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Art. 387 c.p. Colpa del custode
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’autorità.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il custode di detenuto o arrestato che causa per colpa l'evasione è punito con reclusione fino a tre anni o multa fino a 1.032 euro.
Ratio
L'articolo 387 punisce il custode per negligenza nel dovere di vigilanza, distinto dalla procurata evasione (che è dolosa). Il custode ha responsabilità intrinseca: se la custodia fallisce per sua colpa, non per violenza esterna, è responsabile. La pena è inferiore (fino a 3 anni) perché manca la volontà di aiutare l'evaso. L'esclusione di punibilità per cattura tardiva incentiva il ravvedimento: il custode che si mobilita entro 3 mesi non è punibile.
Analisi
Il reato è COLPOSO, non doloso. La colpa può consistere in negligenza (mancanza di vigilanza), imperizia (ignoranza dei protocolli di custodia), imprudenza (condotta temeraria). Esempi: lasciare incustodita la porta della cella, non controllare un detenuto in evidenti condizioni psichiatriche, dormire durante il turno. Se il custode agisse volontariamente per aiutare l'evaso, scatterebbe l'art. 386 (procurata evasione), non art. 387. La non punibilità per cattura è condizione oggettiva, non attenuante discrezionale: se entro 3 mesi procura la cattura, l'imputazione cade.
Quando si applica
Guardia carceraria che dorme durante la notte e il detenuto fugge attraverso il buco nel muro non vigilato: colpa del custode (art. 387). Agente di custodia che fornisce al detenuto la chiave per permettergli di scappare agisce consapevolmente: non è art. 387 ma art. 386. Personale penitenziario che per negligenza non esegue l'appello serale e non accorge dell'assenza di un detenuto fino al giorno dopo: colpa del custode se l'evasione è effettivamente avvenuta.
Connessioni
Art. 385 c.p. (evasione: il fatto commesso dall'evaso). Art. 386 c.p. (procurata evasione: aiuto doloso). Art. 110 c.p. (concorso) per responabilità del custode se associato a complice. Rimanda all'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) per disciplina dettagliata di compiti del personale di custodia. Art. 40 c.p. (omissione di atto dovuto) come base della colpa.
Domande frequenti
Se il detenuto scappa nonostante la vigilanza assidua, è punibile il custode?
No, se il custode ha adempiuto diligentemente al dovere di custodia (vigilanza, protocolli, controlli), non c'è colpa. Anche se l'evasione avviene, la mancanza di elemento colposo esclude la punibilità. Il custode diligente non risponde.
La cattura del detenuto entro 3 mesi scrimina il custode anche se ha iniziato a cercare dopo settimane?
Sì, la norma dice «nel termine di tre mesi» dalla evasione. Se il custode inizia a mobilitarsi dopo un mese e procura la cattura entro i tre mesi complessivi, la punibilità è esclusa. Il momento in cui inizia la ricerca non importa.
Se il custode è stato sopraffatto fisicamente dal detenuto, è comunque punibile per colpa?
Dipende dalla valutazione del giudice sulla colpa. Se il custode ha agito con diligenza e nonostante l'impegno è stato sopraffatto, manca la colpa. Se però poteva evitare la situazione (es. non era armato come previsto, non ha usato precauzioni dovute), la colpa rimane.
Un custode che volontariamente consente l'evasione commette art. 386 o art. 387?
Commette art. 386 (procurata evasione), che è doloso e punito fino a 5 anni, non colposo come art. 387. La volontà di aiutare esclude la colpa e attira il reato doloso più grave.
Se il custode è magistrato onorario o volontario, rimane la punibilità?
Sì, la norma si riferisce a chiunque sia «preposto per ragione del suo ufficio» alla custodia. Magistrato onorario, volontario, ausiliario carcerario rimangono soggetti all'art. 387 se cause colposamente l'evasione.