ingiustificato di testimoniare è contumacia, non reato ai sensi dell'art. 384-bis. Il reato rientra qui solo se il testimone agisce (falsa testimonianza, corruzione, frode) durante il collegamento audiovisivo.